Chi è il fondatore di un sepolcro
Nel 1957 viene a mancare mio nonno e non avevamo una cappella gentilizia. Nello stesso anno uno dei figli, fratello di mia mamma ( ne erano 11 ), presenta domanda al comune impostandola così: ” All’amministrazione comunale di … Il sottoscritto Giuseppe, NELL’INTERESSE DI TUTTI GLI EREDI DEL DEFUNTO CARMINE chiede la concessione di un’area cimiteriale ecc..” La domanda non è stata seguita da una delibera fino al 1965 quando la giunta del tempo provvede a effettuare la delibera impostandola così: ” Vista la domanda prodotta da Giuseppe.. DELIBERA concedere al sig. Giuseppe un’area cimiteriale .. sotto l’osservanza del R.D e di tutte le norme in vigore, NONCHE’ DELL’ATTO FORMALE DI CONCESSIONE.” A distanza di 35 anni , i figli di Giuseppe rivendicano la proprietà della cappella in quanto la delibera è stata fatta a nome del padre. Al tempo della domanda, 1957 non era prevista la presentazione di alcun progetto e a seguito di mia richiesta il comune lo conferma, ma l’ATTO FORMALE DI CONCESSIONE è un documento a parte o la delibera vale come atto stesso? Mi è stato detto che mancando sia il progetto che L’atto formale di concessione si può fare riferimento esclusivamente alla domanda iniziale e richiedere al Comune di effettuare una modifica alla delibera del 1965 impostandola come CONCESSIONE AGLI EREDI DI CARMINE. Faccio altresì presente che nella stessa cappella sono tumulati da sempre mio nonno, mia nonna e 8 degli 11 figli (mia mamma e due sorelle ancora in vita) e che parte delle tumulazioni sono avvenute prima della delibera di concessione.
La domanda è : può il figlio di Giuseppe rivendicare per sua la concessione oppure ci si deve attenere alla domanda iniziale e quindi chiedere all’amministrazione la rettifica della delibera?
Privato
Il fondatore di un sepolcro è chi ha firmato la domanda di concessione.
Il fondatore fonda il sepolcro sibi familiaque suae, per se e per la sua famiglia.
La famiglia non è definita dalla legge, e si fa riferimento:
1) prima di tutto a quello che dice il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune
2) se nel regolamento non ci sono indicazioni, si fa riferimento alla giurisprudenza, ovvero le interpretazioni di famiglia date dai giudici in varie cause.
In generale in giurisprudenza si trova che possono essere sepolti nel sepolcro sicuramente gli ascendenti e discendenti diretti del fondatore e coniugi/conviventi degli stessi; qualche volta si comprendono anche i fratelli dello stesso (ma non i relativi coniugi).
Non mancano interpretazioni diverse che arrivano fino a un grado di parentela fino al massimo al VI grado, interpretazione che confonde la famiglia (che è una parte della parentela) con la parentela.
Per i gradi di parentela si veda Gradi di parentela.
Nel vostro caso, essendo stati sepolti anche i fratelli del fondatore, il diritto di sepoltura si deve intendere come minimo esteso anche alle sorelle sopravissute.
La sepoltura avviene per premorienza, ovvero chi prima muore prima ha diritto di essere sepolto fra tutti gli aventi diritto; non vi sono posti riservati nel sepolcro salvo per i benemeriti espressamente indicati nell’atto di concessione. Nel vostro caso si rafforza il diritto di sepoltura delle sorelle superstiti essendo stati indicati i “benemeriti” nella richiesta di concessione.
Il diritto di farsi seppellire nel sepolcro nulla ha a che vedere con la proprietà immobiliare, che può essere ereditata, mentre il diritto di sepoltura è personale, deriva dal solo fatto di essere famigliari del fondatore, non cedibile; al massimo vi si può rinunciare, per se e discendenti, a favore degli altri aventi diritto.
Di per se la proprietà comporta solo l’obbligo della manutenzione e di garantire il diritto di accesso a tutti coloro che siano affettivamente vicini ai sepolti (si veda Cancellazione dei dati identificativi di un sepolcro – accesso alla sepoltura e Chi può accedere alla cappella di famiglia).
La movimentazione dei resti sepolti (es.: la rimozione dai loculi) può essere decisa solo dal coniuge in primis e secondariamente dai parenti più prossimi (es.: i figli) e da nessun altro.
Il figlio di Giuseppe può giustamente rivendicare la proprietà temporanea (o perpetua) immobiliare del sepolcro, ma il diritto di seppellire sé, coniuge e suoi discendenti deriva dal fatto di essere discendente del fondatore, non di esserne erede.
Non hanno diritto di sepoltura, salvo diversamente indicato nel regolamento di polizia mortuaria comunale, i figli dei fratelli/sorelle del fondatore e discendenti.
Per i vari diritti che si sovrappongono in un sepolcro si veda la Newsletter ottobre 2018.