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Rinuncia a diritto di sepoltura e spese di ristrutturazione
Avendo una cappella di famiglia ed essendoci dei lavori di ristrutturazione da eseguire, vorrei capire se fosse possibile firmare una dichiarazione che esoneri chi non desidera partecipare alle spese, sia dalle stesse che dal diritto di sepoltura. La durata della dichiarazione è valida nel tempo?
Privato
Per non dover partecipare alle spese di manutenzione di un manufatto riservato unicamente alla sepoltura si deve rinunciare all’eredità.
L’art. 520 del Codice Civile recita: È nulla la rinunzia fatta sotto condizione [1353 ss. c.c.] o a termine [1184 c.c.] o solo per parte [475 c.c.].
Di conseguenza o si rinuncia a tutto, oneri ed onori, o la rinuncia non si può fare.
E del resto il normale buon senso (che si traduce in principio generale giuridico) ci dice che è troppo comodo mantenere i diritti rinunciando agli oneri collegati.
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” Se qualcuno non vuole partecipare a spese a cui dovrebbe partecipare, deve rinunciare ai propri diritti prima di recedere dai propri doveri.” C’e una legge che prevede espressamente che chi non vuole partecipare alla spese deve rinunciare ai propri diritti? Vi ringrazio!
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LikeDislikeIn una tomba di famiglia bisogna distinguere fra chi ha diritto di farcisi seppellire e i proprietari della tomba; non è detto che coincidano.
Il diritto di farcisi seppellire deriva dal solo fatto di essere, per esempio, discendente del fondatore del sepolcro.
La proprietà può derivare da eredità o donazioni e persino da acquisti su fallimenti.
La manutenzione spetta ai proprietari.
La tomba è come un condominio; se si tratta di ristrutturazioni deve decidere l’assemblea di condominio e valgono le stesse regole.
Se qualcuno non vuole partecipare a spese a cui dovrebbe partecipare, deve rinunciare ai propri diritti prima di recedere dai propri doveri.
Se qualcuno rinuncia al diritto di sepoltura per sé, propri affini e discendenti diretti e se proprietario, anche alla proprietà a favore degli altri proprietari in forma indistinta, con atto pubblico (art. 519 C.C.), recede da ogni diritto e dovere per sempre. La recessione dai propri diritti/doveri (es.: manutenzione) ha luogo dal momento della notifica della rinuncia agli altri aventi diritto e al Comune, che deve vigilare che nella tomba non possano più essere sepolti il rinunciatario e discendenti.