Rinuncia o retrocessione di tomba di famiglia
Nel cimitero del mio paese un concessionario di una cappella con durata 99 anni ha fatto comunicazione di rinuncia della stessa in quanto impossibilitato ad eseguire lavori di manutenzione, nella stessa cappella sono tumulate due salme della sua famiglia. Il comune puo’ acquisire la cappella con le salme all’interno in quanto successivamente lo stesso ente deve provvedere alla vendita tramite asta pubblica della cappella? si possono lasciare le salme se il nuovo acquirente è d’accordo?
n.b. il regolamento comunale prevede solamente la rinuncia di sepolture individuali e non la rinuncia di cappelle.
Privato
Rinuncia
Per la rinuncia alla proprietà di quota parte del fabbricato tomba di famiglia a favore degli altri aventi diritto assieme alla rinuncia al diritto di sepoltura per sè, coniuge, propri affini e discendenti/familiari diretti bisogna :
– redigere un atto pubblico (art. 519 C.C.)
– consegnare lo stesso agli altri pari aventi diritto
– notificare la cosa al Comune in modo che aggiorni la posizione dei concessionari/aventi diritto di sepoltura e vigili che nessun non avente diritto venga sepolto nel sepolcro
L’obbligo della manutenzione decade dal momento della consegna della rinuncia agli interessati.
Retrocessione
Se si tratta di unico concessionario la rinuncia a favore del Comune si qualifica come retrocessione; valgono gli stessi atti, possibili anche tramite atti amministrativi comunali, con le stesse conseguenze. Dopo di che l’immobile torna in disponibilità del Comune
Il Comune può accettare o meno la retrocessione.
In questo caso il regolamento di polizia mortuaria comunale dovrebbe specificare come ci si regola con lo svuotamento dei loculi dai resti, ovvero a carico di chi è l’onere, come pure dovrebbe chiarire se a titolo gratuito o con un qualche risarcimento da parte del Comune al concessionario.
Si consiglia di contattare prioritariamente il competente ufficio comunale.
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LikeDislikeSono titolare di una concessione di tomba di famiglia a cui voglio rinunciare. Quali sono le pratiche burocratiche che devo eseguire per la rinuncia?
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La manutenzione di una tomba di famiglia spetta ai proprietari del manufatto tomba, che nulla hanno a che fare con chi ha diritto di farsi seppellire nella tomba, anche se possono coincidere.
Se si rinuncia alla proprietà e ai propri diritti di sepoltura, per se e per i propri discendenti, a favore degli altri aventi diritto con atto pubblico (art. 519 C.C.), si viene esentati dall’obbligo della manutenzione.
Si vedano le risposte ai numerosi quesiti sull’argomento: parole chiave “manutenzione” nel bottone “cerca in forum” in alto a destra.
Se siamo in questi casi, la soluzione è trovata.
Se invece non ci sono altri aventi diritto di sepoltura o proprietari del manufatto tomba eccetto il concessionario e i suoi discendenti diretti e relativi coniugi, si può tentare la strada della retrocessione a favore del Comune, ammesso che questi sia d’accordo, perché tutto dipende dal regolamento di polizia mortuaria cosa prevede, o, in questo caso, l’adozione di provvedimenti particolari.
Il Comune può riacquisire la cappella su richiesta di retrocessione, ma potrebbe anche non accettare: visto che sembra ci siano problemi di manutenzione, potrebbe anche non convenirgli.
I defunti presenti dovrebbero essere tutti nella condizione di “tumulati da almeno 20” anni per poter operare, per liberare la tomba da feretri, con la migliore condizione possibile e cioè in presenza non di cadaveri ma di Resti mortali ai sensi del Dpr 254/2003 su specifica richiesta di estumulazione degli aventi titolo.
Gli aventi titolo a disporre dei resti mortali di ciascun tumulato sono le persone affettivamente più vicine al defunto, in primis consorte e poi figli-genitori e così via in ordine di grado di parentela.
Visto che il regolamento nulla dice in proposito si potrebbe attivare una procedura come di seguito.
Il concessionario o l’attuale avente titolo delle concessione e quindi (si spera) anche sui defunti qui sepolti, richiede la retrocessione al comune.
Il Comune, non avendo obblighi da regolamento, può agire in via di equità ovvero secondo interesse.
Se agisce secondo interesse, accetta la retrocessione e non riconosce nessun rimborso; anzi, potrebbe anche chiedere che i due tumulati presenti vengano sistemati altrove a cura e spese del retrocedente. Diventa una specie di donazione.
Se agisce secondo equità dovrebbe riconoscere:
– la restituzione di parte della concessione pagata pari al periodo di tempo che non verrà goduto della stessa rispetto a quanto previsto in concessione, eventualmente decurtato di una percentuale per spese e oneri
– il valore del manufatto tenuto conto della sua condizione attuale e in particolare di:
* nr. Posti salma agibili o facilmente adeguabili alle norme del Dpr 285/1990;
* spazio vestibolare per l’accesso libero e distinto a ciascun posto salma (loculo);
* presenza di ossari (e/o cinerari) in nr. Almeno pari al nr dei loculi edificati;
* stato conservativo;
* ubicazione all’interno del cimitero;
* esistenza di collaudo statico o se all’epoca non fosse stato richiesto, la possibilità di adeguamento sismico della attuale struttura.
Serve una delibera di consiglio comunale che introduca la possibilità di retrocessione di tombe di famiglia, che dovranno essere liberate dai defunti presenti a spese del concessionario, ma il concessionario sarà risarcito del valore economico attualizzato della concessione di area cimiteriale concessa del periodo non goduto e del valore economico attuale della costruzione.
Serve anche una delibera di Giunta Comunale che stabilisca una integrazione alle tariffe cimiteriali introducendo le modalità di retrocessione di tombe di famiglia (includendovi tutte le tipologie presenti nel cimitero) e le linee di valutazione economica del valore del manufatto, valore che potrà “anche” essere assoggettato a perizia tecnica in contraddittorio (perizia di parte e perizia del comune).
Può sembrare un iter macchinoso, ma in questo modo il Comune ritorna nella disponibilità della tomba e la può riassegnare con bando con riscontro economico: si ricorda che il comune non è obbligato a costruire loculi, osssari e cinerari e nemmeno a dover avere aree per tombe di famiglia, quindi questi servizi aggiuntivi che offre sono a tariffa comunale e le tariffe comunali devono rispettare l’art. 117 del TUel (dlgs 267/2000), ovvero coprire almeno tutti i costi.
Quanto alla possibilità che i due tumulati restino al loro posto, sembra abbastanza improbabile; se il Comune accetta la retrocessione lo fa per poter riconcedere la tomba, e questa sarebbe poco appetibile con due salme di estranei dentro.