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Proprietà e diritto di sepoltura in tomba di famiglia
Come vengono tramandate e chi sono gli eredi di un monumentino nel cimitero vecchio di Noto (SR). il sig è seppellito li dal 1938 ed è il nonno di mio padre che è morto nel 1974 (ho altri due fratelli) chi sono gli eredi? chi può richiedere modifiche e manutenzione del monumentino? La moglie di mio padre rientra nell’ asse ereditario? può effettuare una SCIA solo uno degli eredi senza consenso degli altri? inoltre che normativa legale segue le mie domande?
Privato
Normativa di riferimento
La normativa principale di riferimento è il dpr 285 del 1990 (regolamento di polizia mortuaria nazionale vigente) integrata dalla L. 130/2001 e le circolari MS nr 24 del 1993 e nr 10 del 1998, (esplicative del 285). In molti casi vale la giurisprudenza. Per alcuni articoli, il T.U Leggi Sanitarie del 1934.
In sintesi si può dire quanto segue.
Una tomba di famiglia è un manufatto privato che il Comune, su pagamento di tariffa, ha concesso al fondatore di costruire sul terreno demaniale (cimitero), ora per una durata limitata (max 99 anni), una volta anche in perpetuo. Al termine del periodo la tomba diventa di proprietà del Comune, a meno che non si rinnovi la concessione, previo pagamento della tariffa, se concesso dal regolamento di polizia mortuaria.
Concessione
La concessione non è altro che un contratto in cui il comune rilascia una concessione a certe condizioni; la principale delle quali è che vi vengano sepolti il fondatore e i suoi familiari. Cosa si intende per famigliari o viene definito nel regolamento di polizia mortuaria comunale o si va per giurisprudenza che in genere ritiene familiari gli ascendenti e discendenti in linea diretta del fondatore e coniugi/conviventi e i benefattori, ovvero persone conviventi o che abbiano avuto benemerenze verso il fondatore dichiarati nella convenzione (non in seguito). Qualche volta si considerano anche i fratelli/sorelle del fondatore, ma solo loro e non i loro discendenti né i loro coniugi.
Una volta che il fondatore sia morto, subentrano gli eredi come proprietari della tomba.
Si deve procedere ad una notifica da parte degli stessi al Comune, alla nomina di uno di essi che li rappresenti nei rapporti col Comune, e al subentro, ovvero una voltura, o cambio di intestazione della concessione, che però rimane valida nei suoi termini: nella tomba vengono sepolti i familiari del fondatore. L’erede potrebbe essere anche un terzo.
Proprietà
Come qualsiasi proprietà immobiliare, la proprietà passa dal fondatore ai suoi eredi e agli eredi degli eredi; la vendita fra privati di questa tipologia di immobili è vietata, si possono solo rimettere al Comune a titolo o gratuito o oneroso, dipende dalle situazioni e dal regolamento di polizia mortuaria comunale.
L’unica conseguenza di essere proprietari di una tomba di famiglia è che c’è l’obbligo di farne adeguata manutenzione:
– per decoro
– per non creare pericoli alla pubblica incolumità
E NIENT’ALTRO; ovvero l’essere proprietario non dà, di per sé, alcun diritto di essere sepolto nella tomba.
Nel caso di più proprietari ci si comporta come in un condominio nella faccende immobiliari, salvo che non ci sono posti salma riservati (salvo che per i benemeriti), e chi prima muore fra tutti gli aventi diritto, prima viene sepolto.
Le quote di proprietà sono divise in parti uguali fra pari gradi di eredità col fondatore.
Esempio:
Padre fondatore muore: quota 100%
Suoi 3 figli: 1/3 ciascuno. Muore uno dei 3 con due figli; ciascuno di questi ½ di 1/3.
Se non si vuole partecipare alle spese, si può rinunciare alla proprietà e contemporaneamente al diritto di sepoltura per sé e propri discendenti con atto notarile che va portato a conoscenza sia degli altri eredi che del Comune che deve vigilare che chi ha rinunciato non si faccia seppellire. La rinuncia va fatta a favore degli altri aventi diritto in forma indistinta.
Diritto di sepoltura
In una tomba di famiglia si incrociano diversi diritti; il principale è lo jus sepulchri.
La proprietà immobiliare NIENTE ha a che fare col diritto di essere sepolto nella tomba.
Hanno diritto di essere sepolti nella tomba per premorienza tutti i familiari del fondatore, indipendentemente da chi sia l’erede. Eredi e familiari possono ovviamente coincidere.
Eventuali eredi/subentranti non famigliari possono farsi seppellire nella tomba solo dopo che la famiglia del fondatore sia estinta, e solo nei loculi rimasti liberi.
Collocazione/movimentazione di un resto mortale
Per giurisprudenza consolidata decide sulla collocazione/movimentazione di un resto mortale la persona più vicina affettivamente al defunto; in primis il coniuge/convivente, poi i parenti di primo grado (genitori e figli) e a seguire i successivi gradi di parentela.
In presenza di parenti pari grado, la decisione deve essere presa o a maggioranza se definito nel regolamento, o, in mancanza, all’unanimità per analogia per normativa nazionale.
Per i Gradi di parentela e in particolare i discendenti in linea diretta si veda a fine Newsletter settembre 2021
Per una trattazione più completa si rimanda alla Newsletter settembre 2021: Tomba di famiglia – diritti e doveri; il relativo bottone si trova nella colonna a destra.