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Eredi e legatari di tomba di famiglia / tomba ereditaria
La cappella gentilizia fa parte dell asse ereditario? Se l erede rinuncia alla propria quota cosa succede? Come si rinuncia? Se invece il testatore ha nominato quali legatari della cappella, costoro come possono rinunciare? Si può disporre della cappella tramite testamento?
Privato
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Per i Quesiti A) e B) vedi risposta precedente.
Per il Quesito C) tutto è possibile con un accordo privato che trovi consenzienti tutti gli interessati, ovvero:
1) gli aventi diritto, ovvero tutti quelli che hanno diritto a farcisi seppellire, compresi i discendenti,
2) gli eredi immobiliari della tomba,
3) i benemeriti eventuali, che sono gli unici ad avere assicurato un posto salma.
L’accordo va firmato a nome e per conto proprio con rinuncia a diritti propri e, nel caso, discendenti ed eredi. Non sembra di facile fattura.
Per quanto riguarda il Quesito D), per gli interventi immobiliari ci si comporta come in un condominio, con proprietari (eredi) e abitanti (occupanti i loculi e per essi aventi titolo), per cui le manutenzioni straordinarie spettano ai proprietari. Per le ristrutturazioni dipende da cosa si intende; una ristrutturazione comporta una autorizzazione edilizia, ed è difficile pensare alla ristrutturazione di un condominio, e nel caso si faccia riferimento alla normativa specifica. Se l’assemblea decide legittimamente e qualcuno non è d’accordo, per non concorrere alle spese il dissenziente deve rinunciare all’eredità e ai suoi diritti come da risposta precedente; in caso contrario l’assemblea dei condomini può procedere per via legale al recupero della spesa.
A) Il legatario può rinunciare al legato avente ad oggetto una cappella gentilizia?
B) Se rinuncia la sua quota va agli altri legatari?
C) E’ possibile dividere i loculi tra i vari legatari della cappella?
D) se deve essere ristrutturata e uno dei legatari non vi aderire che succede?
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LikeDislikeLe tombe di famiglia sono costruzioni che hanno ottenuto una concessione per edificazione su terreno demaniale (cimitero).
Per tomba gentilizia in genere, benché vi sia un qualche uso improprio, si dovrebbe intendere una sepoltura collettiva (oltre che familiare potrebbe essere anche di collettività, tipo monaci) edificata al di fuori del recinto cimiteriale su terreno privato.
Si suppone qui che si tratti di un sepolcro interno al recinto cimiteriale.
Vi sono due tipi di sepolcri famigliari:
– la tomba di famiglia
– la tomba ereditaria
Nella tomba di famiglia hanno diritto di sepoltura i familiari del fondatore del sepolcro, con diritto a cui si può solo rinunciare ma non trasmettere. Un caso particolare è rappresentato dai benemeriti, ovvero persone non familiari ma legate da vincoli di affetto al fondatore, dichiarati al momento della fondazione, cui è consentita individualmente la sepoltura nella tomba; non sono eredi e hanno diritto ad un posto salma, contrariamente a tutti gli altri aventi diritto (familiari), che occupano i loculi in ordine di premorienza fino a completamento, eccetto quello del benemerito. Rappresentano la quasi totalità dei sepolcri familiari e in mancanza di specifiche i sepolcri familiari si considerano di questo tipo.
Nelle tombe ereditarie possono esservi sepolti solo le persone singolarmente designate dal fondatore.
Il manufatto, la cui proprietà una volta poteva anche essere perenne, ma dal 1976 non può superare i 99 anni, con resa disponibilità al Comune alla scadenza, contrariamente allo jus sepulchri può essere ereditato come qualsiasi immobile.
Si può rinunciare ai diritti e doveri conseguenti con atto notarile in cui si rinuncia all’eredità e al diritto di farcisi seppellire per sé, e propri discendenti nel caso di tomba di famiglia, o solo per sé in caso di tombe ereditarie. La rinuncia è fatta in maniera indistinta a favore degli altri aventi pari diritti, viene notificata agli interessati e al Comune perché vigili che il rinunciatario (e discendenti) non tenti di farsi seppellire in seguito. Dal momento della notifica cessano gli obblighi di manutenzione.
L’erede, se non ha anche diritto di sepoltura, non può farsi seppellire nella tomba fino a che tutti gli aventi diritto siano in vita. Nelle tombe di famiglia ciò avviene solo all’estinzione della famiglia.
Al fondatore e agli eredi per quota parte spettano le spese di manutenzione e alcuni obblighi accessori quali il rendere accessibile il sepolcro a tutti coloro che vogliano compiere operazioni di pietas verso i sepolti.
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