Rinuncia concessione cimiteriale tomba di famiglia
Qual è la procedura corretta da seguire in riferimento a una richiesta di rinuncia Concessione cimiteriale tomba di famiglia?.
Il concessionario è deceduto e, tra gli eredi aventi titolo, una parte di essi desidera rinunciare alla propria quota.
Secondo il ns. Regolamento di Polizia Mortuaria “con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un’unica concessione possono regolare i propri rapporti interni”… mentre gli interessati vorrebbero risolvere velocemente la questione tramite una semplice dichiarazione di atto notorio.
Comune di Traversetolo (PR)
Si veda la risposta al quesito:”E’ necessario accatastare le tombe di famiglia nei cimiteri?“.
Non abbiamo informazioni sufficienti per capire come mai sia coinvolto un giudice, quando la rinuncia è un semplice atto che si può fare in ogni momento.
In ogni caso: la tombe di famiglia in oggetto, come tutte le altre nel cimitero, non si accatasta, e, per completare la risposta, si consiglia di cambiare notaio.
ADS di mia madre residenti a Firenze.mia madre e coerede al 50% di un manufatto cimiteriale nel cimitero di Poggioreale n Napoli e vorrebbe formalizzare a mezzo Notaio atto di rinuncia pro quota a favore dei coeredi e/o del Comune stesso.Il Giudice con ordinanza 2/11/17 ha autorizzato a dare mandato a notaio di fiducia il quale mi chiede gli estremi catastali!!? (il comune di Napoli mi ha confermato che non sono accatastati tali manufatti )ed uno schema tratto da un atto di collega notarile in Napoli in quanto i regolamenti differiscono da regione aregione e/o comune!!!?E possibile giuridicamente?!? La cappella è stata costruita in concessione nel 1957 e corredi sono i nipoti figli del fratello deceduto (3coetedi).
DrGiivanni Guerriero
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LikeDislikeLa rinuncia alla concessione cimiteriale da parte dei familiari discendenti del concessionario originario equivale a rinunciare al diritto acquisito, “jure sanguinis”, allo “jus sepulchri” per quella tomba.
Si prende atto che il Vs. Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato dal C.C. nel 1996 (aggiornato per modifica/integrazione dell’art. 61 nel 2002), all’art. 60 “Divisione e Subentri” prevede di accettare la “comunicazioni di rinuncia alla concessione cimiteriale da parte di uno o più aventi titolo (discendenti)” con una semplice “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (autocertificazione oggi da farsi ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000).
L’atto adeguato è quello notarile (1) e pertanto sarebbe necessario un adeguamento del regolamento che consideri la rinuncia come un atto importante in quanto precluderà il seppellimento del rinunciatario e dei suoi discendenti. L’atto notarile dovrà essere trasmesso al Comune che lo registrerà inserendolo nella Concessione cimiteriale e nella registrazione a “catasto cimiteriale”.
Allo stato attuale delle cose, una autocertificazione è rispondente a quanto previsto dal Regolamento, e quindi non potete non accettarla, ma il tutto probabilmente non sarebbe accaduto se aveste fatto omologare il Regolamento dal Ministero della Salute, come previsto dal T.U. delle leggi sanitarie del 1934 (2).
Note
(1) Gli atti notarili possono essere atti pubblici o scritture private autenticate.
L’atto pubblico deve essere redatto dal notaio, mentre la scrittura privata può essere redatta anche da altri (e precisamente da chiunque).
Il codice di deontologia notarile stabilisce che anche quando il notaio viene chiamato ad autenticare una scrittura privata redatta da altri (cioè dalle parti stesse o da professionisti o da altre persone di loro fiducia) deve controllare che tale documento sia conforme alla legge e corrisponda alla vera volontà delle parti, anche mediante la lettura prima che sia sottoscritto.
Perciò la differenza tra l’atto pubblico e la scrittura privata autenticata dal notaio si è molto attenuata.
In pratica le differenze principali sono le seguenti:
– l’atto pubblico deve essere redatto dal notaio; se non è stato scritto personalmente dal notaio, deve essere da lui letto alle parti, che devono essere tutte presenti contemporaneamente davanti al notaio; deve essere sottoscritto dalle parti e dal notaio nello stesso momento; deve essere conservato (salvo casi eccezionali) nella raccolta degli atti del notaio, ed è quindi soggetto al controllo del conservatore dell’archivio notarile;
– la scrittura privata può non essere redatta dal notaio, può non essere letta dal notaio alle parti e può essere autenticata anche da più notai (ciascuno dei quali attesta l’autenticità delle firme e l’identità delle parti che hanno sottoscritto l’atto in sua presenza); il notaio non ha l’obbligo di conservarla, ma può rilasciarla in originale alle parti.
(2) vedi anche la parte relativa all’omologazione dentro “Procedura di approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria” nell’area Documentazione > Gestione Amm. > Varie Amm..
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