Titolarità per la riduzione in resti e destinazione nell’ossario comune
sono un operatore di polizia locale volevo delucidazioni in merito al rilascio di un’autorizzazione di estumulazione e riduzioni in resti, Spiego il caso:
la figlia di seconde nozze di Tizio chiede la riduzione in resti e la collocazione nell’ossaio comune della prima moglie e del suo figlioletto di Tizio per poi tumularci Tizio. La tomba di due posti era stata acquistata e rifinita, anche con fotografie della moglie defunta da Tizio. La moglie e le figlie di seconde nozze ritengono di poter togliere i resti mortali della prima moglie e del primo figlio deceduto alla nascita e tumularci Tizio. Secondo la normativa basta una sottoscrizione di liberatoria o è giuridicamente inammissibile?
Come fondatore del sepolcro Tizio ha diritto di sepoltura MA:
per movimentare i resti della prima moglie e del figlio di primo letto bisogna avere l’assenso della persona più vicina affettivamente al defunto (per giurisprudenza), ovvero in primis coniuge (non in questo caso, defunto) e a seguire familiari di grado più prossimo (genitori, figli, fratelli) e cosi’ via.
Bisogna indagare se questi parenti esistono (non esime da responsabilità una falsa autodichiarazione, perchè è possibile verificare), ma in ogni caso la figlia della moglie in seconde nozze non ha alcun titolo oggettivo in merito (1).
Immaginate cosa potrebbe succedere se la sorella della prima moglie volesse portare un fiore sulla tomba della defunta e non la trova più.
(1) le Figlie di Tizio non hanno grado di parentela con la Prima Moglie di Tizio mentre si trovano nella condizione di “Affini di 2° grado” nei confronti del Figlio, deceduto, di primo letto.