Tomba di famiglia – proprietà dell’immobile e diritto di sepoltura
Ho ricevuto in eredità , per discendenza diretta 1/3 della tomba di famiglia per parte di mia madre (unica erede) uno dei miei fratelli (in vita) rinunciò al suo terzo in mio favore per cui adesso ho i 2/3 del proprietà, sulla concessione del terreno da parte del comune, rinnovata nel 2018 e un terzo è rimasta ai tre figli di mio fratello maggiore il quale è morto nel 2015.
Sulla tomba di famiglia per parte paterna ho pure diritto ad un terzo ed i restanti 2/3 ricevuti in eredità ai figli dei miei fratelli, oggi deceduti ambo, per cui restano i figli, tre del fratello maggiore e quattro del fratello intermedio, (io sono il minore). Ai figli di mio fratello maggiore ho proposto di rinunciare alla mia quota 1/3 a loro favore e loro cedermi il terzo restante della cappella di mia madre, in questa maniera io mi farei carico assoluto di quest’ultima cappella (materna) acquisendo tutti i diritti e doveri , invece loro, assieme ai cugini resterebbero unici proprietari della cappella paterna, assumendo diritti e doveri inerenti. Sembra non essere d’accordo in questo per vecchie remore familiari, a questo io chiedo se posso cedere, legalmente la mia quota 1/3 al comune oppure ad una istituzione religiosa? Se loro non sono d’accordo dovranno accettare la mia proposta già fatta.
La cappella materna è dell’anno 1895 e la paterna del 1937.
Privato
Prima di tutto si deve chiarire se si tratta di tomba di famiglia o tomba ereditaria.
Se nell’atto di concessione non è specificato che è una tomba ereditaria, con nomi degli eredi, si tratta per entrambe di tomba di famiglia.
In questo caso la proprietà dell’immobile è completamente scollegata dal diritto di sepoltura e con esso niente ha a che fare; la proprietà può essere di chiunque e ai proprietari spetta unicamente l’onere della manutenzione della stessa.
Una cessione di proprietà ha valore solo se supportata da atto notarile.
Un eventuale scambio di proprietà comporta unicamente uno scambio di oneri di manutenzione, rimanendo agli aventi diritto lo jus sepulchri, ovvero il diritto di esservi sepolti, in quanto questo diritto si acquista automaticamente solo per il fatto di essere discendenti/ascendenti o famigliari/affini del fondatore del sepolcro, e non è trasferibile: ci si può solo rinunciare.
Il che significa che rimane ai discendenti del fondatore della tomba materna il diritto di farcisi seppellire, e lo stesso ai discendenti della tomba paterna, chiunque sia il proprietario.
Una rinuncia al diritto di sepoltura non può essere fatto a favore di un singolo, ma a favore di tutti gli altri aventi pari diritti indistintamente, per quota parte, e anche questo deve essere fatto con atto notarile.
Eventuali cessioni patrimoniali sono ininfluenti su questi diritti, per cui sarebbero inutili, a meno che uno degli aventi diritto non rinunci al suo diritto assieme alla proprietà, a favore indistintamente di tutti gli altri pari diritto.
In questo caso: per avere diritto esclusivo di sepoltura nella tomba materna lei dovrebbe farsi rilasciare una dichiarazione da tutti gli altri aventi diritto che questi rinunciano ai loro diritti di sepoltura per loro e i loro discendenti assieme alla proprietà, significando che allo stato attuale, anche se ha rinunciato alla proprietà, anche suo fratello ha diritto, lui e i suoi discendenti, di farcisi seppellire, salvo che adesso la quota di manutenzione del fratello è a carico suo.
Lo stesso dicasi per la tomba paterna; se vuole evitare di pagare le spese di manutenzione per quota parte, deve rinunciare con atto notarile al diritto di sepoltura per sè e i propri discendenti assieme alla proprietà a favore degli altri aventi diritto, in forma indistinta per quota parte.
E per finire si deve tener presente che la sepoltura avviene per premorienza, ovvero chi prima muore prima viene sepolto fra tutti gli aventi diritto, e quindi non si possono “riservare” posti salma, a meno che non siano benemeriti, ma qui non è il caso.