Trasferimento da loculo a loculo – a chi spetta decidere
E’ possibile spostare di loculo (ed eventualmente procedere alla cremazione) il proprio coniuge?
Nel caso specifico:
1) mio zio è stato sepolto, per volere della figlia, in un luogo senza il consenso della moglie (sposata in seconde nozze e con pessimi rapporti con la figlia del marito). Devastata del dolore la moglie non si è opposta ma vorrebbe farlo ora. E’ possibile che ora la moglie proceda a spostare e cremare il cadavere del marito senza l’autorizzazione della figlia del marito?
2) E, qualora decidesse di lasciarlo indicato nel proprio testamento, è una disposizione testamentaria che dovrebbe essere eseguita? La moglie può, pertanto, post mortem e per testamento disporre lo spostamento del cadavere del marito?
Privato
1) La collocazione delle spoglie mortali, a qualsiasi stadio di trasformazione siano arrivate (cadavere, resti mortali o ossei, ceneri), e la loro movimentazione/traslazione è decisa, se nulla ha predisposto il defunto stesso, dalla persona affettivamente più vicina al defunto; per giurisprudenza consolidata si considera tale in primis il coniuge/convivente more uxorio alla data della morte che non abbia divorziato o abbandonato il defunto prima di quella data. In mancanza subentrano i parenti più prossimi figli/genitori, i quali avendo pari diritti devono prendere le decisioni o all’unanimità per analogia con la normativa nazionale sulle cremazioni, o a maggioranza sulle sole collocazioni se questa opzione e’ prevista nel regolamento di polizia mortuaria comunale.
Pertanto nel caso specifico, la moglie è l’unica a poter disporre della collocazione dei resti finché è in vita.
2) Il diritto di disporre sulla collocazione delle spoglie è personale e non si può ereditare, non si eredita l’ affettività più vicina al defunto, e pertanto dopo la morte della moglie subentrano i parenti di primo grado, ovvero l’insieme dei genitori e dei figli viventi del defunto. A meno che l’interessata non abbia nominato un esecutore testamentario a cui lasci la disponibilità economica per portare a termine le sue volontà.
Una nota a parte sulla cremazione; naturalmente può essere effettuata solo se i parenti/aventi diritto dichiarano che il defunto non era contrario alla cremazione. La legge che consente la cremazione previa estumulazione straordinaria è del 2001, per cui c’è qualche incertezza se possa essere applicata anche ai defunti sepolti in precedenza. Alcune Regioni hanno legiferato in materia, molte altre no, e in pratica il tutto è lasciato alla interpretazione dei Comuni.