Tombe perpetue e condizioni straordinarie per una acquisizione da parte del Comune
Di recente il Comune mi ha comunicato che intende revocare… per grave esigenza e oltre 50 anni…il loculo dove, dal 1967 riposa mio nonno. Mio nonno aveva acquistato il loculo della durata perpetua. contestualmente mi offre la possibilità di riacquistare il loculo per i prossimi 50 anni.
OSSERVO:
a) a mia conoscenza non ci sono le gravi esigenze;
b) chi stabilisce la sussistenza delle gravi esigenze??
c) l’offerta di poter riacquistare il loculo smentisce che ci sono gravi esigenze.
Gentilmente chiedo:
A)Quali opportunità di vittoria in caso decida di contestare il provvedimento;
B) se posso esercitare il diritto di rateizzare l’importo richiesto dal comune in caso decida di accettare la proposta.
Privato
Le concessioni perpetue non possono essere ridotte a durata limitata a meno che non siano stati violati i patti contrattuali.
Si può discutere se applicabile il DPR 285/90 Articolo 92
2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo.
Che però si riferisce a concessioni a tempo determinato, e quindi è opinabile la loro estensione alle tombe perpetue.
In ogni caso, anche se fosse applicabile, il fatto che vi sia stato richiesto un balzello per prolungare la durata della concessione esclude che vi sia una situazione di insufficienza del cimitero, in quanto l’estensione richiesta non libererebbe nessun posto salma.
Pertanto si consiglia semplicemente di mantenere la situazione com’è, mandando una PEC al Comune in cui si dice che qualora venisse aperta la sepoltura senza il consenso degli aventi titolo il responsabile del servizio cimiteriale e l’operatore che procederà all’apertura (per non parlare della trafugazione dei resti) verrà denunciato all’Autorità giudiziaria per violazione di sepolcro, art. 407 del Codice Penale:
Art. 407. (Violazione di sepolcro) Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un’urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Qualora non fosse identificabile l’autore del misfatto, verrà denunciato all’Autorità giudiziaria il responsabile della custodia cimiteriale (in genere un dirigente) come corresponsabile della violazione dal punto di vista penale per mancata custodia (DPR 285/90 art. c.1).
In entrambi i casi al Comune verrà richiesto il ristoro dei danni materiali e morali in sede civile.