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Tomba gentilizia successivamente inglobata nel cimitero: si deve accatastare?
Sono co-erede di una tomba di Famiglia costruita intorno al 1950 su terreno privato fuori dalla cinta cimiteriale R.D. 1942 ed oggi inglobata nel Cimitero.
La Cappella non è mai stata iscritta al Catasto.
E’ corretto?
Ho letto pareri contrastanti sull’argomento (accatastamento E/8).
Ai fini civilistici per dimostrare la proprietà della cappella basta l’intestazione pro-quota del terreno su cui insiste il manufatto?
Privato
Basta guardare il sedime su cui sorge il manufatto; se fa parte di un mappale cimiteriale (demanio) non c’è necessità di accatastamento, significando che trattasi di tomba di famiglia concessa (automaticamente con l’esproprio del terreno) su suolo demaniale.
Si veda al riguardo il quesito Accatastamento loculi e tombe di famiglia nei cimiteri
Se vice versa risulta che la cappella insiste su un mappale di proprietà privata, bisogna accatastare/intestare.
In questo secondo caso trattandosi comunque di proprietà non a reddito, non serve l’accatastamento del fabbricato: vedi Circolare dell’Agenzia del Territorio prot. n. 26279 del 24/05/2012.
Siamo di fronte ad una Cappella Privata, Gentilizia normata nel 1950 dal Regio Decreto 1882 del 1942 all’art. 77.
L’accatastamento era necessario e lo è tutt’ora redigerlo.
Nel 1950 difatti vigeva la legge n. 321/1901 che introdusse il “tipo di frazionamento”. Alla L. 321/1901 vennero introdotte modifiche che hanno condotto alla separazione effettiva fra il catasto terreni ed il nuovo catasto edilizio urbano.
Il “frazionamento” è un atto di aggiornamento del catasto che viene redatto per individuare porzioni di terreno per un successivo trasferimento di diritti generalmente definito sul sito attraverso l’apposizione di picchetti. La necessità di effettuare un frazionamento catastale si presenta quando è necessario separare una parte di un bene dall’altra questo nel caso in cui si volesse procedere alla vendita o proprio per dar corso all’edificazione (ovvero in quanto si è data edificazione nel caso in esame) di una Cappella privata gentilizia, insomma assimilabile ad un cimitero privato gentilizio che quindi andava accatastato.
Oggi la redazione del “tipo mappale” aggiornerebbe e denuncerebbe il fabbricato privato Cappella privata gentilizia che non venne costruito su suolo Comunale ma edificato su area privata: il sedime, l’impronta a terra, almeno, della costruzione funeraria ha quella caratteristica e cioè di Sepolcro privato gentilizio.
Tale sepolcro ha una caratteristica speciale, è “ereditario” nel senso pieno del termine cioè può essere intestato ad un erede che non necessariamente potrebbe essere un discendente familiare diretto, quindi si è fuori dai gradi di parentela riconosciuti dall’art. 74 del Codice Civile. L’“erede” acquisirebbe il pieno titolo di “uso” del sepolcro: non solo il bene murario e la proprietà del terreno sul quale la Cappella venne edificata ma anche l’uso per la sepoltura sarà legittimo per se e per la sua famiglia.
Ma attenzione, sempre che non sia stato operato un esproprio dal Comune in occasione dell’inclusione della Tomba che oggi si trova all’interno del cimitero.
Difatti l’inclusione della tomba nel cimitero derivò da una acquisizione di terreno sul quale il cimitero esistente poteva evidentemente ampliarsi. Per l’ampliamento il Comune, Ente Pubblico doveva ricorrere necessariamente all’Istituto dell’esproprio. Occorre quindi approfondire sulle carte dell’epoca che sicuramente sono presso l’archivio comunale o presso l’archivio di stato del luogo, come si operò l’esproprio: se avvenne una cessione bonaria con l’esclusione della Tomba e del suo terreno di sedime (e quanto terreno di sedime) oppure un vero e proprio esproprio:
a) che potrebbe non aver ricevuto ricorso da parte dei proprietari dei terreni espropriati ed in questo caso occorre verificare se venne chiarito un titolo di “concessione cimiteriale” con durata perpetua della tomba senza versamento di tariffa;
b) che potrebbe aver ricevuto accordo bonario o ricorso da parte dei proprietari espropriati al fine che gli fosse riconosciuta l’esclusione del terreno e della soprastante tomba gentilizia dall’esproprio in quanto fabbricato funebre pre-esistente, quindi di proprietà di una famiglia (gents).
Nel caso a) l’accatastamento era ed è in capo al comune.
Nel caso b) l’accatastamento sarebbe dovuto essere in capo a chi operò l’esproprio e quindi al Comune ovvero ora sarebbe opportuno comunque che gli eredi attuali della Tomba privata gentilizia provvedessero a regolarizzare catastalmente lo stato della Tomba, quindi operare l’accatastamento o chiedere modifica se “per errore” l’edificio (e relativo sedime) risultasse accatastato come edificio pubblico cimiteriale e non come edificio (e relativo sedime) cimiteriale privato.
L’oggetto primario del rilievo è costituito pertanto dai contorni dei fabbricati oggetto di denuncia e dalla definizione delle loro pertinenze scoperte. L’accatastamento consente di censire un immobile ai fini fiscali e, quindi, attribuirgli una propria identificazione tramite l’assegnazione di una specifica categoria. Quest’ultima esprime, infatti, il grado di redditività dell’immobile e la sua attribuzione dipende dal contesto urbanistico di ubicazione, dalle caratteristiche costruttive e dal valore medio di mercato.
Nella fattispecie il Comune deve accatastare il Cimitero e servizi alla categoria catastale E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia; nel Suo caso se la Tomba risulterà legittimata come costruzione e sedime privato di Cappella gentilizia verrà accatastata come categoria E/9, “Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E”.
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