Tomba di famiglia cointestata
Concessione data dal comune per costruzione di una cappella gentilizia a favore di due signori, zia e nipote, la prima vedova e senza figli e il secondo con figli maschi.
Il nipote richiede concessione edilizia e la cappella viene eretta a spese e cure solo dei suoi figli.
La cappella e’ gentilizia: per la linea del nipote, vi sono successori maschi, alcuni gia’ sepolti, altri viventi (nipoti del fondatore), che – a loro morte – avranno diritto ad essere ivi sepolti.
Ma la linea della zia, come ci si regola?
Lei – che non ha partecipato alle spese di costruzione del manufatto – e’ stata tumulata nella cappella, con suo marito, premortogli.
L’intera cappella resta gentilizia, nel senso che il diritto della linea del nipote si espande anche ai loculi che in astratto spetterebbero alla linea della zia o la linea di questa va per successione?
Studio legale
I sepolcri familiari si dividono in tombe di famiglia e tombe ereditarie.
Le tombe di famiglia (dette anche cappelle gentilizie, anche se sarebbe opportuno usare questa dizione solo per quelle costruite fuori dal recinto cimiteriale, sono quelle fondate dal fondatore sibi familiaeque suae, ovvero destinate a sé e familiari; le ereditarie sono quelle in cui il fondatore designa specificatamente coloro che possono essere sepolti nel sepolcro.
In entrambe il fondatore può designare dei benefattori (anche estranei alla famiglia) che possono esservi sepolti.
Chi siano i familiari lo stabilisce il regolamento di polizia mortuaria comunale. In mancanza, se non ci sono definizioni a livello regionale, si va per giurisprudenza (1), per cui sono familiari gli ascendenti e discendenti in linea diretta del fondatore e relativi coniugi fino al sesto grado di parentela in linea diretta, oltre al quale non si è neppure parente; il familiare è un sottogruppo dei parenti. Con l’evolversi della società civile, il convivente more uxorio è equiparato al coniuge.
Le regole e i rapporti fra le parti sono specificate nel contratto di concessione, salvo in ogni caso quanto stabilisce il regolamento di polizia mortuaria comunale.
Ciò non toglie che ci possano essere intese fra privati che in ogni caso non influiscono nei rapporti fra gli aventi titolo, fondatore o subentranti, e il Comune.
Il contratto di concessione non cambia anche nel caso di eredi del fondatore, per cui gli aventi titolo restano i familiari del fondatore, non degli eredi, a meno che la famiglia non sia estinta.
Se non diversamente stabilito nel contratto, la sepoltura si intende familiare.
La sepoltura nel sepolcro avviene per premorienza, ovvero chi prima muore prima viene sepolto fra tutti gli aventi titolo, per cui non ci sono posti riservati nel sepolcro, salvo che per i benemeriti, ai quali va riservato un posto salma.
Nel caso specifico:
– tutti i familiari dei due co fondatori hanno diritto ad essere sepolti nella tomba
– la manutenzione della tomba spetta agli eredi dei due fondatori al 50% ciascuno
– è possibile un accordo privato, meglio formalizzato con atto pubblico, con cui gli aventi titolo si accordano diversamente, ma in mancanza valgono le regole sopra esposte, che in ogni caso valgono per il Comune, il quale si attiene a quanto stabilito nella concessione, per esempio nell’acconsentire alle sepolture.
(1) La Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 15 maggio – 27 settembre 2012, n. 16430, Presidente Triola, Relatore Falschi, ha rammentato l’orientamento costante secondo cui, (…) “in difetto di una diversa volontà del fondatore, il sepolcro deve presumersi destinato sibi familiaeque suae, con la conseguenza che il diritto alla sepoltura va ritenuto spettante, iure sanguinis, a tutti i di lui discendenti ed ai rispettivi coniugi. (…).