1
Estumulazioni ordinarie – disinteresse e mancato pagamento degli oneri da parte dei concessionari
E’ possibile che il disinteresse dei parenti, anche prossimi, che si rifiutano di pagare le operazioni di estumulazione ordinaria, pur non essendo in difficoltà economiche, gravi sulla gestione comunale?
E’ possibile imporre tale pagamento?
Chiederlo all’atto della stipula del contratto di concessione non sembra facile, per la difficoltà di quantificare gli oneri relativi alla data di scadenza della concessione.
Comune di Urgnano (BG)
Il disinteresse da Lei evidenziato è spesso ricorrente nei Nostri Comuni.
Per quanto riguardo il modo di riscossione della tariffa, è opportuno che:
– l’elenco annuale delle concessioni in scadenza sia redatto prima della loro “scadenza”;
– gli aventi titolo (concessionari) delle concessioni prossime alla scadenza siano informati anzitempo di cosa conseguirà, cioè quali spese saranno loro comminate e quali soluzioni potranno, e quindi vorranno, intraprendere nel caso si recuperino o resti ossei o resto mortale;
– gli stessi aventi titolo (concessionari) siano anche informati delle eventualità e conseguenze in cui incorreranno, nel caso in cui il Comune stesso debba attivare il cosi detto “intervento d’Ufficio” in seguito all’eventuale “inerzia” del concessionario.
L’estumulazione è sempre e comunque un’operazione a titolo oneroso, trattandosi di sepolcro privato (loculo) e che per essere addebitata l’operazione deve essere quantificata in un tariffario approvato dalla Giunta o Consiglio Comunale.
Nel caso in cui il concessionario non fornisse notizie circa la collocazione del defunto, non prendesse contatti con l’Ufficio o nel caso in cui comunicasse la sua indifferenza all’operazione o addirittura di essere contrario (con o senza motivazione), si provvede con un intervento d’ufficio (ovvero decide il responsabile del servizio) e nel caso l’interessato non pagasse gli oneri relativi si provvederà alla riscossione coattiva, che vuole dire a mezzo di iscrizione a ruolo e cioè tramite il mezzo di riscossione di tutti i tributi erariali, locali e regionali (1).
Note
(1) Nel caso di tale eventualità, se il concessionario è ben identificabile non ci dovrebbero essere problemi, ma si ricorda che l’obbligo giuridico del rimborso è individuabile nei soggetti che hanno titolo a disporre del defunto, quindi secondo giurisprudenza, anche nei confronti dei parenti del defunto, nel loro grado più prossimo.
Prima di tutto il coniuge e poi i parenti più prossimi: vedi l’art. 79 comma 1 del DPR 285/1990 che richiama l’art. 74 e seg. del codice civile.
Nel caso in cui esista una pluralità di parenti prossimi possono essere tutti richiamati a rifondere il Comune anche facendo riferimento all’art. 1292 del C.C. che recita: “… L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione (*), in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri (**); oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (***). …”
Ovvero: si può chiedere il rimborso a uno qualsiasi degli interessati, anche per l’intero importo.
Seguono l’estratto del DPR 285/1990 e le annotazioni all’art. di CC tratte da http://www.brocardi.it.
Estratto dell’Art. 79 del DPR 285/1990, comma 1 “… La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. …”
Note ai richiami indicati con asterisco nell’art. di C.C.:
(*) I presupposti delle obbligazioni solidali sono:
a) una ‘pluralità di debitori’ (obbligazioni solidali passive) o di creditori (obbligazioni solidali attive);
b) l’identità della prestazione (v. 1293 nota);
c) l’identità della fonte (le obbligazioni devono derivare da un medesimo fatto giuridico, es.: contratto, fatto illecito etc.).
Secondo parte della dottrina l’identità della fonte e della prestazione non sono condizioni necessarie della solidarietà, nel senso che la legge o le parti possono far sorgere obbligazioni solidali anche con prestazioni diverse tra loro o anche da fonti diverse, purché siano strutturate in modo che l’adempimento di una liberi gli altri debitori (o soddisfi gli altri creditori). Secondo tale dottrina tali requisiti sono invece presupposti indispensabili per l’applicazione della presunzione legale (v. 2727) di solidarietà passiva (v. 1294), nel senso che ogni volta che un’obbligazione sorge da un medesimo fatto, a carico di più soggetti, tenuti dalla medesima prestazione, l’obbligazione è solidale.
(**) È l’obbligazione solidale passiva.
(***) È l’obbligazione solidale attiva.