Tomba di famiglia – concessione non rintracciabile e jus sepulchri
Nel 1959 mio nonno edificò una cappella familiare. Purtroppo, il Comune, in seguito ad un incendio, ha perso tutto l’archivio delle concessioni antecedente al 1961. Alla morte di mio nonno, la concessione in suo possesso è andata smarrita (forse in seguito ad un furto subito in casa sua dopo la sua scomparsa). La cappella riporta inciso all’ingresso solo il cognome della mia famiglia e l’anno di costruzione. A portare questo cognome oltre me ci sono le mie due sorelle e due mie zie (figlie di mio nonno).
In tale cappella, quando mio nonno era ancora vivo, furono trasferite le salme dei suoi genitori e quella di un suo fratello morto in giovane età.
Mio nonno autorizzò, successivamente, anche la sepoltura di due sue sorelle e dei rispettivi mariti.
Nel 1991 è morta un’altra sorella di mio nonno e sua figlia chiese a mio padre e a mia nonna, poiché mio nonno era già morto, il favore che venisse sepolta nella cappella costruita da mio nonno, dando rassicurazioni che suo padre, invece, sarebbe stato sepolto in un comune vicino dove, tra l’altro, hanno una cappella familiare. Invece, da quando anche lei ha avuto la chiave della cappella per poter visitare la madre, lei e i figli di un’altra sorella di mio nonno sepolta lì si stanno appropriando di tutta la cappella affermando, tra l’altro, di averne diritto perché dicono che non fu mio nonno a costruire la cappella, ma il mio bisnonno (cosa impossibile perché il mio bisnonno morì nel 1956 e la cappella fu edificata nel 1959). È probabile, invece, che mio nonno abbia avviato le pratiche dopo la morte di suo padre e che per rispetto di quest’ultimo lo abbia indicato nelle carte come intestatario, indicandolo con “fu Giuseppe”, ma apponendo lui tutte le firme per la concessione. Inoltre, questi parenti, che non portano il mio cognome, dicono che le loro famiglie hanno aiutato economicamente a edificare la cappella, cosa non vera.
Mio padre è deceduto da quasi un anno. Quando è mancato, il posto in cui doveva essere sepolto era già stato occupato abusivamente dal marito della sorella di mio nonno morta nel 1991, per il quale la figlia aveva assicurato sepoltura in altro luogo e, quando ho indicato un altro posto, ho dovuto litigare con gli operai perché sempre la stessa figlia aveva dato comunicazione che quel posto era riservato per lei (che non porta neppure il cognome dell’intestazione della cappella). Inoltre, in cappella sono state sepolte persone nuove e sono stati fatti dei lavori senza che né io né le mie zie fossimo avvisati.
I posti liberi in cappella stanno per finire e io rischio, un domani, di non poter neppure riposare insieme ai miei più prossimi ascendenti.
Tutti in famiglia sappiamo che fu mio nonno a chiedere e ottenere la concessione, che fu lui a interessarsi di tutti i lavori senza alcun aiuto neanche economico.
Vorrei sapere come comportarmi.
Come posso risalire alla concessione? Si può evincere da altri documenti quali, ad esempio, i registri del cimitero? E in tal caso, se risultasse a nome “fu Giuseppe”, ma con le firme di mio nonno, quale sarebbe la situazione? Posso rilevare la concessione solo a mio nome? Quali sarebbero le modalità per procedere?
Privato
Per la trattazione generale dell’argomento si veda la risposta a “Privato” precedente nei punti:
– In generale
– Chi è il proprietario
– Chi può farsi seppellire (jus sepulchri)
– Chi decide della collocazione di una spoglia mortale
– Trattazione completa dell’argomento
compreso il riferimento legislativo e la trattazione generale nella Newsletter Settembre 2021.
Veniamo ora al caso particolare.
Caso particolare
Per come è stato descritto il sepolcro (Tomba di famiglia e non ereditaria) il Fondatore è stato Albano Luigi come persona che ha firmato la concessione e alla quale il comune ha poi rilasciato la concessione cimiteriale.
Nella tomba possono essere sepolti i familiari del fondatore e relativi coniugi/conviventi ed eventuali benemeriti identificati da lui all’atto della concessione: vedi sentenza e schema nella Newsletter.
Qui la faccenda si complica perchè il costruttore della tomba è Albano Cosimo Damiano, il quale come proprietario (temporaneo o perpetuo) di un manufatto lo può lasciare in eredità a chi vuole, salvo che i proprietari-eredi, se non sono familiari di Albano Luigi non possono essere sepolti nella tomba se non dopo l’estinzione della famiglia di Albano Luigi, e solo nei loculi rimasti liberi, con l’obbligo comunque, dal momento in cui sono diventati eredi, di provvedere alla manutenzione della tomba con le regole di un condominio.
Per l’individuazione degli aventi diritto di sepoltura si veda lo schema nella Newsletter; per chi siano i proprietari, si vedano gli atti relativi all’eredità.
L’eventuale rinnovo della concessione cimiteriale è strettamente correlato al Regolamento di Polizia Mortuaria comunale vigente.
Ci pare strano che tale concessione debba essere rinnovata quando, dal numero di sepolture che ospita, sembrerebbe essere stata rilasciata almeno negli anni ’60 o anche ’50 del 1900.
La perplessità nasce dal fatto che all’epoca le concessioni per edificare tombe di famiglia erano “perpetue” e rarissimamente 99ennali (cioè di durata fino a 99 anni o ancora meno ad esempio 50ennali!).
La Vostra Concessione è a tempo determinato?
Sia chiaro che l’istituto del rinnovo della concessione non può modificare il Concessionario che è e deve rimanere Albano Luigi: si rinnova la durata ante prevista e si includono nell’ambito pattizio originario anche le condizioni regolamentari che il comune ha oggi rese vigenti.
Il rinnovo della concessione non è obbligatorio, per cui paga chi è interessato, rimanendo le stesse regole. Sarà oggetto di accordi fra gli interessati; se nessuno paga, il Comune dichiara estinta la concessione, svuota la tomba (che da quel momento non potrà più essere utilizzata dai familiari del Fondatore e da nessun altro) dei resti e la riassegna con gara o altro metodo.
Ci sono eredi che rivendicano la titolarità di una cappella gentilizia realizzata dal nonno di alcuni e dal bisnonno di altri come posso o dove posso trovare risposta? allegato asse ereditario.
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In una tomba bisogna sempre distinguere la proprietà dal diritto di farcisi seppellire.
Chi è proprietario
La proprietà temporanea o perpetua del manufatto tomba si può ereditare o può anche essere acquistata; ci sono casi di acquisizione perfino da asta giudiziaria per fallimento.
Di per sé la proprietà non dà alcun diritto di farsi seppellire nella tomba, salvo che dopo l’estinzione della famiglia del fondatore e solo nei posti salma liberi. I proprietari hanno l’obbligo di mantenere decoroso il sepolcro e di fare la manutenzione per quote di proprietà, con una gestione equiparabile a quella di un condominio
Chi ha diritto di essere sepolto (jus sepulchri)
Il diritto di farsi seppellire deriva dal solo fatto di essere familiare del fondatore e non è né cedibile né trasmissibile. Il problema è che non esiste una definizione di familiare e si va per giurisprudenza.
Ci sono state sentenze di tutti i tipi, ma per la giurisprudenza prevalente (1), salvo che originariamente non siano state date disposizioni contrarie dal fondatore, hanno diritto a farcisi seppellire tutti i discendenti del fondatore e coniugi a meno che il regolamento di polizia mortuaria comunale non ponga dei limiti.
Possono essere sepolti nella tomba anche i benemeriti, persone che abbiano acquistato benemerenza o convivenza con il fondatore (secondo alcuni orientamenti interpretativi) o anche con aventi diritto (secondo altri) e però siano stati dichiarati tali in atti.
Nel caso nella tomba di famiglia siano stati sepolti estranei si configura la violazione dei patti contrattuali (concessione), con conseguenza che il Comune potrebbe revocare per questo la concessione ed appropriarsi del manufatto che, non essendo più valida la concessione, può essere svuotato dei resti.
Non esistono posti riservati in una tomba di famiglia e si va per premorienza, ovvero chi prima muore prima viene sepolto fra tutti gli aventi diritto, salvo i benemeriti dichiarati dal fondatore che hanno diritto ad un posto riservato.
La tomba di famiglia è usufruibile fino ad esaurimento dei posti salma / ossari-cinerari disponibili.
Chi decide della collocazione di una spoglia mortale
Sempre per giurisprudenza, la decisione di collocare o movimentare una spoglia mortale, a qualsiasi grado di trasformazione sia arrivata, è della persona affettivamente più vicina al defunto, in primis il coniuge/convivente more uxorio e a seguire i parenti di grado più prossimo (primo grado: genitori e figli e poi gradi superiori)
Trattazione completa dell’argomento
Si veda la Newsletter Settembre 2021 nella colonna a destra nella home page.
Caso particolare
La concessione rimane sempre quella originaria, chi ha diritto di sepoltura rimane l’originario, ovvero i discendenti del fondatore e coniugi e i benemeriti identificati nell’atto; cambiano solo i referenti per il Comune, ovvero gli eredi attuali proprietari della tomba che abbiano fatto una voltura, ovvero firmato una variazione di intestatario.
Rivendicare la proprietà significa solo accollarsi le spese di manutenzione. Rintracciare il fondatore significa identificare chi può essere sepolto nella tomba.
In mancanza di reperibilità per colpa del Comune, si presume che la concessione sia perpetua, in mancanza di specifiche da regolamento di polizia mortuaria, o si va per analogia con le altre concessioni del tempo. Per potervi “cacciare” dalla tomba il Comune può solo invocare la mancanza di rispetto dei patti contrattuali.
Il diritto di sepoltura è inequivocabilmente dei familiari del fondatore (per legge), stabilito per default in mancanza di specifiche di concessione.
Nei riguardi dei defunti sepolti:
A) se sono in qualche modo assimilabili a familiari, anche con una interpretazione allargata dei termini, possono essere ridotti o spostati solo se le relative persone affettivamente più vicine a loro sono d’accordo, ad esempio per fare spazio a chi, familiare del fondatore, muore per primo
B) Sono estranei alla famiglia
B.1) per la movimentazione valgono le stesse condizioni che per i familiari
B.2) il Comune potrebbe revocare la concessione, svuotare la tomba ed incamerarla.
Cosa può fare il richiedente
1. Rintracciare il fondatore per quanto possibile in modo da essere sicuro dello jus sepulchri. Chi sia il fondatore lo si può desumere dagli atti della Giunta o dalle determine dell’anno di fondazione: il fondatore è chi ha firmato la concessione. Altra fonte, se disponibile, le autorizzazioni edilizie di costruzione della tomba (edilizia privata). Anche il primo sepolto potrebbe dare un indizio, come pure l’iscrizione sulla tomba. Esiste un testamento in cui sia citata la tomba fra le proprietà?
2. Se muore e ci sono ancora posti liberi può occuparli, a meno che uno degli aventi diritto (familiari del fondatore) non li occupi per primo morendo.
3. Oppure può chiedere ad uno degli aventi diritto su uno dei sepolti (anche se stesso) se è d’accordo di fargli spazio, cremando o spostando altrove il defunto interessato. E’ possibile, se permesso dal regolamento di polizia mortuaria, cremare un feretro, (dopo 20 anni di tumulazione è classificato resto mortale e la procedura è semplificata), introdurre un feretro fresco e rimettere dentro al loculo le ceneri del precedente occupante assieme al feretro fresco. In un loculo possono coesistere un feretro e fino a 4 urne cinerarie.
(1) Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 maggio – 27 settembre 2012, n. 16430, cha ha rammentato l’orientamento costante secondo cui, “in difetto di una diversa volontà del fondatore, il sepolcro deve presumersi destinato sibi familiaeque suae, con la conseguenza che il diritto alla sepoltura va ritenuto spettante, jure sanguinis, a tutti i di lui discendenti ed ai rispettivi coniugi.” Con l’attuale evoluzione della società si deve equiparare al coniuge anche il convivente more uxorio.
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