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A chi spettano le spese di cremazione?
Devo effettuare un’estumulazione di una tomba il cui concessionario è deceduto ed è quindi subentrata la moglie come erede.
Le salme tumulate sono due zii del concessionario iniziale ma per la moglie (attuale concessionaria) non ci sono legami di parentela.
Le spese di estumulazione della tomba sono a carico della signora, ma quelle relative alla cremazione dei resti spettano a lei o ai parenti pi� prossimi in vita anche se non sono i concessionari?
Comune di Olginate (LC)
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Si suppone che si tratti di una estumulazione ordinaria per termine della concessione.
Gli eredi rispondono del rispetto delle clausole previste in concessione, ad esempio che le spese relative alla estumulazione sono a carico del concessionario od erede, e questo sembra sia il caso.
La procedura d’ufficio prevede che i resti(1) estumulati vengano versati in ossario comune o direttamente, se completamente mineralizzati, o dopo una permanenza di 5 anni in campo inconsunti, salvo diversa scelta fatta dagli aventi titolo.
Per la scelta della destinazione dei cadaveri e dei resti hanno titolo in primis il coniuge e poi i parenti più prossimi dei defunti (genitori e figli alla pari). La stessa cosa vale per la movimentazione (spostamento), comunque sia stata la modalità di tumulazione.
Per la cremazione dei resti decidono gli aventi titolo, in successione come prima, a maggioranza.
Pertanto essendo la cremazione una scelta residuale rispetto alla normale procedura d’ufficio, spetta la decisione di cremare e poi di sistemare le urne cinerarie alla maggioranza degli aventi titolo, e i relativi oneri spettano a tutti, salvo che se qualcuno di questi si rifiuta di pagare, non esiste modo di costringerlo poichè si tratta di una scelta non obbligatoria, ma questo rimane nell’ambito dei rapporti fra gli aventi titolo, nessun onere per il Comune.
Per inciso l’erede, come tale, non ha neppure voce in capitolo per decisioni sulla movimentazione o trattamento dei resti mortali.
Se si tratta di una estumulazione straordinaria le cose si complicano.
Rimane la necessità di assenso alla movimentazione/estumulazione (solo trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione) e successiva collocazione dei resti da parte degli aventi titolo sui resti stessi.
Se la richiesta è fatta dal concessionario per liberare posti salma, ogni spesa è a suo carico; se la richiesta è fatta dagli aventi titolo sui resti, ad esempio per traslazione, ogni spesa è a loro carico.
(1) per resti mortali si intendono le spoglie mortali trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione