Tumulazione di più defunti nello stesso loculo
La sig.ra MARIA concessionaria di un loculo individuale comunale a concessione trentennale in cui è tumulata la salma di suo marito.
La sig.ra MARIA unitamente ai suoi fratelli e sorelle cremano la salma della defunta madre e TUTTI acconsentono alla tumulazione delle ceneri nel loculo ove è tumulato il marito della sig.ra MARIA (di cui lei è la concessionaria).
Poniamo le seguenti riflessioni:
- a) Nel tempo tutti i fratelli e le sorelle della sig.ra MARIA avrebbero diritto, se cremati e se lo spazio nel loculo lo consente, di essere tumulati nel loculo in oggetto per diritto sanguigno, e così per lo stesso principio i rispettivi consorti dei fratelli e sorelle di MARIA per diritto di coniugio (posto la precedente tumulazione del consorte) e così ancora per i figli/e dei fratelli e sorelle di MARIA per ricongiungimento con i propri genitori e via discorrendo.
Considerando anche tutte le altre possibilità qualora il concessionario (sig.ra MARIA) muore e subentrano in eredità i figli del concessionario stesso.
- b) Rispetto a quanto abbiamo letto sulla vasta e articolata materia cimiteriale sull’uso dei loculi individuali comunali (non cappelle private) abbiamo sempre inteso che il loculo a concessione individuale potesse si consentire la tumulazione di resti mortali e ceneri fino a capienza ma solo quando il rapporto sanguineo o di coniugio fosse attinente ai defunti che sono tumulati all’interno.
Per spiegarci meglio, in merito al caso esposto, nel loculo della sig.ra Maria entrerebbe sua madre solo e soltanto se lei fosse figlia unica tale da risultare lei l unica avente diritto sui defunti: madre e marito, diversamente, come il caso in oggetto dove si amplia la platea degli aventi diritto sulle ceneri della madre l’operazione non può essere consentita perchè manca del legame consanguineo o coniugio tra i due defunti (genero-suocera).
- c) La riflessione va anche sulle operazioni di estumulazione ordinaria volte a recupero dei loculi arrivati a scadenza concessione. Tale prassi diventerebbe complicata se applicato il caso esposto nel punto a) dove gli aventi diritto su ogni defunto (salma, mummia, ossa, ceneri) non corrisponderebbe al concessionario al quale viene inviata una raccomandata di avviso scadenza. Il concessionario, con concessione ormai estinta, potrebbe decidere di voler rinnovare la concessione ma solo per una parte dei defunti ivi tumulati, in tal caso sarebbe complicato dover decidere quali defunti andare ad estumulare soprattutto se si presentassero anche gli altri aventi diritto sui defunti presenti nel loculo.
- d) Allargando il diritto di sepoltura seguendo la linea del concessionario, ci si troverebbe di fronte ad una mini-tomba ed in tal modo si avrebbero le regole di diritto di sepoltura stabilite dal sepolcro privato (cappella) pur avendo la gestione del tumulo individuale e comunale quindi rientrando nella prassi di estumulazione ordinaria. In questo modo diventerebbe una gestione mista ampliando la difficoltà di gestione da parte degli uffici cimiteriali che si troverebbero a dover dirimere eventuali litigiosità tra i parenti di ogni defunto.
Se invece il diritto di sepoltura segue principalmente la linea di parentela del defunto (sanguinea e coniugio) esulando tale linea solo qualora nel concessionario si concentrassero tutti i diritti: quello assoluto a disporre del defunto + il diritto d uso del sepolcro (es. figlia unica concessionaria di un loculo ove tumulato il feretro del marito, tumula le ceneri di sua madre) Nel nostro regolamento cimiteriale del 2002 (comune di Guidonia Montecelio) presente nel titolo IX la regolamentazione dei sepolcri PRIVATI, in cui vi un articolo che specifica che il diritto d uso delle sepolture riservato alla persona del concessionario e alla sua famiglia, specificando che gli ascendenti/discendenti entrano di diritto mentre collaterali e affini devono essere singolarmente autorizzati.
Mentre il titolo X dedicato alle concessioni dei manufatti comunali racchiude solo la dicitura di loculi individuali indicando gli anni di concessione ed i presupposti per richiedere una concessione.
IN DEFINITIVA:
- il concessionario di un loculo o gli eredi concessionari avendo già una salma o resto mummificato tumulato quali altri defunti (mummia e/o ossa e/o ceneri) ha il diritto di tumulare?
- Quali linea di sangue/coniugio bisogna seguire?
So.Ci.M. srl
Bisogna vedere cosa prescrive il Regolamento di polizia mortuaria comunale, che decide in merito a quanto esposto.
Se si tratta di loculo in colombario e cioè di un fabbricato cimiteriale costruito dal comune non ha senso parlare di eredi, in quanto il titolare della concessione “prende in affitto” per la durata prevista il loculo. La titolarità della concessione per i loculi passa ai discendenti diretti eventualmente tramite il subentro, ovvero una voltura, cambio di intestazione della concessione, sempre che questa procedura sia prevista nel regolamento.
Vista la durata trentennale della concessione, il defunto tumulato dopo 20 anni non è più cadavere ma è considerato Resto Mortale.
In linea di massima è possibile che in un loculo possano coesistere un solo feretro contenente un cadavere e quante urne o cassette resti ossei a capienza, ma l’opportunità di collocare urne o cassette nel loculo non è automatica ma è “potenzialmente possibile”:
tale opportunità è consentita da 2 Circolari ministeriali (24/1993 e 10/1998) le quali per poter essere cogenti “dovrebbero” essere incorporate nel Regolamento comunale oppure la Regione ha emanato un disposto in merito.
Per cui bisogna prima di tutto verificare se nel regolamento o nel testo della concessione è stabilito che è possibile l’introduzione di urne o cassette resti ossei, quante sono ammesse. quanto si paga per ogni introduzione.
Da verificare anche se è previsto se si possa cremare il feretro giacente, introdurre un nuovo feretro e reintrodurre le ceneri del vecchio feretro; al solito per la cremazione di un cadavere devono essere concordi tutti i familiari aventi titolo all’unanimità, di un resto mortale basta la maggioranza.
E ancora: negli stessi testi cosa è prescritto su chi può esservi sepolto? E’ una concessione individuale, per cui può esservi sepolto solo il defunto individuato?
Il titolare di una concessione fonda una tomba di famiglia “sibi familiaque suae”, per sé e familiari, e per analogia anche per le concessioni di loculi si usa lo stesso criterio, ovvero nello stesso loculo possono essere ricoverati i familiari del concessionario, e ancora una volta la definizione di familiari è demandata al regolamento, ma se non definiti nel regolamento si va per giurisprudenza prevalente, che considera familiari ascendenti/discendenti diretti del fondatore e coniugi/conviventi, qualche volta anche fratelli e sorelle dello stesso (ma non relativi coniugi), a meno che la Regione (es.: Lombardia) non abbia dato definizioni diverse di familiare.
Parlate inoltre di tanti familiari che potranno utilizzare il loculo: nel breve periodo di 30 anni?
Sarebbe incredibile.
Avete un istituto regolamentario che prevede la “proroga” o il “rinnovo” della concessione?
L’istituto di proroga/rinnovo non sono condizioni automatiche: il concessionario la chiede ed l’Ufficio cimiteriale non la autorizzo di default: è una condizione da verificare se applicarla oppure no! Ad esempio potrebbe essere negata nel caso di carenza di spazi nel recinto cimiteriale.
Considerate che l’Ufficio cimiteriale non si pone mai abbastanza il problema che esiste per chi opera nei cimiteri, aprire un loculo per introdurre una cassetta resti ossei o una urna cineraria è un lavoraccio: occorre rimuovere la lapide, smurare e se si ha fortuna solo forte olezzo da smorzare con appositi prodotti ma spesso si verifica che c’è stata una perdita di liquidi cadaverici ed il lavoro diventa veramente brutto da eseguire. Pertanto questi aspetti sono prioritari al semplice assenso alla collocazione di urna/cassetta.
Nel caso specifico: se il Comune ha consentito che nel loculo dove giace un “familiare” (coniuge) del concessionario sia stata inserita un urna cineraria di altro familiare, la presenza di urne/cassette di familiari dovrebbe essere consentita, salvo eventuali limitazioni da regolamento sul numero massimo.
Il problema è che se non diversamente previsto, tutti i familiari potrebbero esservi accolti per premorienza, ovvero chi prima muore prima ha diritto di esservi accolto, fino a capienza massima ammissibile (in genere da 1 a 4 urne/cassette assieme ad 1 feretro).
Quanto a chi è un familiare, vedi regolamento e in mancanza, si faccia riferimento alla giurisprudenza, ovvero a norma regionale, se (caso Lombardia) emanata.