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Diritti sulla tomba degli eredi del marito della figlia del fondatore
La mia nonna materna diversi anni fa ha acquistato in concessione una cappella cimiteriale, avendo sempre avuto lei un visione futura molto ampia.
Come dovrei fare per recuperare il documento che ne attesta l’ acquisto?
Si può chiedere in Comune?
Ne avrei bisogno per comprendere quanti anni ancora ha valore tale concessione e quanto sarà in futuro il costo da sostenere.
Inoltre vorrei proporre una domanda ulteriore:
In questa cappella recentemente è stato sepolto uno zio indiretto (marito della figlia di questa mia nonna). Questo zio e questa zia non hanno avuto figli.
Ora mi chiedo se gli eredi dello zio indiretto hanno qualche forma di diritto/ dovere sulla cappella stessa?
Questi parenti dello zio mi hanno richiesto le chiavi della cappella, sarebbe opportuno dargliele ,oppure potrebbe a lungo andare, creare motivo di richieste di diritto di usucapione sulla cappella o sul posto assegnato allo zio?
Privato
Il Comune ha l’obbligo di mantenere un archivio dei contratti, fra cui le concessioni, per cui basta chiedere all’ufficio cimiteriale e devono dirvelo, non foss altro perchè anche loro devono sapere quando scade la concessione.
Se per caso non si trovasse la concessione, se la tomba è stata fondata oltre 99 anni fa si ritiene perpetua; per il criterio dell’immemoriale; sull’argomento inserire “tombe perpetue” in bottone “cerca in forum” nella home page e compaiono parecchi quesiti sull’argomento..
Sia che la tomba sia stata costruita dal fondatore (nonna, in questo caso), sia che sia stata acquistata dal Comune che l’ha costruita o che gli è ritornata in disponibilità, si tratta di una proprietà temporanea ereditabile.
Collegato è il diritto di sepoltura, ma questo diritto niente ha a che vedere con la proprietà del manufatto.
I proprietari (eredi) della tomba con la proprietà ricevono solo il dovere di manutenere la tomba e basta, a meno che la famiglia sia estinta, e allora l’erede non familiare diventa ai fini dei diritti di sepoltura il fondatore.
Hanno diritto di sepoltura nella tomba i familiari del fondatore. Chi siano i familiari lo stabilisce il regolamento di polizia mortuaria comunale, e se qui non è specificato si va per giurisprudenza, e si può far riferimento a (1): discendenti diretti del fondatore e relativi coniugi/conviventi.
Pertanto, gli eredi del coniuge della figlia del fondatore niente hanno a che vedere con la tomba.
Gli eredi della tomba, oltre al dovere di provvedere alla manutenzione, hanno il dovere di non impedire l’attuazione di atti di pietas verso i sepolti, per cui non possono impedire l’accesso alla tomba.
Ciò si può ottenere in 3 modi:
1) lasciando la tomba sempre aperta
2) dando le chiavi al servizio di custodia del cimitero che le dia e ritiri agli interessati
3) concordando un appuntamento ogni volta, senza forme di vessazione, e accompagnando i dolenti aprendo loro la tomba.
L’accesso non costituisce alcun diritto.
(1) La Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 maggio – 27 settembre 2012, n. 16430, Presidente Triola, Relatore Falschi, ha rammentato l’orientamento costante secondo cui, (…) “in difetto di una diversa volontà del fondatore, il sepolcro deve presumersi destinato sibi familiaeque suae, con la conseguenza che il diritto alla sepoltura va ritenuto spettante, iure sanguinis, a tutti i di lui discendenti ed ai rispettivi coniugi. (…).