Tomba condivisa fra due famiglie – diritti di sepoltura
In una sepoltura a loculi si famiglia ci sono due famiglie di comproprietari.
Mio padre, in quanto erede dovrebbe, per diritto, entrare in questa tomba ma per farlo si deve fare lo spurgo di una salma.
Una famiglia è d’accordo allo spurgo di una salma di un loro erede che ha già compiuto 20anni, mentre l’altra famiglia non è d’accordo per lo spurgo del proprio parente.
Ora noi stavamo facendo la pratica per cumulare (TUMULARE) mio padre in quella sepoltura raccogliendo le sole firme degli eredi della salma che andrebbe spurgata e non le firme degli altri comproprietari.
A detta dei parenti delle salma che non andrebbe spurgata, anche se non loro salma, loro devono comunque firmare e autorizzare lo spurgo (in quanto comproprietari della tomba e quindi anche per il solo aprirla).
L’agenzia funebre che si occupa della pratica invece sostiene che per inserire mio padre avente diritto servono soltanto le firme degli eredi della salma da spurgare e non di tutti i comproprietari.
A chi devo credere?
Privato
I fondatori del sepolcro sono le persone che hanno firmato la concessione oiginaria.
Possono essere sepolti nella tomba i famigliari degli stessi.
Chi siano i famigliari o lo stabilisce il Regolamento di Polizia Mortuaria comunale o, se niente vi è detto al riguardo, la giurisprudenza, che in genere stabilisce che per famigliari si devano intendere i discendenti/ascendenti diretti dei fondatori e rispettivi coniugi/conviventi.
Nella concessione o mediante scrittura privata, fra i due fondatori è possibile definire quali loculi vanno all’uno o all’altra.
La sepoltura avviene per premorienza, ovvero chi prima muore primo viene sepolto fra tutti gli aventi diritto (es.: tutti i discendenti, o i parenti fino al grado ammesso dal RPM), o indistintamente fra tutti i loculi se non è stata stabilita una separazione, o all’interno del lotto di loculi di spettanza.
La movimentazione di una salma o resti è decisa o dal coniuge/convivente, o secondariamente dall’insieme dei parenti di grado più vicino al defunto (es.: figli/genitori); in questo secondo caso o all’unanimità per normativa nazionale (per analogia con la cremazione) o a maggioranza se così previsto dal Regolamento di polizia mortuaria.
La concessione rimane sempre quella originaria; con il subentro gli eredi notificano al comune solo il cambio della proprietà e chi è responsabile della manutenzione della tomba. Non trattiamo il caso di famiglia estinta.
Gli eredi della tomba, ovvero i proprietari pro tempore o perpetui del fabbricato nulla hanno a che fare con il diritto di essere sepolti nella tomba; lo jus sepulchri viene automaticamente dal fatto di essere famigliari dei fondatori e non è trasmissibile ad altri, mentre la proprietà può essere trasmessa come qualsiasi proprietà a chiunque.
I proprietari/eredi della tomba devono permettere (per giurisprudenza) a chiunque abbia un suo caro (anche non famigliare) sepolto nella tomba di compiere atti di pietas, e tanto più l’accesso ai resti per un loro trasferimento/movimentazione/ricollocazione. rendendo accessibile in ogni tempo l’accesso.
Pertanto bisogna prima di tutto verificare:
1) se il padre è famigliare di uno dei due fondatori
2) se ha diritto di essere sepolto nel loculo, ovvero se questo è spettante alla sua famiglia, qualora fosse stata fatta una divisione
3) se non lede diritti di altri aventi pari diritti; ad esempio se prima di lui fosse morto un suo fratello, è questi che ha diritto di occupare per primo il posto salma
La decisione di ridurre i resti nel loculo interessato spetta unicamente ai parenti più prossimi del defunto, e non ad altri, quali ad esempio i proprietari/eredi della tomba. Decisione che vale se presa all’unanimità o a maggioranza se permesso così dal RPM.
Gli eredi/proprietari non hanno voce in capitolo riguardo all’operazione e non possono opporvisi.