Problema:

Sapendo che nel cimitero del nostro paese (Comune di Olcenego – VC), in una tomba di famiglia (con 15 loculi) si erano liberati 7 posti, mia mamma fece richiesta di acquistarli in data 25 marzo 2014.

Premetto che detta cappella funeraria è stata realizzata con concessione area terreno (4mt per 3,20mt) per sepoltura privata perpetua 7 ottobre 1930 ai signori Anfusio Giacomo, Crovella Francesco e Molinaro Giuseppe.

Con lettera prot.n.621 del 05/03/2011 i Sigg.ri Canegallo Marco e Canegallo Carla Maria Pia, unici eredi di Anfusio Giacomo fu Carlo, esprimevano la loro volontà di donare n. 7 loculi al Comune; Così con D.G ad OGGETTO:CONCESSIONE DI N.7 LOCULI IN TOMBA DI FAMIGLIA, in data 5 aprile 2014 PRESO ATTO che “… il costo di concessione di loculo in tomba di famiglia è di €. 120,00 cadauno, come stabilito da deliberazione di Giunta Comunale n.21 del 05/03/2014″ vennero concessi a mia mamma i 7 loculi precisando che i suddetti loculi non sono occupati da salme;

Ora, siccome è mia intenzione sistemare la tomba, in questi giorni ho letto la concessione cimiteriale – scrittura privata datata 26 maggio 2014, tra mia mamma e il comune, dei 7 loculi cimiteriali in tomba di famiglia e con stupore ho appreso che all’articolo 3 si evince ” Durata – la concessione ha durata di anni trenta che decorrono dalla data odierna” ( 26 maggio 2014).”

Ora io credevo davvero che la concessione avesse durata di anni 99, come hanno altre persone, a cui ho chiesto che hanno fatto la stessa cosa di mia mamma, cioè comprare dal comune dei posti in tomba cimiteriale retrocessi.

Da Regolamento all’Art.43:

  1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati…
  2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all’importo del terreno secondo le tariffe vigenti.
  3. La somma da corrispondere ai concessionari di loculi vecchi che dichiarino la volontà di retrocederli al Comune è fissata nella misura del 50% delle tariffe in vigore al momento della rinuncia degli stessi, ammontare da corrispondersi nell’unico caso in cui nel contempo un terzo presenti domanda di concessione.

Da regolamento Art.40:

  1. Le nicchie possono contenere una sola cassetta ossaria o un urna cineraria.

1.bis   I loculi privati o comunali possono contenere:

  1. un feretro e una cassetta ossaria o urna cineraria;
  2. due cassette ossarie o urne cinerarie;
  3. una cassetta ossaria e un urna cineraria.
  4. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.
  5. Non può perciò essere ceduto in alcun modo nè per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.
  6. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell’ossario comunale; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all’epoca della scadenza.

Da Regolamento Art.93: Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

  1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di N anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a 1/(2 x ”N”) della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

Da Regolamento Art.96 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua:

  1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune o da privati a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
  2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

–           per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

–           per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo utilizzo, secondo la valutazione dell’Ufficio Tecnico Comunale.

  1. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell’art.96.
  2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Vi ho riportato gli articoli che credo siano inerenti il mio caso, in sostanza ho diversi dubbi che Vorrei gentilmente poter chiarire con voi:

A) mia mamma alla fine ha acquistato 7 loculi, pagandoli 120 euro l’uno, perché la DG prevedeva quel costo per loculi vecchi in tomba di famiglia, ma non doveva pagare in base al prezzo del terreno?

B) In più la concessione è di 30 anni dalla data della concessione e non dalla data della tumulazione come prevedeva il regolamento in quegli anni. Quindi quei posti dovevano essere considerati loculi (concessione 30 anni) o posti parziali in tomba privata (concessione 99 anni)?

C)  visto così sembrerebbe che io tra 22 anni alla scadenza della concessione dovrei rinnovare i loculi a prezzo vigente, attualmente 2700 euro a loculo x un totale di 18900?

D) nel caso fosse così li retrocedo subito al comune, dovrebbe riconoscermi qualcosa?

E) Attualmente sono liberi tutti i posti ma come anticipato vorrei sistemare la tomba ma non a queste condizioni.

Se c’è stato un errore xchè contro il regolamento vorrei sistemare il tutto, quindi vorrei aver chiaro la normativa per capire quale strada intraprendere e cosa chiedere al comune per sistemare.