Accessibilità tombe di famiglia
Il Comune dove vivo ha dato in concessione ad un privato la realizzazione di 100 cappelle gentilizie da assegnare (per 99 anni) ai privati che ne facciano richiesta, che ne abbiano i requisiti e che paghino la concessione.
Decori i 99 anni le cappelle ritorneranno nella proprietà comunale.
Si aggiunga che il suolo, comunque, appartiene al patrimonio indisponibile del Comune.
Domanda: Le cappelle gentilizie che il concessionario dovrà realizzare sono esenti dalle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche, ovvero anche se “private” pure per le stesse deve applicarsi la normativa suddetta?
Studio legale
Il Cimitero è area demaniale ai sensi dell’art. 824 del Codice Civile. Il Cimitero è servizio pubblico. Le strutture pubbliche (come le opere di urbanizzazione primaria alle quali la struttura cimiteriale è oggi assimilata dalla legge) sono assoggettate alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche e la normativa di riferimento è il dPR 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).
La Ditta a cui il Comune ha affidato la esecuzione dei lavori delle Tombe private o la Società che fosse affidataria della progettazione, realizzazione e gestione delle cappelle private cimiteriali operano in virtù della normativa sui contratti pubblici in quanto l’area è demanio pubblico, le opere sono opere pubbliche e la Concessione di costruzione e gestione è un servizio pubblico (D.lgs 50/2016).
Quindi il rispetto della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi ed edifici pubblici deve essere rispettata.
La edificazione di una Tomba di famiglia in seguito a rilascio di concessione cimiteriale specifica (dimensione area, tipo di costruzione funeraria, nr. di sepolture da realizzare, durata della concessione, tempi di realizzazione dell’opera e sua agibilità d’uso) direttamente a privato che ne abbia fatta richiesta o tramite concessione di costruzione e gestione, o dietro bando pubblico, assoggetta la costruzione al rispetto della normativa sulla accessibilità degli spazi pubblici e deve soddisfare le condizioni di accessibilità/visitabilità della Legge n. 1 del 1989.
Inoltre le tombe di famiglia sono “luoghi di lavoro” in quanto la sepoltura è una fase lavorativa dell’effossore che deve poter operare secondo le condizioni di sicurezza e quindi impiegando le attrezzature necessarie alla tumulazione dei feretri ed alla estumulazione degli stessi (D.lgs 81/2008).
Pertanto le Tombe di Famiglia devono consentire l’accesso diretto da parte di disabile (nell’ampio senso del termine come indotto dalla normativa dei Piani PeBA e cioè non solo su carrozzina, preannunciando l’attuale accezione che ha assunto il termine “inclusivo” oggi) e quindi devono essere accessibili anche internamente.
Sì devono soddisfare le condizioni del vigente DPR 285/1990 e cioè antisismiche, loculi impermeabili ai liquidi ed ai gas, dotate di vano per operare il distinto accesso ad ogni loculo: quindi adeguate alla normativa sanitaria (agibilità), sismica, accessibili e idonee allo svolgimento delle operazioni cimiteriali.