Rimozione di resti mortali di ex concessionari da tombe di famiglia riassegnate
Ho acquistato ad un’asta un’edicola funeraria, tale manufatto è antecedente agli anni 40 ed in stato di abbandono da circa 68 anni. Ora si pone il problema delle salme del vecchio concessionario e della sua famiglia (sono in totale 4 ed occupano 4 dei 6 loculi della cappella). Per effettuare le opere di manutenzione dovrei effettuare le operazioni di estumulazione delle 4 salme, ma si pone il problema di dove le stesse devono essere posizionate, in quanto il comune pretende che vengano conservate nella cappella, ma la stessa non è dotata di ossari.
Premesso che le spese devono essere a mio carico, mi chiedo:
- E’ il comune obbligato ad avere degli ossari?
- Sono io obbligato a conservare nella mia cappella le ossa dei vecchi concessionari? o questo va contro il regolamento di polizia mortuaria (che vieta la sepoltura in Cappelle familiari di persone che non rientrano nell’ambito familiare).
3.In situazioni di questo tipo (necessità di effettuare dei lavori che richiedono il rifacimento dei loculi) come ci si comporta con le salme che occupano i loculi che devono essere ricostruiti?
Privato
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1. Il Comune deve disporre di un ossario comune in ogni cimitero:
D.P.R. 285/90
art. 67. 1.Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni …
Art. 85. 1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell’ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.
Se il Comune non fosse dotato di ossario comune, può utilizzare anche un loculo vuoto o una tomba abbandonata, purché adatta.
2. Bisogna prima di tutto vedere quali condizioni erano previste nella concessione di cui è diventato avente diritto. Se non è prescritto niente, è possibile estumulare i resti dei precedenti concessionari e chiedere che vengano avviati all’ossario comune, stante che se il Comune ha incamerato la tomba con una procedura per tomba abbandonata o per estinzione della famiglia, non ci sono più aventi diritto che possano richiedere collocazioni in ossari o altro. Operazione che avrebbe dovuto fare il Comune all’atto dell’incameramento della tomba, avvertendo eventuali discendenti (qualora individuabili) che la tomba sarebbe stata svuotata con avviamento dei resti ossei all’ossario comune.
Se ci fossero ritardi o difficoltà o disposizioni contrarie, è anche possibile collocare le cassette resti ossei in un loculo dell’edicola assieme al nuovo feretro, per cui non occuperebbero comunque un loculo per nuove sepolture.
In un loculo possono essere sepolti un feretro e tante cassette resti ossei o urne cinerarie fino a capienza.
3. Se si tratta solo dei resti mortali dei precedenti concessionari, conviene estumularli e ridurli con collocazioni come punto 2 in ossario comune o anche in cassette resti ossei in un loculo vuoto provvisorio durante i lavori. Nel caso improbabile che i resti non fossero ancora mineralizzati (scheletrizzati) possono essere collocati in campo inconsunti per 5 anni per poi essere avviati all’ossario comune.
Diverso il caso se la proprietà della tomba è stata acquisita in caso di fallimento od altro, nel qual caso si è acquisita solo lo proprietà, per cui vi possono essere discendenti o altri aventi diritto. In questo caso si veda la risposta al quesito: Edicola acquistata all’asta – diritti