Rinuncia dietro pagamento
Ho una tomba di famiglia, non tutti gli eredi rimasti in vita vogliono partecipare alle spese di manutenzione straordinaria che necessita la tomba. Alcuni di loro sono solo disposti a rinunciare al diritto alla tomba, solo se vengono remunerati in soldi.
La mia domanda è se possono fare questa richiesta assurda, o se una legge che prevede che loro devono partecipare alle spese o devono semplicemente rinunciare senza che qualcuno gli debba pagare per questo! Cio e legale che loro devono essere pagati per rinunciare, o e un diritto che loro perdono in automatico perchè non vogliono partecipare alle spese per la tomba che è in un degrado unico?
Privato
Rapporti fra gli eredi
Nel caso vivente il fondatore, ogni spesa spetta a lui.
Nel caso di eredi, la tomba, dal punto di vista patrimoniale, corrisponde ad un condominio fra tutti gli eredi aventi diritto: esempio tutti i figli del fondatore a pari quota.
Per la gestione valgono le stesse regole di un condominio:
– per le spese di gestione comuni (es.: pulizie) decide l’assemblea dei condomini a maggioranza semplice
– le spese relative ai singoli loculi, come l’illuminazione votiva, sono a carico dei singoli aventi titolo
– per la manutenzione ordinaria e straordinaria decide la maggioranza semplice
– per le migliorie, maggioranza dei due terzi; se non incidono nei diritti dei dissenzienti (e relativi familiari) e sono pagate da chi le propone, si possono sempre fare di iniziativa
– per innovazioni gravose o voluttuarie o che incidano sui diritti degli aventi titolo: unanimità
– per le ristrutturazioni, sempre che non incidano sui diritti dei singoli aventi titolo (fra cui tutti i familiari aventi titolo, non solo gli eredi) ci vuole la maggioranza dei due terzi
Rinuncia
La tomba di famiglia accompagnata dalla concessione ha un trattamento particolare rispetto ai beni patrimoniali oggetto di eredità, e costituisce un corpus particolare a se stante e intimamente connesso con una concessione che permette non solo la costruzione, ma impone anche il trasferimento della proprietà al Comune al termine della concessione.
Infatti in tutti i casi in cui vi sia accettazione di eredità, la tomba di famiglia (e i diritti nonché i doveri che lo riguardano) neppure viene enumerata tra i beni costituenti l’asse ereditario: la tomba non è oggetto di possibile reddito (tanto è vero che non è soggetto ad IVA, salvo che il concedente/costruttore sia diverso dall’Ente Pubblico, e non necessita di accatastamento) ma e’ manufatto solo funzionale alla sepoltura, e pertanto la rinuncia a questa “eredità” comporta automaticamente anche la rinuncia alla funzione unica cui il manufatto è destinato non fosse altro perché l’art. 520 C.C. prevede come la rinuncia all’eredità sia nulla se fatta: a) sotto condizione, b) a termine, c) solo per parte.
In pratica: non si può rinunciare ai doveri e mantenere i diritti indissolubilmente collegati dalla stessa natura dell’oggetto, sia per riferimenti normativi che per equità.
La rinuncia va fatta a favore degli altri aventi titolo in maniera indistinta, ossia la proprietà verrà divisa fra i restanti pro quota, rimanendo esclusa la possibilità di conferire ad uno soltanto degli aventi diritto le “quote” di proprietà/diritti rinunciati, che in questo caso non sarebbero più una rinuncia ma una vendita/donazione (vietata): lo jus sepulchri è personale e non trasmissibile.
Va fatta con atto pubblico portato a conoscenza degli altri aventi titolo e del Comune, e i doveri di manutenzione terminano dal momento della comunicazione.
Rinuncia a fronte di pagamento
Quanto a farsi pagare per rinunciare, a parte quanto disposto dall’art. 505 C.C. (la rinuncia non può essere condizionata (in questo caso al pagamento), c’è anche l’art. 92 c.4 del DPR 285/ 90:” Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione”, e pertanto se qualcuno ricevesse soldi a fronte di rinuncia, questo farebbe decadere ipso facto la concessione, e la tomba andrebbe in proprietà al comune.
Caso specifico
Per procedere ad una manutenzione straordinaria serve avere il parere favorevole della maggioranza degli “eredi”, a meno che non vi siano pericoli per la pubblica incolumità, nel qual caso chi è favorevole all’intervento deve avvisare i contrari che declinano ogni responsabilità al riguardo, ma comunque non si può chiedere una partecipazione alle spese in mancanza di maggioranza.
Lo stesso dicasi se la tomba versa in uno stato indecoroso.
Se la tomba è indecorosa o rappresenta un pericolo per la pubblica incolumità si può avvisare il Comune, che, se lo ritiene opportuno, emanerà un ordine obbligatorio di esecuzione degli interventi. Attenzione però: se non eseguiti, può farlo d’ufficio ed addebitare la spesa a uno qualsiasi degli aventi diritto, ritenendoli responsabili in solido, oppure dichiarare la tomba abbandonata (in casi gravi) ed incamerarla.
Se qualcuno non vuole partecipare alle spese di gestione, rinunci all’eredità e ai suoi diritti e si scordi la possibilità di farsi pagare.