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Rinuncia a tomba di famiglia – doveri di manutenzione
La cappella dove sono seppelliti mia nonna materna e mio nonno materno, necessita di manutenzione. Nella stessa cappella sono seppelliti i fratelli ed i genitori di mia nonna. tuttavia mia madre, morta oltre 20 anni fa, è stata seppellita altrove. Abbiamo oggi, io e mio fratello, obblighi nei confronti dei cugini di mia madre che ci chiedono un contributo alle spese di manutenzione? Abbiamo di fatto rinunciato al diritto di sepoltura quando abbiamo deciso di seppellire nostra madre altrove?
Privato
Dal punto di vista patrimoniale la manutenzione della tomba spetta agli eredi del fondatore.
Il diritto di sepoltura spetta ai familiari.
La sepoltura nella tomba si fa per premorienza, ovvero chi prima muore prima viene sepolto fra tutti gli aventi diritto.
La rinuncia può essere fatta dagli eredi per la parte patrimoniale, e da tutti per il diritto di sepoltura.
Quando un erede rinuncia, oltre a non avere più l’obbligo della manutenzione deve anche rinunciare ai diritti connessi strettamente all’eredità, ovvero il diritto di sepoltura per se e suoi familiari intesi come discendenti; sarebbe troppo comodo rinunciare ai doveri e mantenere i diritti.
Le sorelle hanno fatto una rinuncia ad entrambe le cose; la madre, non essendo erede, probabilmente ha fatto rinuncia solo al diritto di sepoltura, non si sa se solo per lei o anche discendenti.
Bisogna capire cosa dice l’atto; come non erede non serve dal punto di vista patrimoniale.
Quanto a subentrare, se la rinuncia della madre non è stata fatta anche per discendenti, voi potreste essere sepolti, ma visto che lo zio è più anziano e presumibilmente morirà prima, bisogna capire se vi saranno posti ancora.
In questo caso, quanto a subentrare, l’unico risultato sarebbe di dover provvedere alla manutenzione, visto che comunque potreste esservi sepolti come familiari del fondatore.
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LikeDislikeMio zio, quando passerà a miglior vita, vorrebbe essere tumulato nella tomba dei suoi genitori (miei nonni paterni) e, a tal proposito, ha fatto firmare la rinuncia al subentro alle sue sorelle oltre che a mia madre che è la moglie del fratello deceduto (cioè mio padre). Ora le chiedo mia madre non è erede dei miei nonni pertanto la rinuncia alla concessione sarebbe dovuta essere espressa da me e da mio fratello?
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LikeDislikeSi ribadisce quanto esposto nella risposta ad Anna.
Soluzione a)
– Verifica che nel Regolamento di Polizia Mortuaria comunale esista un articolo sulla rinuncia e non dia delle prescrizioni contrarie alla possibilità dell’operazione, ovvero se il Comune si riserva di accettare la rinuncia
– Provvedere presso notaio a redigere atto di rinuncia sia al diritto patrimoniale che allo Jus Sepulcri alla Tomba; ogni rinunciatario farà il suo atto; l’atto verrà trasmesso ai recapiti conosciuti dei parenti e consegnato ufficialmente al Comune tramite PEC. Nella lettera di trasmissione far presente se ci siano casi di irreperibilità
Meglio specificare che in ogni caso si intende abbandonare il sepolcro (sol. B))
Dopo di che termina ogni obbligo di manutenzione
Soluzione b)
– Verifica del Regolamento di Polizia Mortuaria comunale (che però non dovrebbe avere indicazioni contrarie; non ne abbiamo mai riscontrate) e messa in atto della “Operazione abbandono di sepolcro” ovvero si evita totalmente di operare manutenzioni e “pietas” sul sepolcro, facendo in modo che questi possa essere dichiarato abbandonato dal Comune che con atto di “revoca della concessione” ritornerà a disporre dell’area e di ciò che c’è sopra: i defunti (in genere ossame) verrà traslato in Ossario comune dal Comune stesso.
– Notifica al Comune che si intende abbandonare la tomba; non esiste possibilità per un Comune di opporsi ad un abbandono di sepolcro. Qui la faccenda è complicata dalla presenza di altri aventi titolo, che peraltro in pratica hanno già abbandonato il sepolcro.
A supporto si riporta quanto riscontrabile anche in un altro prestigioso sito su argomenti cimiteriali: funerali.org:
La rinuncia, quale atto unilaterale, irrevocabile e, secondo alcuni giuristi, pure recettizio, mentre altri studiosi si attestano su opinione contraria (il comune ha, comunque, quale parte funzionalmente sovraordinata nel rapporto concessorio instauratosi, solo facoltà e non obbligo di accoglierla) è un atto di esercizio della titolarità che il soggetto ha sulla concessione, ed è, in astratto, svincolata da limiti, salvo quello soggettivo. Infatti, il soggetto rinunciante deve essere nel pieno possesso dei diritti afferenti alla concessione e non solo di alcuni di essi (in quest’ultimo caso, la rinuncia non potrà che riguardare che questi ultimi).
Si tratta, quindi, di un negozio unilaterale, irrevocabile e dismissivo che deve rivestire la solenne forma scritta, la semplice scrittura privata non autenticata non pare, allora strumento idoneo al fine prefissato, poiché tale dichiarazione incide su diritti personali o sin anche personalissimi, come appunto lo Jus Sepulchri.
La rinuncia, sotto il profilo formale, richiede – fatte salve eventuali e differenti disposizioni esplicitamente stabilite od individuate dal Regolamento comunale di polizia mortuaria – un atto pubblico o, almeno, della scrittura privata autenticata da notaio (art. 2703 Cod. Civile) e previa registrazione, per la quale va corrisposta l’imposta di registro in misura fissa (D.M. (Fin.) 15 dicembre 1977, n. 13348), come, del resto, è fisiologico quando un atto abbia a proprio oggetto la deprivazione di diritti reali, seppur sui generis. (nota a cura del Dr. Sereno Scolaro)
… omissis …
il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo imperio di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente i proprietà ed in possesso delle opere murarie costruire nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque”, secondo modalità e procedure tipiche del regolamento municipale di polizia mortuaria.
La rinuncia produce effetti, proiettati sul futuro, non solo per la persona che retrocede il proprio diritto di sepolcro, ma anche per i suoi aventi causa, che, così, non potranno più subentrargli nella titolarità di un diritto estinto, per espressa volontà dell’interessato. Mi spiego meglio: la mia rinuncia (oggi) alla mia quota di titolarità nel rapporto concessorio, depriverà (domani) i miei discendenti della possibilità di divenire, a loro volta, intestatari della concessione, escludendoli dall’eventuale successiva voltura.
Ho parlato con il comune in merito a due tombe di famiglia, concessioni perpetue. Per una non ci sono problemi, siamo 2 eredi e ci accolliamo le spese. Sull’altra vi sono ben 5 eredi di cui ognuno ha avuto tra 2 e 3 figli e praticamente sono spariti tutti. Abbiamo parlato con il comune perché stufi di pagare le spese di manutenzione io e l’altro erede( in pratica noi copriamo le spese noi che rappresentiamo i 2/5), il comune ci ha detto che non è così semplice rinunciare è che dovremo recuperare noi tutti gli eredi c con cui non abbiamo più rapporti di alcun tipo. Inoltre se rinunciamo alla nostra quota non è detto che gli altri eredi accettino l’aumento della loro quota rimanente. Siamo abbastanza disperati. Non dovrebbe essere compito del comune quello di cercare tutti gli eredi e scegliere il referente con cui interfacciarsi? Perché dal comune ci dicono che è compito nostro e noi non sappiamo più che pesci pigliare… ma sappiamo con certezza che uno degli eredi non vuole saperne nulla a meno che sia il comune che lo contatt.
È vero che gli altri si possono opporre alla rinuncia? Se la facessimo tramite notaio saremo in qualche modo più tutelati lasciando a lui il compito di contattare tutti gli altri eredi? Perché dal comune hanno detto che con la rinuncia alla nostra quota gli altri eredi si possono opporre e non è detto che valga la rinuncia sia per il comune sia per gli eredi…
Io e l’altro erede stiamo pensando per liberarci della perpetuità di contattare l’agenzia funebre e di fare uscire una salma tumulata nel 1994( poi metterla nell’ossario o comunque se ne occupa l’agenzia) in modo tale da far decadere la perpetuità della tomba… potrebbe essere la soluzione?
Scusate le enormi domande ma il comune ci ha confuso le idee.
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LikeDislikePotete sicuramente rinunciare alla proprietà della tomba e contemporaneamente ai vostri diritti di sepoltura per voi e discendenti con atto pubblico, a favore degli altri aventi titolo; da informazioni prese da un notaio sembra che basti anche una scrittura privata con firma autenticata.
La notifica va inviata agli altri aventi titolo e al Comune con PEC; da quel momento cessano i vostri doveri di manutenzione.
A questo punto o gli altri aventi titolo:
A) rinunciano anche loro ai loro diritti, e la tomba si ritiene abbandonata e il Comune potrà svuotarla, o abbatterla o restaurarla e riassegnarla,
B) si accollano gli oneri di manutenzione
C) non fanno niente, e il Comune dichiara la tomba abbandonata o la concessione decaduta per violazione agli obblighi contrattuali (specie se la manutenzione era stata richiesta dal Comune) e la incamera. Il concessionario deve mantenere la tomba in condizioni di decoro e tale da non presentare pericoli per la pubblica incolumità.
Potreste anche fare una azione comune con tutti gli altri aventi titolo e dichiarare assieme che intendete rinunciare alla tomba e la consegnate al Comune (retrocessione).
I Comuni non vedono l’ora di eliminare le tombe perpetue, che costituiscono un problema nella gestione degli spazi cimiteriali, per cui l’operazione sarebbe ben accetta.
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LikeDislikeSono coerede di una tomba di famiglia, una concessione perpetua. Gli eredi sono sostanzialmente i nipoti/ pronipoti del fondatore della tomba che ha avuto 6 figli. Attualmente solo io( una erede di un figlio) e altri 2( entrambi eredi di un altro figlio che contribuiscono al 50%) che ci siamo sobbarcati delle spese della tomba. Gli altri eredi non sono mai pervenuti.
Il comune ci sollecita a fare dei lavori e sinceramente ci siamo stufati di contribuire solamente noi.
Possiamo fare un atto di rinuncia e non fare i lavori? Siamo abbastanza stufi di pagare solo noi… E il comune ci può obbligare a farli lo stesso?
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LikeDislikeLa manutenzione di una tomba di famiglia spetta o al concessionario o ai suoi eredi: non è detto siano i discendenti, anche se in genere coincidono.
Bisogna prima di tutto individuare il fondatore, ovvero chi ha firmato la concessione originaria, o eventualmente chi è subentrato con atto di subentro (ovvero una voltura, o cambio di intestazione della concessione).
Nella tomba hanno diritto di sepoltura, che niente ha a che fare con la proprietà della tomba, i familiari del fondatore.
Chi siano i familiari lo stabilisce il regolamento di polizia mortuaria, e se niente vi è stabilito, si va per giurisprudenza prevalente che stabilisce che si intendono come familiari i discendenti/ascendenti del fondatore in linea diretta (genitori e figli…), il coniuge/convivente del fondatore e dei discendenti, e qualche volta i fratelli/sorelle dello stesso fondatore, e nessun altro, a meno che non sia stato dichiarato benemerito dal fondatore nell’atto di concessione.
Quindi c’è da stabilire se rientriate a qualche titolo fra quelli che hanno diritto di essere sepolti nella tomba, e ovviamente se non siete eredi o identificabili come tali, non avete nessun obbligo. Potreste non essere eredi (che pagano la manutenzione) ma avere diritto di sepoltura come familiari del fondatore.
Per non imbarcarsi in cavilli vari, basta che redigiate con atto pubblico (1) una rinuncia per voi e per i vostri familiari (discendenti) alla EVENTUALE comproprietà della tomba e anche ai diritti di sepoltura e lo comunichiate ufficialmente sia agli altri eventuali proprietari e al Comune, che deve vigilare come custode cimiteriale che non vi facciate seppellire lo stesso nella tomba.
Dal momento della comunicazione cessa ogni obbligo/dovere di manutenzione e ogni diritto alla sepoltura.
(1) da informazioni chieste ad un notaio sembra che basti una scrittura privata con firma autenticata.
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