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Diritto di decidere sulla collocazione di un defunto – jus eligendi sepulchrum 2
Mio padre vuole traslare i resti ossei dei suoi genitori, che sono attualmente sepolti in un loculo del cimitero del nostro paese, verso un altro loculo all’interno della propria cappella gentilizia, che ha fatto recentemente costruire all’interno dello stesso cimitero.
E’ l’unico erede diretto vivente (l’unico fratello è deceduto da molti anni). Può autonomamente richiedere la traslazione dei resti ossei semplicemente avvisando i nipoti (figli del fratello) oppure deve avere un loro consenso scritto?
Privato
Dal regolamento di PM risulta che generi e nuore dei fondatori del sepolcro (i nonni) hanno diritto di farsi seppellire nella tomba (jus sepulchri), NON che hanno titolo a decidere sulla collocazione di defunti (jus eligendi sepulchrum), che viene decisa dalla persona piu’ vicina affettivamente al defunto (per giurisprudenza), in questo caso i parenti di grado piu’ prossimo, i figli.
La Nuora non è neppure un parente, ma un affine, a cui e’ concesso, nel regolamento, di far parte dei “familiari” del fondatore.
Pertanto la decisione spetta ai figli del defunto all’unanimità, e qualora vi fosse un solo superstite, a questi.
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LikeDislikevorrei chiedere chiarimenti in relazione ad una mia precedente domanda, riportata sul vostro sito con il seguente titolo “Diritto di decidere sulla collocazione di un defunto – jus eligendi sepulchrum 2”
Aggiungo un’ulteriore informazione: i miei nonni sono deceduti nel 1962 e nel 1974. Uno dei miei cugini sostiene che la mamma (nuora dei miei nonni e vedova dell’unico fratello di mio padre) ha gli stessi diritti del mio papà a decidere sulla traslazione dei resti ossei.
Cosa prevede la legge al riguardo?
Quali articoli del Regolamento della Polizia Mortuaria si applicano?
Può la richiesta di traslazione (dall’attuale cappella pubblica fatiscente, alla nuova cappella familiare) inviata dal mio papà e già protocollata al Comune, essere in contrasto con la normativa?
Ovviamente tutti i parenti avranno accesso alla cappella per far visita ai miei nonni, senza restrizioni.
La persona cui spetta lo jus eligendi sepulchrum, ovvero dove deve essere sepolto un defunto, a qualsiasi stato di mineralizzazione siano arrivate le spoglie mortali, compreso ceneri, e’ la persona affettivamente più vicina al defunto e per giurisprudenza consolidata, si intende prima di tutto il coniuge/convivente al momento della morte a meno che non si sia risposato, e in second’ordine genitori e figli del defunto, decisione a maggioranza se prima sepoltura, a meno che nel regolamento di PM non si richieda l’unanimità, unanimità per lo spostamento.
Da chiarire se se si tratta di resti ossei già in cassetta; se si tratta di feretri contenenti cadavere o resti mortali, dal punto di vista procedurale il discorso è un pò più complicato, ad esempio dipende se tumulati da più o meno di 20 anni, e bisogna tener conto se si tratta di una estumulazione straordinaria.
In questo caso, supponendo che i fondatori del sepolcro, ovvero i firmatari della concessione dei loculi dove sono sepolti attualmente siano stati i genitori o uno di questi, il diritto spetta all’unico figlio sopravvissuto; buona norma di convivenza civile avvertire gli altri parenti/discendenti in modo che se vogliono esprimere atti di pietas verso i defunti sappiano dove poterli fare.
Il fondatore della tomba di famiglia dove verranno trasferiti i resti ossei deve garantire l’accesso agli interessati perché possano svolgere atti di pietas verso i loro defunti, o non chiudendo la tomba o dando copia della chiave al servizio di custodia cimiteriale, o impegnandosi ad aprire la tomba su richiesta ogni qual volta necessario.
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