Diritto a decidere la collocazione di cadavere o resto mortale da parte di coniuge risposato
nel 1993 è deceduta mia madre. In questi gironi mio padre ha espresso la volontà di riesumarla senza dare la possibilità a me e a mio fratello di decidere sul da farsi insieme.
Vorrei sapere a tal proposito chi ha diritti sulla riesumazione di nostra madre: nostro padre (passato a seconde nozze a distanza di un anno e mezzo dalla morte di nostra madre) o noi figli?
Nel regolamento del comune di Venezia, dove è sepolta, il comune si toglie ogni responsabilità al riguardo, lasciando piena decisione tra parenti, vorrei sapere a livello nazionale com’è la regolamentazione al riguardo.
Privato
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Possono disporre delle spoglie mortali le persone affettivamente più vicine al defunto; in primis il coniuge/convivente more uxorio e a seguire i parenti di primo grado (figli e genitori) e poi i parenti di grado superiore.
Al momento della morte il padre era coniuge della madre.
Se il loro padre decide della cremazione della moglie dovrà dichiarare che la moglie in vita non fosse dissenziente (almeno) alla cremazione e cioè:
– aveva espresso desiderio di essere cremata e magari dispersa in natura,
– oppure aveva espresso che non le sarebbe importato nulla a riguardo,
– oppure che sul tema, parlandone in casa o famiglia no aveva mai espresso dissenso relativamente alla cremazione,
– oppure che ha lasciato scritto della sua volontà di essere cremata.
Se i figli hanno avuto sentore da parte della madre che era contraria alla cremazione, lo possono notificare all’ufficiale di stato civile che deve dare l’assenso alla cremazione.
Stante la situazione di allentamento del legame affettivo col padre negli ultimi anni di vita della madre, le due dichiarazioni creerebbero per lo meno imbarazzo alla autorizzazione alla cremazione.
Nel caso non ci fosse stata contrarietà alla cremazione da parte della madre, e si procedesse, i figli possono fare richiesta di affidamento delle ceneri, da custodire in casa o inserire in un loculo/cinerario loro, dimostrando che, vista la situazione, in questo momento sono loro le persone più vicine affettivamente alla defunta.
Se il padre optasse per lo sversamento delle ceneri nel cinerario comune, poichè questa è una opzione residuale rispetto alla collocazione diversamente decisa da un avente diritto, a maggior ragione verrebbero affidate a chi vuole collocarle altrove.
Da tener presente che dovunque vengano collocate le ceneri, deve essere assicurato a chi vuole fare opere di pietas verso il defunto l’accesso in ogni momento.
E’ comunque una situazione incerta.
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LikeDislikeBuonasera, mi è stato comunicato oggi che lo Stato Civile dichiara che nostro padre é “vedovo, coniugato” , per coniugato si intende con la persona con cui si é sposato (dopo un anno e mezzo dalla morte di nostra madre, avvenuta nel 1993), dichiarano che, non essendo divorziato da nostra madre prima del decessl, anche se si é risposato con altra persona praticamente subito dopo la sua morte (dopo tre mesi giá conviveva), a lui spetta la decisione per quanto riguarda la cremazione.
Quindi, riassumendo: nel 1993 muore nostra madre, dopo tre mesi dal decesso nostro padre va a convivere con un’altra persona, dopo un anno e mezzo si sposa con questa persona, ma a lui spettano dei diritti che noi figli, invece (che, a differenza di nostro padre, abbiamo anche un legame di sangue con nostra madre), non possiamo avere.
Praticamente, anche se, come avete spiegato anche Voi, risposandosi ha perso la vicinanza affettiva superiore ai figli, a noi figli viene negata ogni decisione.
Se allora vogliamo vederla come viene spiegato dallo stato civile, nostro padre a questo punto risulta bigamo, il che é contro la legge!
Potreste darmi delle delucidazioni al riguardo ed eventualmente indicarmi dove trovare la giurisprudenza al riguardo?
Noi vogliamo onorare nostra madre in questa fase e portarle rispetto, quel rispetto che da parte di “altri” non c’é stato né in vita né in morte.
Grazie.
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LikeDislikeLa faccenda è di lana caprina, e si va per interpretazioni.
A) il fondatore del sepolcro fonda il sepolcro “per sé e per la sua famiglia”.
Poiché non esiste più una famiglia Tizio – Caia, possono venire sepolti nella tomba solo Tizio e Caia, e, dopo la loro morte, i rispettivi loro eredi e discendenti.
B) i fondatori del sepolcro sono due, ciascuno ha fondato il sepolcro per la sua famiglia, che adesso è Tizio – Caia, ma in futuro chissa’, e quindi ciascuno dei due può far seppellire i suoi famigliari indipendentemente dall’altro, in ordine di premorienza fino al completamento della capienza.
Il concetto di famigliare non è definito, mancando il regolamento di PM comunale.
B.1) caso di interpretazione che per famigliari si intendono sia i discendenti e relativi coniugi/conviventi che i parenti almeno fino al secondo grado: il fratello può essere sepolto nella tomba.
In questo caso può esservi sepolto senza l’assenso dell’altro cointestatario della concessione, in mancanza di specifico accordo fra le parti.
B.2) caso di interpretazione che per famigliari si intendono solo i discendenti e relativi coniugi/conviventi: il fratello non può esservi sepolto e deve essere estumulato e portato altrove a cura e spese della sorella, con l’aggravante che in mancanza di definizione le spoglie mortali del fratello adesso possono essere movimentate solo su decisione, se esistente, dalla moglie/convivente del fratello, se questa non più, dai figli dello stesso all’unanimità e solo in terza battuta dalla sorella Caia.
In mancanza di definizione si ritiene che non sia facile risolvere la questione.
Nel 1999 veniva rilasciata concessione da parte del Comune di Aprigliano ( Cs)per la costruzione di una Cappella Familiare ai coniugi Tizio e Caia.
I predetti successivamente scioglievano il loro vincolo matrimoniale con divorzio.
In data 2018 Caia, a seguito della prematura morte del fratello, decideva la tumulazione dello stesso, nella cappella di famiglia concessa ab origine a Caio e Tizio.
Tizio, veniva a conoscenza di quanto sopra, allorquando recandosi presso la cappella, trovava uno dei loculi occupato.
Era diritto di Tizio dare il suo assenso alla tumulazione a Caia?
Rientra ora nel diritto di Caio, chiedere la traslazione del feretro in altro posto a Caia?
Premetto che non esiste per il Comune sopra citato regolamento di Polizia Mortuaria.
Grazie
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LikeDislikeNon esiste una normativa specifica al riguardo, salvo il DPR 285/90, ma fa testo la giurisprudenza, ovvero le sentenze emesse dai giudici in passato.
Il criterio base è che il diritto di decidere sulla collocazione o movimentazione di cadavere o resto mortale spetta alle persone che sono più vicine affettivamente al defunto.
In genere la prevalenza viene data al coniuge o convivente more uxorio e secondariamente ai parenti di grado più prossimo, generalmente i figli, e, in questo caso, deve esserci unanimità.
Ma nel vostro caso, visto che il coniuge si è risposato a breve distanza dalla morte della De cuius e questo fatto è avvenuto oltre 20 anni fa, questo fa decadere la vicinanza affettiva superiore a quella dei figli, e pertanto la decisione spetta ai figli, che la devono prendere all’unanimità.
Esiste giurisprudenza al riguardo, ma basta anche il riferimento alla normativa DPR 285/90.
nella electio sepulchri sovrana ed inoppugnabile è la volontà del de cuius, se il defunto per disposizione testamentaria o per acta concludentia (esempio ha tassativamente stabilito nell’atto di fondazione del sepolcro la propria sepoltura in quella determinata tomba di cui era concessionario), o anche solo verbalmente, ha eletto un preciso luogo cimiteriale per la propria tumulazione questo desiderio va rispettato e predomina sempre sul parere, presumibilmente discorde, dei suoi più stretti congiunti.
Nel silenzio del de cuius, invece, si segue il principio di poziorità (potere di scelta + preminenza nella decisione) declinato e scandito dalle norme speciali di polizia mortuaria (art. 79 comma 1 II periodo D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) che governano gli atti di disposizione per il post mortem, trattasi, infatti, di diritti della personalità assoluti, e di natura non patrimoniale.
Prevale sempre lo jus coniugii, cioè il vincolo coniugale, anche sullo jus sanguinis, ovvero il rapporto di consanguineità.
In questo caso però il vincolo coniugale non esiste.
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