Varie sulle concessioni perpetue
sono venuta a conoscenza che il Comune di Olcenengo sta iniziando ad effettuare le verifiche al fine di provvedere al rinnovo delle concessioni cimiteriali, pertanto Vi rivolgo cortesemente i miei dubbi a tal proposito:
1)l’articolo 40, comma 1 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria riporta quanto segue: “Le nicchie possono contenere una sola cassetta ossario o un’urna cineraria” . Se sul marmo di una celletta ossaria perpetua sono presenti due nominativi, il Comune può chiedere agli eredi la restituzione della celletta e fare un nuovo atto di concessione in quanto decade la perpetuità ?
2) Nell’atto di concessione di due loculi è prevista la tumulazione del marito il nr.1 e della moglie al n.2, se al momento dell’utilizzo si inverte la numerazione destinata ai due coniugi (moglie al nr.1 e marito al n.2) l’atto deve essere modificato? E nel caso in cui si trattasse di concessione perpetua , si perde questo requisito?
3) Nella mia tomba di famiglia perpetua voglio chiedere autorizzazione al Comune per traslare le salme tumulate (senza effettuare la cremazione) dalla prima fila in basso alla fila in alto, questo spostamento fa perdere il requisito della perpetuità?
4) Se un loculo è stato concesso ad uso di una persona e poi nello stesso loculo si tumulano anche le ceneri della moglie, il contratto decade?
5) Se nel contratto di concessione (fatto nel 1950) non è indicata la scadenza , si può intendere concessione perpetua?
Privato
1) se sulla lapide in questione vi sono due nominativi e dentro la nicchia una sola urna o cassetta, bisogna cambiare la lapide, in quanto sulle lapidi vanno riportati dati relativi ai soli defunti sepolti. Se dentro vi sono due cassette o urne, la concessione risulta decaduta per violazione della normativa, a meno di condizioni di cui non è stata specificata la natura.
2) l’inversione della collocazione, se derivante da errore nella collocazione non doloso o da errore fatto dal Comune, può essere sanato con modifica non rilevante ai fini della validità della concessione; in altri casi bisogna vedere in dettaglio cosa è successo per stabilire se si sia configurata una situazione di mancato rispetto delle clausole contrattuali (concessione) che possano aver causato la decadenza della stessa.
3) nelle tombe perpetue non è possibile l’estumulazione dei defunti sepolti a nessun titolo (art. 86 c.1 del DPR 285/90), e pertanto l’operazione non si può fare pena la decadenza della concessione o il declassamento a 99 anni, se il Comune è d’accordo. Vedi anche Quesito: Estumulazione per cremazione da tombe perpetue
4) bisogna accertarsi che l’operazione sia regolare verificando:
a) se nel Regolamento è concesso che in un loculo a scadenza possano coesistere sia un feretro che un urna,
b) se il defunto introdotto è familiare del concessionario (ovvero di chi ha firmato la concessione); il coniuge del concessionario non è parente ma coniuge (non è neppure affine come classificazione), ma ha diritto di sepoltura.
c) se il numero di urne/cassette introdotte sia quello massimo previsto dallo stesso regolamento
d) se nella concessione è prescritto che il loculo è riservato solo al defunto identificato o anche a chi
e) se e quanto si paga per ottenere la concessione di inserimento di un urna/cassetta in un loculo.
5) Il Comune è tenuto a gestire un archivio dei contratti, per cui la concessione è reperibile.
Se nella concessione non è stabilita una scadenza, non esiste una scadenza, per cui la concessione (anni 50) è perpetua. Oggi sarebbe al massimo di 99 anni.