5
Riutilizzo di loculo non a norma
Ho chiesto l’ autorizzazione al Comune per la tumulazione di una zia deceduta in una vecchia tumulazione già libera da parecchi anni realizzata nel 1931.
Il comune non mi autorizza se non eseguo le opere di adeguamento in base al DPR del 1990 n 285, tutto ciò è legittimo?
Privato
Sì, si ritiene che sia giusto in quanto seppure costruiti mezzo secolo fa saranno ubicati in una zona centrale del Cimitero, quindi particolarmente pregiata e storicizzata.
Sarebbe utile, inoltre, che il Comune, quando concede o meglio riconcede questi vecchi loculi, li proponesse con una concessione il cui tempo di durata sia minore di quella precedente, in genere oggi non si superano i 25-30 anni; inoltre sarebbe opportuno, previa integrazione del Regolamento di polizia mortuaria comunale che vi inserisse un “canone manutentivo annuo” finalizzato allo svolgimento di manutenzioni che per lo più saranno a carattere straordinario, in quanto il fabbricato di 50 anni avrà nel breve tempo necessità di vari interventi rigenerativi (manto di copertura, intonaci, parti decorate, pavimentazioni, eventuale impianto elettrico di illuminazione se porticato, ecc..
Inoltre, poiché il Comune ha il solo l’obbligo di legge di seppellire in terra i residenti e coloro che muoiono nel territorio comunale (1), ogni edificio funerario e’ soggetto solo alle leggi della “domanda e dell’offerta”.
Da un lato il Comune, che agisce in regime di monopolio, può fare i prezzi che vuole salvo recuperare come minimo tutte le spese inerenti (2), dall’altro lato c’e’ quanto i cittadini sono disposti a pagare e, leva non disprezzabile, chi andranno a votare la prossima volta.
L’equilibrio fra la domanda e l’offerta determina il prezzo (3).
NOTE:
(1) nonchè di gestire e garantire l’esistenza dei cimiteri e del conseguente servizio pubblico cimiteriale;
(2) le tariffe comunali in genere, quindi anche le cimiteriali, devono corrispondere, ai sensi del Dlgs 267/2000 art 117, in quota parte, a rifondere la spesa complessiva che il Comune ha investito ed ha speso (inclusi gli interessi di mutui/prestiti) per la realizzazione ad es. di un “Colombario per loculi”, quindi nel dettaglio per la progettazione, per la direzione lavori, per la costruzione dell’opera, per il collaudo, per la gestione di tale fabbricato (impiegato che si occupa delle concessioni, le eventuali utenze, le pulizie, le manutenzioni ordinarie, ecc.), nonché per quelle somme stimate necessarie per la manutenzione straordinaria di quel Colombario da farsi in genere dopo 30/50 anni.
Inoltre occorre fare fronte, sempre in quota parte, anche alle spese (cimiteriali), per il recupero di quei servizi che la legge individua da svolgere gratuitamente come ad es. il recupero di salme di deceduti nei luoghi pubblici, il seppellimento di indigenti, alcune spese obitoriali, ecc..
Se tali conteggi fossero davvero considerati e seriamente computati e ripartiti, la tariffa per ricevere in concessione (o ri-connessione) un loculo sarebbe sicuramente cospicua cioè ben diversa da quella che in genere oggi viene definita dai Comuni per ragioni elettorali.
(3) Purtroppo tutto è iniziato nell’accondiscendere alla richiesta del cittadino che voleva il loculo, il cimitero si è così trasformato da un luogo di trasformazione e rigenerazione in un luogo di accumulo, innescando quindi inevitabilmente una sorta di “cemetery real estate” ovvero l’immobiliare del morto, obbligando in buona sostanza le Amministrazioni pubbliche a provvedervi se vogliono essere prima elette e poi riconfermate; ma chi paga la differenza tra costo effettivo e sottocosto?
Quindi, come nel caso da Lei prospettato, aver stabilito “almeno” la stessa tariffa di concessione sia per un loculo appena costruito che per un loculo da riconcedere (costruito 50 anni fa) è il minimo che il Comune possa fare; potremmo dire che è anche un modo per recuperare delle somme che probabilmente non erano state pagate in maniera adeguata all’epoca della prima concessione.
Comunque è bene considerare che il Comune si assume un rischio, ri-concedendo un loculo che ha già 50 anni di età, la manutenzione al colombario (cioè al fabbricato dove è ubicato tale loculo) sarà un’eventualità certa che il Comune dovrà affrontare con costi che in genere sono prossimi a quanto si spenderebbe per ricostruirli.
Was this answer helpful?
LikeDislikeVorrei sapere se i Loculi cimiteriali dai quali vengono fatte le estumulazioni (da noi dopo 50 anni) il prezzo per la NUOVA vendita ad altre persone, è giusto che sia come il prezzo dei nuovi Loculi mai utilizzati e di ultima costruzione; i Loculi rivenduti sono stati costruiti a metà anni 60. grazie
Was this answer helpful?
LikeDislikeSi ribadisce che è legittima la richiesta del Comune che la nuova tumulazione di cadavere in loculo esistente sia condizionata all’adeguamento del loculo stesso.
Qualche considerazione sulla gestione.
Il Comune regolamenta la Polizia mortuaria sul proprio territorio, e deve controllare che le sepolture siano sempre agibili, manutenute in maniera corretta, decorose e utilizzate secondo le disposizioni di legge.
Se si è arrivati a impedire la tumulazione se non si fanno gli adeguamenti vuol dire che in precedenza non c’è stata sufficiente attenzione e una carenza di gestione da parte dell’ufficio preposto.
Se la tomba è in tomba di famiglia, il comune avrebbe dovuto comunicare da tempo che non è possibile riutilizzare la sepoltura se non la si adegua e, se la situazione manutentiva fosse pericolosa per la pubblica incolumità, obbligare il concessionario a provvedere immediatamente. Lo stesso nel caso di tomba indecorosa. In mancanza di risposta avrebbe dovuto instaurare la procedura di tomba abbandonata e ritorno della stessa nella disponibilità del comune.
Per i riferimenti legislativi e approfondimenti si veda la risposta completa.
Per i gradi di parentela si veda Gradi di parentela.
Was this answer helpful?
LikeDislikela regione è la Sicilia
Was this answer helpful?
LikeDislikeE’ assolutamente legittimo; per maggiori dettagli dovremmo sapere di che Regione trattasi, stante che le normative regionali danno disposizioni particolari, comunque in linea con le direttive del DPR 285/90.