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Ricongiungimento familiare in loculo
Spesso ci chiedono di tumulare nello stesso loculo un genero con un suocero e quindi non vi è parentela o due cognati.
Si tenga conto che nel nostro comune (Marino) non concediamo la riduzione della vecchia salma per l’entrata di una nuova, riducendo il vecchio tumulato in urna o in cassetta ossaria.
Vi chiedo: quando si configura il ricongiungimento familiare? quali sono i legami di parentela richiesti?
Comune di Marino (RM)
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Il fondatore del sepolcro “tomba di famiglia” o “gentilizia”, ovvero colui che ha firmato (non quello che ha pagato) la concessione fonda il sepolcro sibi familiaeque suae, ovvero per sé e la propria famiglia, che rappresenta la ratio a cui deve ispirarsi la normativa. Questo vale sia per tombe di famiglia che per loculi.
Il fondatore potrebbe fondare anche una “tomba ereditaria” ovvero una tomba destinata a sé e a persone elencare nella concessione e nessun altra, ma è un caso raro.
Non esiste una definizione legale di chi siano i familiari; chi siano lo stabilisce il regolamento di polizia mortuaria, e se non è definito nel regolamento vale la giurisprudenza, nella quale in passato ci sono state sentenze di tutti i tipi, ma l’interpretazione prevalente è il criterio di considerare i “familiari” i discendenti del fondatore e relativi coniugi/conviventi (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 maggio – 27 settembre 2012, n. 16430: “Per orientamento costante di questa corte, in difetto di una diversa volontà del fondatore, il sepolcro deve presumersi destinato sibi familiaeque suae, con la conseguenza che il diritto alla sepoltura va ritenuto spettante, iure sanguinis, a tutti i di lui discendenti ed ai rispettivi coniugi”). Vista l’attuale evoluzione sociale si equiparano i conviventi more uxorio ai coniugi.
Il DPR 285/90 prescrive che in un loculo non possa essere sepolto che un feretro, ma non impedisce che possano collocarsi nello stesso loculo cassette o urne a capienza (TUTTO QUELLO CHE NON E’ VIETATO E’ PERMESSO), basta che questo sia previsto nel regolamento di polizia mortuaria, non fosse altro perchè devono essere definiti:
– I termini economici, ovvero le tariffe per le introduzioni e chi paga
– Le durate della concessione; alla scadenza si estumulano tutti i defunti, feretri, cassette e urne o si proroga previo adeguamento tariffa
– chi può autorizzare l’introduzione
– la gestione del catasto e anagrafe cimiteriale
La ratio che permette questa “convivenza” (!) è che si vuole avere un solo contenitore di sostanze igienicamente sensibili in un loculo (feretro), mentre ossa e ceneri sono igienicamente inerti.
Fermo restando che la famiglia è un sottoinsieme della parentela, per una agevole conoscenza dei gradi di parentela e affinità si vedano il documento Gradi di parentela e affinità.