Si può negare ad un discendente il diritto di farsi seppellire nella tomba di famiglia?
Mio padre è concessionario di un sepolcro familiare a 8 posti di cui uno occupato da mio fratello. Visto che mia sorella con suo marito si stanno comportando indegnamente verso i miei genitori che all’età di 85 anni sono stati costretti a vie legali e tribunale ecc.. , chiedo:
– può mio padre con esplicita dichiarazione al Comune e per testamento impedire il diritto primario (sepoltura) a mia sorella e la sua famiglia?;
– può inoltre impedire, ed eventualmente con quali forme, il diritto secondario a mia sorella e famiglia di avere le chiavi del sepolcro?
Privato
Occorre premettere che il diritto di sepolcro è un complesso di situazioni giuridiche riassumibili in:
1. Jus Sepulchri = diritto ad esser sepolto in un determinato sacello privato
2. Jus Inferendi in Sepulchrum = diritto a dar sepoltura
3. Jus nomini sepulchri = diritto di intestazione del sepolcro
4. Diritto secondario di sepolcro = potere che sorge in capo ai consanguinei del de cuius (1) per rendergli i dovuti onori funebri con pratiche di pietas e devozione verso i propri morti.
5. Diritto di proprietà (e relativi doveri) sull’immobile tomba di famiglia per il periodo di concessione, che non può impedire l’esercizio degli altri diritti.
Va ricordato che per le concessioni cimiteriali di sepoltura nel caso di tomba di famiglia la titolarietà della concessione avviene unicamente per eredità patrimoniale, mediante voltura, ovvero cambio di intestazione, mentre il diritto di sepoltura avviene per essere familiari del fondatore.
Quando, per estinzione della famiglia, la “successione” potrà avvenire al nominato erede, solo allora questi e familiari avranno diritto di sepoltura nei loculi rimasti liberi.
Ovviamente aventi diritto di sepoltura ed eredi patrimoniali possono coincidere.
Nel caso di eredità con famiglia estinta si riporta di seguito un inciso: “Infatti, poiché il diritto alla sepoltura in un determinato sepolcro privato nel cimitero è un diritto della persona, esso non ha carattere patrimoniale, con la conseguenza che la successione per eredità, esaurita la discendenza, importa che l’”erede” subentri solo negli obblighi derivanti dalla concessione e non nel diritto di poterla utilizzare, a tempo debito. Come si vede, il regolamento comunale di polizia mortuaria assume un ruolo del tutto centrale ed essenziale nella regolazione delle questioni segnalate (Dr. Sereno Scolaro)”.
Ricordiamo inoltre una fondamentale sentenza della Corte di Appello di Roma (06/02/1931) “… Il contenuto patrimoniale del jus sepulchri ha importanza secondaria di fronte al vincolo della destinazione imposta dal fondatore, dovendo questa essere rispettata nel senso della limitazione dell’uso fra i membri della famiglia, della inalienabilità e della indivisibilità. …”
Ciò detto pertanto Suo Padre non può vietare la sepoltura di un suo discendente diretto all’interno dei gradi di parentela indicati dalla Concessione cimiteriale richiesta e/o dal Regolamento di polizia mortuaria del Vs. Comune. Il diritto al posto di sepoltura avviene “Jure sanguinis” e non ha valore patrimoniale. Inoltre si ricorda che tale diritto è beneficiato della premorienza, ovvero se sua sorella o un suo figlio dovessero decedere ad es. prima di Vs. padre, bene essi hanno già maturato il diritto ad essere sepolti in tale tomba e nessuno può impedirlo ed il Comune è tenuto a vigilare in quanto altrimenti sarebbe perseguito come minimo dalla Corte dei Conti.
Appare crudele pensare di non permettere il diritto alla “pietas” nei confronti dei defunti familiari. Nel Vs. caso, oggi si toglierebbe la possibilità alla figlia di recarsi alla tomba per avere cura del sepolcro in cui è sepolto il fratello morto! Dissuadiamo da tale intendimento in quanto potrà essere un’azione che conseguirà con una azione legale legittima da parte della sorella di impedimento delle “… pratiche di pietas e devozione verso i propri morti. …” pur essendo stato, questo aspetto, classificato come diritto secondario rispetto al diritto del seppellimento.
Unica soluzione, anacronistica, dispendiosa e complessa, potrebbe essere la “retrocessione della tomba familiare” da parte del fondatore del sepolcro (Vs. padre) al Comune.
Ciò comporterebbe di trovare altra sistemazione per il fratello deceduto (es. loculo): senza l’esistenza di una Tomba familiare si elimina alla radice il problema.
Differentemente, riteniamo non percorribile la strada di richiedere una concessione di Tomba privata destinata solo ad una persona (es. Vs. padre e sua moglie) e/o per alcuni familiari (es. Vs. padre, sua moglie e i due fratelli), in quanto il Comune dovrebbe inserire apposito articolo nel Regolamento di Polizia Mortuaria; inoltre i Vs. discendenti rimarrebbero privati del beneficio di sepoltura ma comunque tenuti alla manutenzione del bene patrimoniale, pena (se non effettuata la cura e manutenzione) la pronuncia di decadenza da parte del Comune della concessione per “abbandono di sepoltura” (art. 63 del DPR 285/1990)!
Note:
L’espressione de cuius deriva dal latino is de cuius hereditate agitur che significa “colui della cui eredità si tratta” e, in pratica, indica la persona defunta che ha lasciato un’eredità.
Viene normalmente utilizzata nel linguaggio giuridico e burocratico come sinonimo di “morto” o “defunto” in riferimento ad una vicenda successoria, per lo più di natura patrimoniale derivante dalla morte di un individuo. L’espressione è anche utilizzata al di fuori di questi linguaggi tecnici e, spesso, senza più alcun riferimento agli aspetti ereditari, bensì come valore di sinonimo eufemistico di “morto” o “defunto”.