Frazionamento di tomba di famiglia ad opera del Comune
Problema:
Sapendo che nel cimitero del nostro paese (Comune di Olcenego – VC), in una tomba di famiglia (con 15 loculi) si erano liberati 7 posti, mia mamma fece richiesta di acquistarli in data 25 marzo 2014.
Premetto che detta cappella funeraria è stata realizzata con concessione area terreno (4mt per 3,20mt) per sepoltura privata perpetua 7 ottobre 1930 ai signori Anfusio Giacomo, Crovella Francesco e Molinaro Giuseppe.
Con lettera prot.n.621 del 05/03/2011 i Sigg.ri Canegallo Marco e Canegallo Carla Maria Pia, unici eredi di Anfusio Giacomo fu Carlo, esprimevano la loro volontà di donare n. 7 loculi al Comune; Così con D.G ad OGGETTO:CONCESSIONE DI N.7 LOCULI IN TOMBA DI FAMIGLIA, in data 5 aprile 2014 PRESO ATTO che “… il costo di concessione di loculo in tomba di famiglia è di €. 120,00 cadauno, come stabilito da deliberazione di Giunta Comunale n.21 del 05/03/2014″ vennero concessi a mia mamma i 7 loculi precisando che i suddetti loculi non sono occupati da salme;
Ora, siccome è mia intenzione sistemare la tomba, in questi giorni ho letto la concessione cimiteriale – scrittura privata datata 26 maggio 2014, tra mia mamma e il comune, dei 7 loculi cimiteriali in tomba di famiglia e con stupore ho appreso che all’articolo 3 si evince ” Durata – la concessione ha durata di anni trenta che decorrono dalla data odierna” ( 26 maggio 2014).”
Ora io credevo davvero che la concessione avesse durata di anni 99, come hanno altre persone, a cui ho chiesto che hanno fatto la stessa cosa di mia mamma, cioè comprare dal comune dei posti in tomba cimiteriale retrocessi.
Da Regolamento all’Art.43:
- Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati…
- Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all’importo del terreno secondo le tariffe vigenti.
- La somma da corrispondere ai concessionari di loculi vecchi che dichiarino la volontà di retrocederli al Comune è fissata nella misura del 50% delle tariffe in vigore al momento della rinuncia degli stessi, ammontare da corrispondersi nell’unico caso in cui nel contempo un terzo presenti domanda di concessione.
Da regolamento Art.40:
- Le nicchie possono contenere una sola cassetta ossaria o un urna cineraria.
1.bis I loculi privati o comunali possono contenere:
- un feretro e una cassetta ossaria o urna cineraria;
- due cassette ossarie o urne cinerarie;
- una cassetta ossaria e un urna cineraria.
- Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.
- Non può perciò essere ceduto in alcun modo nè per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.
- Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell’ossario comunale; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all’epoca della scadenza.
Da Regolamento Art.93: Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
- Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di N anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a 1/(2 x ”N”) della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
Da Regolamento Art.96 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua:
- Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune o da privati a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
- In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
– per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
– per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo utilizzo, secondo la valutazione dell’Ufficio Tecnico Comunale.
- Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell’art.96.
- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
Vi ho riportato gli articoli che credo siano inerenti il mio caso, in sostanza ho diversi dubbi che Vorrei gentilmente poter chiarire con voi:
A) mia mamma alla fine ha acquistato 7 loculi, pagandoli 120 euro l’uno, perché la DG prevedeva quel costo per loculi vecchi in tomba di famiglia, ma non doveva pagare in base al prezzo del terreno?
B) In più la concessione è di 30 anni dalla data della concessione e non dalla data della tumulazione come prevedeva il regolamento in quegli anni. Quindi quei posti dovevano essere considerati loculi (concessione 30 anni) o posti parziali in tomba privata (concessione 99 anni)?
C) visto così sembrerebbe che io tra 22 anni alla scadenza della concessione dovrei rinnovare i loculi a prezzo vigente, attualmente 2700 euro a loculo x un totale di 18900?
D) nel caso fosse così li retrocedo subito al comune, dovrebbe riconoscermi qualcosa?
E) Attualmente sono liberi tutti i posti ma come anticipato vorrei sistemare la tomba ma non a queste condizioni.
Se c’è stato un errore xchè contro il regolamento vorrei sistemare il tutto, quindi vorrei aver chiaro la normativa per capire quale strada intraprendere e cosa chiedere al comune per sistemare.
A) Mia mamma doveva pagare in base al prezzo del terreno?
No, lo ha riferito Lei: “in data 5 aprile 2014 PRESO ATTO che “… il costo di concessione di loculo in tomba di famiglia è di €. 120,00 cadauno, come stabilito da deliberazione di Giunta Comunale n.21 del 05/03/2014” vennero concessi a mia mamma i 7 loculi precisando che i suddetti loculi non sono occupati da salme;” quindi la concessione di Sua Madre, per quanto possiamo dedurre dalla Sua narrazione, senza la diretta visione e lettura degli atti e documenti stratificatesi nel tempo e vigenti nel suo Comune, risulta conforme ai disposti normativi-organizzativi locali. Il Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale norma la parte inerente le “Sepolture Private nei cimiteri con 6 articoli di indirizzo (vedi artt. da 37 a 47 e poi da artt. 90 a 95)” che ogni Comune può e dovrebbe meglio dettagliare secondo le proprie necessità come ha fatto il Suo Comune.
B) I posti salma dovevano essere considerati come loculi o come in tomba di famiglia?
precisando che rispondiamo sulla base di indicazioni da Lei fornite con il presente quesito, privi di qualsiasi atto/documento vigente se non del Regolamento comunale vigente come visionabile dal sito internet del Suo Comune. Richiamando il Regolamento comunale vigente e cioè l’art. 93 ed in particolare l’art. 97 (Rinuncia parziale a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua) che recita: 1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia parziale a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune o da privati, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti. Ecc. Nonché richiamando anche gli artt. dal 40 e seguenti, non avendo trovati pubblicati sul sito internet del Comune gli importi tariffari delle concessioni cimiteriali ed essendo stata assunta, per il caso in esame, una specifica deliberazione (la Giunta Comunale, amministrativa, ha merito di assumere le decisioni nelle materie di competenza sulla base degli indirizzi regolamentari vigenti e/o assunti dal Consiglio Comunale), occorre necessariamente fare riferimento a quanto in essa (Delibera) contenuto perché, la stessa, ha anche funzione di ulteriore norma di dettaglio (più limitativa ad es.) purché non vada in contrasto con la normativa vigente (nazionale e/o regionale/locale). Quindi possiamo ritenere legittima la deliberazione comunale sulla base della quale è stata rilasciata nel 2014 la concessione di nr. 7 loculi a Sua Madre ma in contrasto con il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.
C) quale importo per il rinnovo loculi fra 22 anni?
Molto probabilmente potrebbe accadere quanto da Lei prospettato.
Potrete sempre e comunque avviare, ora oppure anche tra 22 anni e cioè in seguito a comunicazione del Comune della “prossima scadenza della concessione in essere”, una contrattazione/contestazione con il Comune, evidenziando che l’assunzione eseguita dalla Giunta Comunale con propria deliberazione del 2014, di fatto era in contrasto con quanto contenuto nel Regolamento Comunale e cioè “art. 40 comma3 … “Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.”, anche se, per correttezza risulterebbe specifico per “concessione individuale”!
Il comma3 dell’Art. 40 ancorchè relativo alla “concessione individuale” (cioè di un loculo o di un ossario o di un cinerario), prevede la concessione “in pre-morienza o pre-uso” di un manufatto cimiteriale, stabilendo “precauzionalmente” che la decorrenza della durata della concessione avverrà dalla data di sepoltura del concessionario o della persona per la quale quel loculo fosse stato richiesto in concessione. Dobbiamo evidenziare che aver previsto la decorrenza del periodo concessorio con il periodo di sepoltura, risulta totalmente in linea con quanto disposto con il DPR 254/2003.
Il DPR 254/2003 all’art. 3 comma1 definisce: (vedi punto b)) “resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.”
Quindi ritornando nel caso in specie, se per una concessione di manufatto per sepoltura individuale (la cui durata fosse ampiamente inferiore a 99 anni) è prevista una permanenza del defunto, a cui tale loculo è stato concesso, di 30 anni: per quale incomprensibile motivo venne assunta una deliberazione nella quale la durata di una concessione di ben nr. 7 loculi, come minimo non prevedeva almeno una analoga condizione?
E’ da sospettare una svista o un refuso proveniente dall’impiego di una base di “modulo” relativo alla riassegnazione di una concessione di sepoltura individuale di nr. 1 loculo.
Parliamo di svista o refuso e comunque di involontario errore in quanto: se nel Nostro caso, il primo loculo utilizzato dovesse avvenire nel 2025 o 2030 non ci sarebbero il numero di anni minimo (20 anni di tumulazione) per garantire per tale loculo ed il cadavere in esso ospitato, lo svolgimento del tempo minimo perché possano compiersi i “fenomeni cadaverici trasformativi” di cui al DPR 254/2003 art. 3.
Conseguenza sarebbe che già la sola prima tumulazione avrebbe una “estumulazione ordinaria” di “un cadavere e non di un Resto Mortale” aspetto del tutto “assurdo” visto che si è concesso non un loculo ma addirittura un gruppo di 7 loculi per 7 cadaveri (oltre che altrettanti resti ossei o ceneri) per i quali, per altro, è convenienza sia del Comune che ovviamente del Concessionario, possano garantire l’accoglienza di quante più salme degli aventi diritto (e cioè dei familiari diretti del concessionario).
Forse sarebbe stato il caso che il Comune avesse assunto una deliberazione di concessione cimiteriale della durata di almeno 50 anni se non addirittura di 99 anni visto che la concessione si configura nettamente come “Sepoltura di famiglia”; oppure stabilire che si tratta di nr. 7 “sepolture individuali” e cioè, di fatto, nr. 7 distinte concessioni di “sepolture individuali”!!!
D) … nel caso fosse così li retrocedo subito al comune: dovrebbe riconoscermi qualcosa?
il Regolamento comunale vigente non è chiaro,
• l’art. 93, che sembrerebbe descrivere il Vs. caso (Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni), nell’articolato parla di “…la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato…” ma a Ns. avviso non sarebbe il Vs. caso!
• Potreste avanzare la richiesta di rinuncia, chiedendo che la valutazione di rimborso economico sia fatta alla data odierna delle tariffe in vigore, secondo la formula dell’art. 93 dovrebbe consentirVi di ricevere dal Comune una somma di circa €. 61,36 x 7 (nr. loculi) per totali €. 429,54 (non tanto meno a quanto pagato all’atto della concessione (€. 120,00 x 7 = €. 540,00).
E) quale strada intraprendere e cosa chiedere al comune per sistemare la faccenda?
Dovrebbe richiedere al Comune una rettifica della concessione per palese contrasto con la disciplina normativa comunale vigente e per difformità nei confronti della normativa Nazionale che è sovraordinata.
La modifica dovrebbe evidenziare la Sua rinuncia alla concessione, identifica un caso che non rientra nella casistica prevista dal Regolamento comunale vigente, il quale considera:
• sepoltura individuale con nr. 7 posti salma;
• sepoltura in Tomba di famiglia.
Quindi, riepilogando tutto quanto sopra detto:
• se sepoltura individuale sarebbe in contrasto con l’art. 40 comma 3 “Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.”;
• se sepoltura in Tomba di Famiglia sarebbe in contrasto con l’Art.45 comma1 “Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99”.
Il caso in oggetto non prevede la concessione di una sola sepoltura individuale ma l’unica concessione di nr. 7 loculi utili per nr. 7 sepolture individuali. Un caso ibrido tra i due considerati in normativa.
Pertanto è del tutto inadeguata sia,
• la durata complessiva di una concessione di nr. 7 posti salma in loculi distinti pari ad anni 30;
sia,
• la il calcolo del tempo previsto di durata complessiva della concessione, anni 30, a partire dalla data di rilascio della concessione e non dalla data di sepoltura del primo “avente titolo” come disposto (come soluzione minima) dal vigente art. 40 del Regolamento comunale!
Secondo Ns. opinione, andrebbe evidenziata la discrepanza che determinerebbe un contenzioso tra Concessionario e Comune nel caso in cui:
– il Concessionario voglia rinunciare alla concessione, come avverrebbe il calcolo del rimborso previsto al Capo X RINUNCIA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI del vigente Regolamento? Ai sensi dell’art. 93 o ai sensi dell’art. 99? Sarebbe totalmente diverso;
ovvero nel caso in cui:
– l’occupazione del primo loculo con la prima salma avvenisse tra 3 o più anni: il cadavere non avrebbe garanzia di tempo minimo per essere considerato almeno, come da Norma Nazionale, un “Resto Mortale” aprendo problemi anche di “estumulazione ordinaria” che a quel punto dovrebbe eseguire d’ufficio il Comune con il rischio di essere denunciato per vilipendio a cadavere ai sensi del Codice Penale.