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Eredità di tomba di famiglia
Dopo aver stipulato l’Atto di Concessione 99.le con il Comune di Torino per la
tomba di famiglia, con mia moglie ci siamo chiesti come far proseguire
la gestione manutentiva tramite il traferimento della titolarietà della concessione
alla nostra scomparsa.
Non avendo figli, con eredi residenti fuori regione, l’unica persona a noi vicina
di cui siamo i padrini è il ns figlioccio attualmente residente a Torino il quale darà
assistenza funebre all’ultimo superstite di noi due.
1) In quale modo possiamo mettere per iscritto, fin d’ora o in seguito, la nostra
volontà di assegnare la titolarietà al nostro figlioccio?
2) Posso fare uno scritto indicando mia moglie nella successione 99.le alla mia
eventuale premorienza?
Il Comune attraverso il Regolamento distingue se le tombe private che rilascia siano familiari o siano tombe ereditarie. Torino nel suo ordinamento cimiteriale non ha concessioni che vengono rilasciate come ereditarie.
Nel caso illustrato la Tomba familiare con concessione di novantanove anni risulta tomba che il suo fondatore (il titolare della concessione) ha voluto per se, dove sua moglie (coniuge) potrà esservi accolta e vige l’occupazione per premorienza nonché la condizione che la disponibilità di accoglimento di salme è prevista oltre che per i discendenti diretti anche per i collaterali ed affini.
Rif. Art. 61 – Ammissione nella sepoltura
“1. Fatti salvi gli atti fra privati già recepiti dalla Civica Amministrazione, nelle sepolture private il diritto d’uso è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, intendendo con ciò il coniuge, gli ascendenti relativi in linea diretta ed i loro coniugi, i discendenti del concessionario con i rispettivi coniugi.”
“2. Il concessionario, o i concessionari nel caso si sia proceduto alla suddivisione dell’intera sepoltura in quote di pertinenza mediante atto notarile depositato presso l’ufficio sepolture private dei Servizi Cimiteriali, potrà disporre dell’ammissione nella sepoltura di salme, resti o ceneri di:
a) parenti sino al VI grado;
b) affini entro il III grado;
c) altre persone facenti parte del nucleo familiare anagrafico del concessionario richiedente;
d) persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del concessionario.”
Art. 64 comma2
“… Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi i quali, sono tenuti a denunciare questa loro qualità. …”
Quindi il figlioccio, se nominato erede della tomba, erediterà l’obbligo della manutenzione del manufatto; la precisazione testamentaria a riguardo dovrà essere notificata all’Ufficio comunale, per permettere al Figlioccio di poter provvedere, per i restanti anni di concessione, alla manutenzione della Tomba di famiglia.
Di fatto, alla gestione del diritto di sepoltura vi provvederanno i collaterali ed affini e su tutto questo vigila il Comune, in quanto l’uso della sepoltura è stabilito dal Regolamento.
Infine a parere della Redazione, varrebbe la pena di chiedere una modifica (/integrazione) alla concessione rilasciata da parte del fondatore del sepolcro, con l’introduzione della figura di benemerito, prevista dal regolamento comunale all’Art. 61 comma2 e comma4.
Nominando come benemerito il figlioccio questi potrà avere almeno garantito un posto salma assieme ai sigg.ri Flavio ed Elvira.
Note:
Si richiama il REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI del Comune di Torino, approvato con ultima deliberazione del C.C. del 26 febbraio 2018 (mecc. 2018 00568/024), esecutiva dal 12 marzo 2018. A riguardo si richiamano gli art. 26 (comma5b), art. 4 (comma2), art. 51 (comma1), artt. 61, 64 e 65