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Un erede può disporre una estumulazione di non famigliari?
In merito ad una concessione scaduta, il cui avente causa sarebbe l’erede universale, nominato dal concessionario con testamento, si chiede se tale erede può disporre dell’estumulazione dei defunti ivi tumulati non avendo con essi rapporti di parentela o familiarità.
Si precisa che non esistono parenti o familiari del concessionario originale.
Somma Patrimonio e Servizi S.r.l. – Somma Lombarda (VA)
Trattasi di tomba di famiglia: l’erede non consanguineo (e non affine, a quanto sembra) riceve la titolarietà della concessione del manufatto e la disponibilità dello stesso nei termini previsti dalla concessione cimiteriale, per tutta la durata della stessa, e non oltre, ma non può disporre delle salme sepolte se non è un consanguineo.
Questo significa, fra l’altro, che finchè è in vigore la concessione, può occupare con feretri di suoi famigliari i loculi vuoti fino a capienza, ma non può movimentare feretri già tumulati. Questo in generale, ma nel vostro caso non può neanche utilizzare i loculi: nel vostro Regolamento di PM art. 54 comma 7 si legge: “Rimangono tassativamente escluse dal diritto all’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.” (solo famigliari ed affini). Per cui il povero erede, se non è almeno un affine, si trova ad aver ereditato una tomba che non può usare, non può movimentare i feretri e deve però garantire la manutenzione e il decoro.
Qui pero’ la concessione è scaduta, per cui l’erede non ha più alcun titolo, e in questo caso il gestore del servizio cimiteriale provvede alla estumulazione dei resti mortali e, a seconda dei casi, li avvia alla reinumazione in campo inconsunti o deposito in ossario comune, e il Comune rientra nel pieno possesso della tomba.
A questo punto può riconcedere la tomba; si consiglia di utilizzare la gara al rialzo partendo da un importo base, non giustificandosi per questioni di equità, l’assegnazione diretta e, non disprezzabile, ottenendo un risultato economico maigliore.
Leggendo il vostro regolamento abbiamo trovato alcune condizioni di tariffe e concessioni che ci lasciano sconcertati: nel 2014 prevedere durate di 60 anni per i loculi è fuori da ogni logica; oggi si va dai 25 ai 30 anni.
Mettere come tariffa per un rinnovo la metà dell’importo originario è non solo illogico, ma a seconda delle tariffe applicate potrebbe configurarsi anche come danno erariale. Si spera che almeno l’insieme delle tariffe cimiteriali soddisfino quanto stabilito dall’art. 117 del D.lgs 267/2000.
A questo proposito si consiglia di leggere la nota (2) alla risposta: “La redazione risponde a Massimo V e says” del Quesito “Riutilizzo di loculo non a norma”.
In linea di massima si consiglia di rivedere il tariffario e regolamento per lo meno nei punti:
– Adeguamento tariffe di concessione dei loculi (che è una delibera di Giunta comunale) e degli ossarini in quanto, questi ultimi, saranno sempre più spesso richiesti come “cinerari”, calcolati secondo art. 117 D.lgs 267/2000
– rivisitazione di alcuni articoli del Regolamento (il 51,52 e 54 senza meno)
– inserzione, chiarendolo, dell’istituto della Proroga cioè il “prolungamento” della durata della concessione che non è pari alla sua durata originaria o attuale ma è una frazione (10 anni o max 20 anni per i loculi e max 30 per altre forme di sepoltura) subordinandola al recupero del posto salma eseguendo la estumulazione dopo 20 anni di sepoltura in caso di necessità di nuova tumulazione: questo è il concetto di riuso del patrimonio cimiteriale esistente.
– Introduzione dell’istituto del “subentro” che come procedura, articolazione e modalità, potete trovate varia documentazione nel Ns. sito nella Sezione “documentazione”
– Revisione della nozione di famiglia (di cui al comma 3 dell’art. 51 del Vs. Regolamento) limitando il grado dei concessionario/i, coniuge, e gli affini
– La durata dei Loculi non sia superiore a 30 anni, la durata degli ossari (e cinerari) non superiore a 50 anni
– Introduzione dell’obbligo della lapide alla memoria per i defunti che come cremati vengono dispersi in natura (art.33) o in affido (art. 34) o dispersi nel giardino della memoria
– eccetera