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Rinuncia a tomba di famiglia – Udine
Mia nonna ottenne una concessione e costruì nel 1970 una tomba di famiglia. Aveva due figli: una figlia morta 20 anni prima di lei (avente 2 figli) e mio padre di cui sono l’unico figlio, morto da 2 anni. Ad essere ereditari della concessione sono solo io oppure anche i miei 2 cugini? La tomba è devastata e necessita di 20mila euro per il ripristino. E’ possibile cedere la concessione al comune? Quale è la prassi? potrei occuparmene da solo o dovrei contattare i cugini che se ne disinteressano?
Privato
La risposta necessita della seguente premessa:
La concessione cimiteriale, in generale, non è una proprietà, ma un diritto di superficie (se riguarda la terra).
Per l’intera durata della concessione la proprietà del manufatto realizzato dal concessionario (edicola, cappella, sarcofago, cripta) resta in capo a lui o ai suoi eredi, come l’obbligo manutentivo.
La concessione cimiteriale:
– inizia,
– può essere rinunciata,
– si estingue alla scadenza,
– può essere revocata da chi l’ha rilasciata (cioè il Comune) o ne può essere pronunciata la decadenza per giusti motivi.
Veniamo alla sua domanda:
1) sì anche i suoi cugini sono aventi titolo alla stregua sua.
2) sì, si può provvedere alla retrocessione della concessione cimiteriale al Comune
La retrocessione sarebbe bene fosse prevista dal regolamento di polizia mortuaria comunale in quanto il DPR 285 del 1990 (Regolamento di Polizia mortuaria nazionale) norma il concetto di concessioni cimiteriali a privati ma per tutti gli aspetti di dettaglio rimanda ad eventuali precisazioni da farsi il regolamento comunale.
Quindi lei potrebbe attivare il procedimento volto alla retrocessione della concessione e tomba al Comune facendosi redigere da un tecnico di sua fiducia una perizia tecnica che ne descriva la consistenza e definisca un valore economico attuale in considerazione delle caratteristiche della tomba stessa. Dovrà dare notizia attraverso una raccomandata postale ai suoi cugini indicando che si assumerà l’onere di “unico referente” vista la difficolta dei cugini ad interessarsi della Tomba e che pertanto procederà con il Comune per attivare la retrocessione.
Chiederà un incontro con il Comune durante il quale si possano definire i costi per liberare la tomb e dei costi per la collocazione dei resti mortali o resti ossei delle salme, infine la stima da parte del Comune della somma che Vi verrà riconosciuta per la retrocessione.
In occasione dell’incontro con i funzionari del Comune lei chiederà che a verbale venga riportato che si presenta come referente dei familiari aventi titolo oggi superstiti, chiedendo di notificare il verbale stesso a tutti. Questo procedimento se riuscisse ad attivare i propri parenti sia nel caso in cui si voglia restaurare la tomba che nel caso in cui fossero interessati anche loro alla retrocessione il Comune avrà condizione per mettervi al corrente di quanto necessario per concludere il procedimento giuridico amministrativo.
Se invece rimanesse l’attuale situazione di indifferenza da parte dei suoi parenti Lei provvederà attraverso un notaio di sua fiducia a dichiarare la rinuncia alla concessione per sé e per i propri diretti familiari chiedendo al notaio stesso di notificare il provvedimento ai suoi parenti e provvedendo alla consegna di tale atto al Comune. A questo punto sarà il Comune ad avere rapporto con i suoi parenti, attivando, nel caso il procedimento chiamato abbandono di sepolcro che prevederà tempi non celeri, ma consentirà il recupero dei un sepolcro da parte del Comune stesso per poterne per poterlo riutilizzare.
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LikeDislikeSe la figlia è morta prima della nonna non può ereditare né tantomeno subentrare in una concessione; il subentrante nella concessione alla nonna è suo padre.
Si può agire in diverse maniere.
Premesso che il proprietario pro tempore della tomba è lei, titolare della concessione per eredità/discendenza, mentre i suoi cugini hanno (loro e discendenti) solo diritto di sepoltura come familiari del fondatore, ogni azione relativamente alla concessione spetta solo a lei, sempre che si sia notificato al Comune come subentrante al padre.
A) Abbandono. Ci si può disinteressare della tomba, che viene dichiarata abbandonata dal Comune con decadenza della concessione, e diventa di proprietà del Comune che libera i loculi, depositando le ossa in ossario comune eventualmente previo passaggio per 5 anni in campo inconsunti.(1).
Se vuole mantenere le sepolture dei familiari sepolti, si devono trasferire prima di tutto in altra sepoltura, es. loculi, e poi notificare all’ufficio competente che si intende abbandonare la tomba e che sono irreperibili o non interessati gli altri aventi titolo (i cugini, nel caso).
B) Retrocessione (rinuncia alla concessione). Da regolamento di polizia mortuaria (2) se i resti giacenti vengono traslocati in altro sepolcro (es; loculi) si può fare una retrocessione che prevederebbe anche un ristoro economico, ma viste le condizioni della tomba non credo ce ne sarebbe. Il Comune ha la facoltà di accettare.
Bisogna interpellare l’ufficio cimiteriale per vedere se vogliono accettare la retrocessione.
C) Rinuncia all’eredità. Si fa con atto pubblico e dal momento della comunicazione al Comune e agli altri aventi titolo (cugini) cessa ogni diritto di sepoltura per sé ed eredi e ogni dovere di manutenzione. Nel caso di unico erede, il manufatto diventa di proprietà comunale, che provvede a svuotarlo e riutilizzalo riassegnandolo o abbatterlo. Anche in questo caso si possono trasferire i resti.
Per quanto riguarda il padre, unico a decidere sul trasferimento è il figlio, per la nonna devono essere d’accordo anche i cugini, parenti dello stesso grado dell’erede.
Si consiglia di contattare l’ufficio competente e vedere assieme cosa conviene fare.
Dal Regolamento di PM di Udine:
(1) Articolo 66 Decadenza
d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall’articolo 58, comma 1 e 2; e) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all’articolo 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
f) quando non sia stato provveduto all’aggiornamento dell’intestazione della concessione a termini dell’articolo 60 o vi sia l’estinzione della famiglia;
(2) Articolo 61 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 36.160 giorni (99 anni)
1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi Titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a 15/20 di quanto corrisposto per la concessione medesima se la retrocessione al Comune avviene nell’anno solare di concessione, diminuita di 1/20 dell’importo predetto per ogni anno successivo o frazione di esso.