Divisione delle spese di manutenzione fra eredi e jus sepulchri
Nel 1956 mio padre e suo fratello hanno fatto costruire una tomba di famiglia e la concessione (allora) perenne è intestata a loro due. Mio zio è morto senza discendenti nel 1999 mentre mio padre che ha avuto 4 figli, ancora tutti vivi, è morto nel 2015.
Quando è stato fatto l’atto di successione dello zio non è stato affrontato il problema della tomba; i suoi eredi sono stati: al 50% mio padre e al 50% i cugini figli di una sorella di mio padre e mio zio già morta da tempo e sepolta (su richiesta fatta dai figli ai due concessionari in uno dei loculi).
Della manutenzione della tomba ci siamo sempre occupati noi fratelli, ora sono necessari degli importanti lavori di manutenzione per via di infiltrazioni d’acqua.
A) I cugini eredi di mio zio hanno il dovere di concorrere alle spese? In che quota?
B) Nel loculo della zia, cosa alla quale non ci siamo opposti. Rispetto ai 2 loculi ancora liberi loro hanno lo stesso diritto nostro anche se non sono discendenti diretti? A loro dire ha diritto alla sepoltura chi muore per primo. E’ vero anche se noi siamo discendenti diretti e loro no?
Privato
A) L’immobile tomba di famiglia si eredita come qualsiasi altro immobile e nel caso di più proprietari diventa una proprietà comune, per cui per la manutenzione:
– le decisioni vanno prese a maggioranza
– la divisione delle spese viene fatta per millesimi di proprietà.
Come eredi del 50% dal padre e del 25% da suo fratello avete il 75% dei millesimi e quindi decidete voi e potete pretendere il pagamento del 25% dai cugini, sempre che questi abbiano diritto di sepoltura per se e discendenti in quanto familiari del fondatore del sepolcro. Chi vuole essere esentato dai doveri può rinunciare con atto pubblico alla eredità di questo cespite non a reddito assieme ai diritti di sepoltura per sé ed eredi.
B) I fondatori di un sepolcro lo fanno sibi familiaeque suae, ovvero per sé e propri familiari che soli hanno diritto di sepoltura.
Lo jus sepulchri, ovvero il diritto di farsi seppellire nella tomba nulla ha a che fare con la proprietà: deriva dal solo fatto di essere familiari dei fondatori del sepolcro, alcuni dei quali possono anche essere proprietari.
Se non viene stabilito diversamente nel regolamento di polizia mortuaria del Comune, per stabilire chi sono i familiari si va per giurisprudenza (1) per cui o per giurisprudenza (ma vi sono anche sentenze a livello inferiore difformi) i cugini non possono neppure farsi seppellire nella tomba, o bisogna vedere fino a che grado di parentela dai fondatori il regolamento di polizia mortuaria classifica come familari i parenti (sono due cose diverse), concedendone la sepoltura, e verificare se i cugini possono esservi sepolti. In ogni caso sono escluse le relative mogli.
Se non ci sono stati accordi privati fra le parti, con divisione dei posti salma, non ci sono posti riservati in una tomba di famiglia (2) e si va per premorienza, ovvero chi prima muore prima viene sepolto fra tutti gli aventi diritto fino a esaurimento dei posti salma.
Da una tomba perpetua non si possono estumulare i sepolti a nessun titolo (DPR 285/90 art. 86 c.1).
(1) La Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 maggio – 27 settembre 2012, n. 16430, Presidente Triola, Relatore Falschi, ha rammentato l’orientamento costante secondo cui, (…) “in difetto di una diversa volontà del fondatore, il sepolcro deve presumersi destinato sibi familiaeque suae, con la conseguenza che il diritto alla sepoltura va ritenuto spettante, iure sanguinis, a tutti i di lui discendenti ed ai rispettivi coniugi. (…).
(2) salvo il caso dei benemeriti, che qui non ci sono.