Subentro in concessione per eredità
Abbiamo ricevuto n. 2 richieste di aggiornamento intestazione su tomba a seguito del decesso dei concessionari originari. Nelle richieste di integrazione contratto sono state allegate dei testamenti, dove i futuri concessionari sono stati riconosciuti eredi universali dei vecchi concessionari, nonché deceduti.
E’ possibile integrare la richiesta di integrazione contratto escludendo gli altri aventi diritto che se rientranti dell’asse ereditario, ed intestare la concessione al solo erede universale? Cosa dice la normativa?
Comune di Tivoli (RM)
Bisogna sempre dividere il diritto ereditario sulla proprietà della tomba dal diritto di farcisi seppellire.
La tomba, come oggetto, può essere ereditata, e agli eredi spetta unicamente, come tali, il dovere di manutenere in condizioni decorose la tomba e di provvedere alla manutenzione e sono responsabili che il manufatto non crei problemi alla pubblica incolumità o all’igiene pubblica (odori o percolazioni): e nient’altro, se non il diritto di variare l’intestazione della stessa.
Hanno l’obbligo di permettere che:
– chiunque abbia diritto di sepoltura possa essere sepolto. Il diritto di sepoltura si attua per premorienza, ovvero chi prima muore prima viene sepolto fra tutti gli aventi titolo. Da qui l’importanza di definire nel Regolamento chi siano i familiari del fondatore; si vede alle volte che si fa riferimento al codice civile confondendo la parentela con la familiarità (la famiglia è un sub del parentado), per cui, visto che la parentela finisce al sesto grado, il figlio del cugino del nonno ha diritto di farsi seppellire nella tomba prima del figlio del fondatore se muore prima di quest’ultimo.
– che chiunque voglia fare atti di pietas verso i sepolti lo possa fare (ad esempio: non possono chiudere la tomba a chiave se non garantiscono che a richiesta devono aprirla agli aventi diritto).
Il diritto di sepoltura invece è personale, e deriva dal solo fatto di essere familiare del fondatore del sepolcro, e non si eredita: il fondatore del sepolcro lo fonda “sibi familiaeque suae” per sé e la sua famiglia (art.93 c.1 DPR285/90), non per sé e i suoi eredi patrimoniali.
Potrebbe anche succedere che l’erede, a meno che la famiglia del fondatore non sia estinta, non ha diritto di essere sepolto se non è familiare del fondatore.
Gli eredi ereditano solo doveri, non diritti di sepoltura, che non possono essere esclusi in nessun modo agli aventi diritto.
Con l’occasione sarebbe opportuno chiarire nel regolamento chi si intenda per familiare; non esistendo una definizione legale di familiare, o viene regolamentata a livello comunale (Regolamento) o regionale (solo Lombardia, a conoscenza), altrimenti si va per giurisprudenza.
Per giurisprudenza prevalente (1) per familiari si intende ascendenti e discendenti diretti e coniugi, qualche volta anche fratelli/sorelle del fondatore (ma non loro consorti). La Regione Lombardia ha legiferato per una diversa definizione di familiare.
In ogni caso si tratta di familiari del fondatore, ovvero di chi ha firmato la concessione originaria, non dei subentranti, discendenti o eredi che siano; il contratto (concessione) rimane sempre quello originario.
Non viene esaminata qui la posizione dei benemeriti per non appesantire la risposta.
(1) Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 maggio – 27 settembre 2012, n. 16430, cha ha rammentato l’orientamento costante secondo cui, “in difetto di una diversa volontà del fondatore, il sepolcro deve presumersi destinato sibi familiaeque suae, con la conseguenza che il diritto alla sepoltura va ritenuto spettante, jure sanguinis, a tutti i di lui discendenti ed ai rispettivi coniugi.” Con l’attuale evoluzione della società si deve equiparare al coniuge anche il convivente more uxorio.