Ristrutturazione di tomba di famiglia
Mia Nonna, la madre di mio padre, ha costruito una tomba su suolo (presumo) dato in concessione nel 1970. Sono deceduti entrambe i suoi figli, ed il sottoscritto, figlio del figlio, deve provvedere a ristrutturare la tomba che è quasi pericolante.
All’interno della tomba ci sono seppellite numerose salme di gente che non so chi sia.
A) Chi deve pagare le spese di ristrutturazione?
B) si può richiedere al comune copia della concessione, di chi è sepolto,
C) si può vendere la concessione o seppellire conoscenti o parenti?
Privato
Eredi del manufatto tomba sono i figli dei fondatori, ovvero lei suo fratello e sua sorella a 1/3 ciascuno.
Ma visto che il ramo sorella è estinto, e hanno ereditato dal fratello i due figli le spese vanno divise al 50% fra lei e suo fratello e la parte fratello a sua volta al 50% a ciascuno dei figli, ovvero in definitiva;
– 50% lei
– 25% ciascuno dei nipoti.
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LikeDislikeNella cappella di famiglia voluta dai mie genitori sono stati sepolti: i miei genitori, le mie 2 bambine , mia sorella che era sposata senza figli, mio fratello divorziato con 2 figli viventi.
Come deve essere divisa la spesa per la ristrutturazione della cappella tra me, i miei 2 nipoti e mio cognato?
La concessione è intestata a mio padre. Non è stato redatto un testamento. Io sono l’avente titolo delegata nei confronti del Comune.
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LikeDislikeA) Il manufatto tomba è di proprietà del fondatore del sepolcro e poi degli eredi del fondatore. Nel caso di fondatore morto senza testamento, valgono le usuali regole per l’eredità. Nel caso di più proprietari ci si comporta come in un condominio.
Alla proprietà dell’immobile spetta ogni spesa di manutenzione/ristrutturazione
B) Il Comune è sicuramente in possesso di copia della concessione, ma bisogna dimostrare di essere l’erede del fondatore, unico o dichiarare di agire anche per conto di altri eredi. Gli eredi devono notificarsi al Comune con una operazione di voltura, ovvero cambio di intestazione della concessione.
C) I sepolcri non possono essere oggetto di lucro (DPR 285/90), per cui tombe o posti salma non si possono vendere.
Per non pagare le spese di manutenzione/ristrutturazione bisogna rinunciare all’eredità e ai diritti di sepoltura per sé e discendenti a favore di altri eredi (se ci sono) con atto pubblico, oppure restituire la tomba al Comune mediante rinuncia/retrocessione (a seconda delle modalità di rapporti fra le parti secondo regolamento di PM), che provvederà a riassegnarla.
In una tomba possono essere sepolti solo i familiari del fondatore, in genere i discendenti diretti e coniugi/conviventi, ma bisogna vedere cosa dice il regolamento di polizia mortuaria comunale in proposito e la concessione.
Chi è sepolto nella tomba deve risultare nei registri cimiteriali.
Quindi non è possibile seppellire estranei, salvo i benemeriti dichiarati nella concessione. Se rispetto a quanto stabilito nella concessione si riscontrasse che i sepolti non avevano diritto di essere sepolti, la concessione decade e la tomba rientra nella disponibilità del Comune, che in genere la svuota e riconcede.
Per movimentare un defunto bisogna avere l’assenso della/delle persone affettivamente più vicine, per cui nel caso specifico i resti sepolti di persone di cui si ignorano gli aventi diritto non si possono spostare e rimangono dove sono fino al termine della concessione. Solo il Comune puo’ movimentare senza l’assenso degli aventi diritto i resti mortali nei casi previsti, quali scadenza, restituzione, decadenza, violazioni dei patti di concessione ecc…