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Ancora sulla eredità di una tomba di famiglia
Sono intestataria insieme a mio marito della tomba di famiglia dove sono sepolti i miei suoceri. Qualche anno fa è venuto a mancare un mio zio, fratello di mio padre, sposato e senza figli, che mi ha lasciato tramite testamento olografico in eredità la sua quota di un’altra tomba sita sempre nel medesimo cimitero. Volevo sapere se è possibile cedere la suddetta quota a mia figlia visto che io sono già intestataria di altra tomba.
La proprietà immobiliare dell’oggetto tomba di famiglia è distinta dal diritto di farsi seppellire nella tomba.
Si può ereditare la tomba, ma il diritto di sepoltura è personale e deriva dal solo fatto di essere famigliare del fondatore del sepolcro.
Bisogna prima di tutto capire chi è il fondatore della tomba in oggetto; il fatto che si parli di “quota” sembra presupporre che non sia lo zio il fondatore.
Mentre i famigliari del fondatore possono essere sepolti nella tomba per il solo fatto di essere famigliari in ordine di premorienza, un erede patrimoniale, oltre tutto di “una quota” può essere sepolto nella tomba (lui e suoi famigliari) solo dopo l’estinzione della famiglia del fondatore.; famiglia che comprende anche coniugi/conviventi, oltre ai discendenti/ascendenti oppure comprende chi viene identificato come avente diritto nel regolamento di polizia mortuaria.
Pertanto:
A) se la famiglia del fondatore, chiunque sia, non è estinta, l’erede patrimoniale e i suoi discendenti non possono farsi seppellire nella tomba finchè tutti i famigliari non vi siano stati sepolti e solo nei loculi rimasti liberi (1), non essendo possibile movimentare i resti sepolti fino al termine della concessione salvo casi particolari. Oltre tutto ci sarà da risolvere come coordinare i diritti che hanno tutti gli altri eredi patrimoniali. In una tomba di famiglia non esistono posti riservati (eccetto i benemeriti, che qui non trattiamo) e chi primo muore primo viene sepolto fra tutti gli aventi diritto.
Attenzione, perchè se i figli di un fondatore ereditano una tomba, hanno diritto di farsi seppellire non perchè ereditano, ma perchè sono famigliari.
B) se il fondatore fosse lo zio e fosse morta anche la moglie/convivente oltre ai figli, la famiglia si può considerare estinta, ed in questo caso gli eredi patrimoniali possono occupare, loro e i loro famigliari, in ordine di premorienza fra tutti gli aventi diritto, i loculi rimasti liberi. Fermo restando che si devono chiarire chi sono gli eredi, e quindi chiarire i rapporti fra loro.
Gli eredi patrimoniali non famigliari, come nel suo caso, fino all’estinzione della famiglia, per il fatto di essere eredi, ereditano solo il dovere di manutenere la tomba e nient’altro, quindi:
1) se la famiglia del fondatore non è estinta, se intesta anche gratuitamente la proprietà immobiliare alla figlia le passa solo l’obbligo di pagare la manutenzione fino ad estinzione della famiglia e poi un possibile (ma non certo) uso di uno o più loculi a pari diritti con altri con il vincolo della premorienza
2) se la famiglia del fondatore è estinta bisogna prima chiarire i rapporti con gli altri eredi, non essendoci posti riservati in una tomba di famiglia: la “quota” può solo essere patrimoniale, non riguarda il diritto di sepoltura, che è personale e non può essere oggetto di “eredità”. Vale sempre la premorienza fra tutti gli aventi diritto ma nel caso si può fare un accordo privato fra le parti per dividere i posti salma ad esempio secondo quote di proprietà immobiliare. Ma sarebbe un accordo, non la norma.
(1) a meno che non sia anche discendente del fondatore, nel qual caso vale la condizione di discendente/parente