Una concessione cimiteriale può essere lasciata in eredità? Chi ha diritto a chiedere il subentro?
Anno 1978: muore mio padre, viene tumulato, su autorizzazione della concessionaria,( la quale aveva ereditato la concessione alla morte del proprio congiunto), zia paterna di 1° grado (sorella del nonno dello scrivente e, quindi zia di mio padre), in una area cimiteriale a lei intestata, di circa 6 mq, composta da due fosse. A tutt’oggi mio padre è ancora tumulato in tale area.
In data 25 gennaio 2013, presentavo istanza al Comune … di “subentro – concessione e voltura” dell’area cimiteriale in argomento, chiedendo, inoltre, contestualmente, ai sensi della legge 241/90 e s.c.i.,, se su detta area cimiteriale fossero state prodotte altre istanze, i nominativi dei richiedenti ed i titoli abilitativi presentati;
In data 17 ottobre 2013, l’ufficio preposto alla trattazione della pratica in argomento, mi chiedeva di presentare copia dell’atto di concessione della titolarietà di tale area, che né io, né lo stesso Comune non siamo stati in grado di produrre (archivio distrutto in un incendio).
In data 27 maggio 2014, venivo informato che presso l’ufficio protocollo, era stata depositata una nuova istanza, da parte di un figlio di un cugino di mio padre d 1° grado, di subentro per la stessa area cimiteriale con allegati i sotto elencati atti:
1-copia della concessione cimiteriale, rilasciata al marito della zia di mio padre, datata 17 luglio 1943.
2-copia di scrittura privata “registrata”, in cui la zia di mio padre, erede della concessione cimiteriale, donava tutti i suoi beni, tra cui anche la concessione cimiteriale, al cugino di mio padre e, quindi, nipote della zia de quo.
Secondo voi:
a) è’ possibile che una concessione cimiteriale possa essere lasciata in eredità´??? essendo un bene demaniale???
b) Chi ha diritto a chiedere il subentro – voltura e concessione e a chi spetta?
c) Quale provvedimento potrebbe essere emesso dal comune?? ?
d) Cosa implica la sepoltura di mio padre (dal 1978) a questo punto???
e) Cosa devo fare???
Ettore
@marina sono un avvocato. Mi sto occupando di queste questioni legate ai cimiteri. Se vuoi contattami e vediamo se posso aiutarti fabrizio.tablet@gmail.com
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LikeDislikeIl fondatore del sepolcro è la zia. La tomba di famiglia (salvo il caso che venga dichiarata ereditaria esplicitamente) è riservata al fondatore e alla sua famiglia.
Il problema è che non c’è una definizione univoca della famiglia, per cui ci si deve rifare alla giurisprudenza, ovvero alle sentenze emesse dai giudici in passato, sempre che il regolamento di polizia mortuaria comunale non stabilisca altrimenti.
Qui le interpretazioni vanno dai parenti in linea diretta e relativi coniugi/conviventi fino ai parenti di VI grado, oltre il quale non esiste parentela secondo il Codice Civile, ma in questo caso sono esclusi i coniugi. Questa seconda interpretazione confonde la famiglia con la parentela e porta a paradossi, per cui avrebbero diritto di farsi seppellire anche i figli dei cugini dei genitori del fondatore, e siccome si va per premorienza, ovvero chi prima muore fra tutti gli aventi diritto prima viene sepolto…..
La linea diretta esclude anche i fratelli/sorelle del fondatore e loro discendenti (sono collaterali). I diretti sono genitori/figli e discendenti. Vedi anche la risposta a Eredità e jus sepulchri. Per i gradi di parentela vedi Gradi di parentela.
La Redazione ritiene che la interpretazione più corretta sia quella della linea diretta, peraltro quella più frequente (qualche volta comprende anche i soli fratelli/sorelle del fondatore), considerando che il fondatore fonda il sepolcro “sibi familiaque suae” ovvero per se e per la sua famiglia.
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LikeDislikeSalve. Mia zia, defunta,nubile,era proprietaria di una tomba (sei posti).Chi ha diritto ad accedervi, oltre a genitori, fratelli, sorelle e figli di questi ultimi ? Mariti e mogli di questi possono avere diritto, non essendo consanguinei ? Grazie. Saluti.
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LikeDislikeSalve, poichè il diritto sepolcrale è una materia studiata da pochi avvocati e ancor meno praticata, potreste indicarmi un avvocato esperto? Qui in Abruzzo..chi dice una cosa…chi ne dice un’altra…sta di fatto che dalla straragione (il Sindaco non aveva neanche il titolo per vendersi il mio lotto cimiteriale acquistato ad uso perpetuo) mi hanno fatto perdere la causa!!!
Cordialmente, Marina La Valle
a) Bisogna capirsi su che cosa si intende per concessione. Sopra un sepolcro si sommano una serie di diritti, i principali dei quali sono:
1) il diritto di farcisi seppellire
2) la proprietà immobiliare temporanea o perpetua del manufatto.
____1) Lo Jus sepulcri (“diritto alla sepoltura”) è acquisito per nascita nella famiglia di chi ha “fondato un sepolcro”; è un diritto non cedibile o ereditabile ma trasmesso Jure sanguinis (“per diritto di sangue”): ovviamente è esercitabile se vi è disponibilità di posto salma; è un diritto personale e deriva dal solo fatto o di essere componente della famiglia del fondatore.
____2) è una proprietà che può essere ereditata da chiunque; chi eredita non acquista automaticamente il diritto di farsi seppellire nella tomba.
Se per “concessione” si intende 2), una concessione cimiteriale non può essere lasciata in eredità, rimane al fondatore, tenendo presente che è una concessione di costruzione su terreno demaniale, ma il manufatto è privato fino alla scadenza e quindi può essere ereditato. Di nuovo si ricorda che in ogni caso la “proprietà immobiliare” della tomba non ha niente a che vedere con il diritto di farcisi seppellire, che spetta comunque ai famigliari del fondatore, indipendentemente dalla proprietà, salvo che per la tipologia “tombe ereditarie” (molto rara) dichiarate tali al momento della fondazione, con l’identificazione da parte del fondatore di chi ha diritto di farsi seppellire e di chi erediterà l’immobile tomba.
In realtà, la proprietà di per se comporta solamente l’obbligo della manutenzione e nient’altro.
b) Per richiedere il subentro o la voltura di una concessione cimiteriale, occorre sia previsto dal Vs. Regolamento comunale di Polizia mortuaria e/o previsto già a suo tempo dalla Concessione cimiteriale rilasciata. In genere subentrano i parenti più prossimi del fondatore (i figli). Il subentro è il semplice cambio di identificazione, nel fascicolo della tomba presso il Comune, del responsabile della manutenzione dell’immobile; rimangono titolari del diritto di sepoltura i famigliari del fondatore (o gli identificati al momento della fondazione).
Il diritto di sepoltura ha comunque effetti nei confronti della famiglia del fondatore del sepolcro fino ad estinzione della famiglia stessa (a seconda della interpretazione giurisprudenziale: o estinzione dei discendenti diretti o fino al 6° grado in linea retta e laterale di discendenza se non diversamente previsto in Regolamento comunale o sull’atto di concessione).
c) Il Comune non è tenuto a fare niente, ma è opportuno che si dotato di un buon Regolamento comunale di Polizia mortuaria con una adeguata articolazione della parte relativa alle Concessioni cimiteriali.
Se fosse previsto l’istituto del subentro il Comune dovrà sollecitare l’aggiornamento del registro delle concessioni dove non muterà il nome del concessionario originario del sepolcro ma aggiornerà gli attuali aventi titolo e loro familiari, e chiederà la nomina di un referente-subentrante.
d) La sepoltura di suo padre non implica niente o meglio implica che suo padre ha acquisito il diritto d’uso di quel posto salma per se e solo per se. Suo padre ha ottenuto questa possibilità di essere accolto in tale tomba a suo tempo e basta. Suggeriamo che Lei ed i suoi diretti familiari decidiate di estumulare Vs. padre. Se dall’estumulazione risulterà che il defunto sia già resto osseo, sarà collocato in una apposita cassetta per resti ossei e Voi lo potrete ricollocare nel loculo originario di provenienza in quanto diritto acquisito da Vs. padre.
Se il defunto dovesse risultare resto mortale, Vi suggeriamo di provvedere alla sua cremazione; anche l’urna cineraria, similmente alla cassetta resti ossei potrà essere collocata nel loculo originario di sepoltura.
In tale modo darete possibilità a nuovi defunti della famiglia originaria, di poter usufruire del posto salma dove venne tumulato Vs. padre, e il nuovo sepolto verrà accolto assieme a tali resti o tali ceneri.
e) Che fare? Ciò che abbiamo sopra suggerito: estumuli suo padre e lo ricollochi nel suo luogo di sepoltura. Partecipi con gli attuali aventi titolo, affinché la tomba possa mantenere decoro, efficienza e memoria. Ricordiamo che l’uso dei loculi liberi è per il primo che muore (diretto discendente della famiglia del concessionario originario); nulla a che fare il lascito ereditario ultimo (al figlio di un cugino di 1° grado di suo padre) così come nulla avrebbe dovuto determinare il primo lascito ereditario a favore della “zia paterna”: difatti le sepolture avrebbero dovuto, e comunque devono, proseguire Iure sanguinis, fino all’estinzione dell’originaria famiglia.
L’unica aggiunta è: dal matrimonio tra la zia di suo padre ed il concessionario nacquero figli?
Se sì allora la linea diretta di successione va in quella direzione e l’eredità della tomba lasciata a sua zia non poteva e non può prevaricare gli affini rispetto i discendenti diretti che quindi mantengono il diritto di sepoltura originario a prescindere dall’eredità.
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