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Vendita di tomba di famiglia
Mio padre e mio nonno hanno acquistato nel 1920 dal Comune un terreno nel cimitero del paese ed ottenuto la concessione permanente di costruzione di una cappella gentilizia per la famiglia ed eredi, con regolare versamento, di cui ho copia, come pure del contratto, vistato addirittura dal Prefetto, registrato dall’allora Esattoria comunale.Potrei vendere la tomba una privato con regolare Atto notarile?
Privato
Come può vedere nella risposta successiva, non si può vendere una tomba di famiglia, anche perché la concessione prevede che vi possano essere sepolti solo i familiari del fondatore, che non può “associare” nessuno, e chi comperasse non potrebbe esservi sepolto.
Al massimo si può ereditare una tomba, ma se non si è familiare del fondatore non ci si può essere sepolti se non dopo l’estinzione della famiglia e solo nei loculi liberi.
I familiari del fondatore hanno diritto di essere sepolti per il solo fatto di essere familiari del fondatore e non possono cedere questo diritto a nessun titolo.
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LikeDislikePosso acquistare una cappella gentilizia da un privato venditore fondatore anche disposto ad associarmi nella fondazione ?
I parenti del fondatore hanno diritto di sepoltura nella cappella che acquisterei ?
Come posso estrometterli ?
Costoro ne hanno il diritto anche se il fondatore rinuncia ai suoi diritti e in caso di mio subentro?
Il terreno demaniale, di cui fa parte anche il cimitero, non può essere venduto.
I suoi antenati hanno ottenuto una concessione con durata perpetua per la costruzione di un sepolcro su terreno demaniale (art. 90 DPR 285/90).
L’immobile costruito può essere ereditato come qualsiasi manufatto; la proprietà nulla ha a che fare col diritto di farcisi seppellire, che spetta ai famigliari del fondatore del sepolcro (art. 93 c.1 DPR 285/90), o benefattori (c.2) dichiarati nella concessione originaria. Eventuali proprietari non famigliari possono farcisi seppellire solo dopo l’estinzione della famiglia.
I proprietari dell’immobile hanno il dovere di mantenere il manufatto in stato decoroso e tale da non creare pericoli per la pubblica incolumità ((art. 63 DPR 285/90)
Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione (art. 92 c.4 DPR 285/90).
Il che significa che non si può vendere una tomba di famiglia. Se la si vendesse, la concessione verrebbe revocata e la tomba tornerebbe nella disponibilità del Comune.
Le uniche possibilità di alienazione sono:
– retrocessione al Comune (sempre che gli interessi): a seconda di quanto stabilito nel regolamento di polizia mortuaria viene riconosciuto un valore all’attuale proprietario, che può andare da zero a quanto stabilito da una perizia tecnica.
– rinuncia: il Comune si accolla le spese di svuotamento dei resti in ossario comune e rientra nella disponibilità della tomba.
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