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Chi deve essere in possesso delle chiavi delle cappelle?
Salve, Vi ringrazio per l’ottimo lavoro che fate, i preziosi consigli, ho un piccolo dubbio, chi deve avere le chiavi delle cappelle date in concessione.
Mi sembra di aver letto in qualche Vostro articolo che era obbligatorio che le tenesse anche il Comune, grazie
Comune di Tolfa (RM)
Il concessionario di una tomba di famiglia può rivolgersi a qualsiasi ditta per l’esecuzione dei lavori, purchè questi vengano eseguiti secondo le modalità richieste dalla normativa sia tecnica che di sicurezza sul cantiere, che eventualmente dal regolamento di polizia mortuaria, previa autorizzazione da parte del comune.
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LikeDislikeBuonasera, vivo a Roma ed ho la tomba di famiglia con genitori nonni e zii a Poggioreale. Ho necessità di sapere chi è autorizzato ad interventi di restauro delle tombe. C’è un elenco delle ditte autorizzate? dove si trova? Grazie per la coretese risposta perchè non vorrei incappare in personaggi disonesti
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LikeDislikeDa quello che viene comunicato sembra di capire che la madre e la zia siano discendenti del/dei fondatore/i del sepolcro e pertanto sono parenti di grado più prossimo della scrivente, discendente di una delle due pari grado.
Pertanto ha diritto di disporre la zia. Nel caso la situazione fosse diversa, si deve disporre delle informazioni relative.
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LikeDislikeChiedo un consiglio cortesemente
nella cappella di famiglia situata a Noto è sepolta la madre della sottoscritta . La cappella appartiene a due famiglie e la signora zia parente ha voluto e imposto che la cappella fosse sempre aperta nonostante la porta di accesso. La sottoscritta era stata avvertita dai custodi del cimitero che rubano tutto e ci sono furti nel cimitero di Noto perciò da quel momento la sottoscritta ha chiesto di chiudere a chiave la porta consegnando i duplicati ai parenti e depositando la chiave anche nella cassetta del cimitero con targhetta dei nomi della famiglia. Inoltre accede alla cappella una signora che pulisce (pagata dalla sottoscritta) che invia foto fiori tramite WA ogni 10 15 giorni e compie pulizie !La zia sorella
della madre defunta ) si è ribellata poiché ha trovato la porta chiusa a chiave pur sapendo che la sottoscritta aveva consegnato la chiave e riferendo ai aprenti che avrebbe fatto cambiare la serratura. Non solo questo è sconcertante ma soprattutto perché la sottoscritta ha lasciato all’interno della cappella oggetti ricordo dove in particolare un oggetto ( memoria scritta dalla sottoscritta firmata dai figli) è stato rubato! Come agire visto che è stato riferito che la cappella appartiene alla famiglia che ha versato quote per erigerla! Grazie se rispondete
Richiamiamo il DPR 285/1990 e precisamente gli artt. 51, 52 e 53.
Le operazioni proprie di “servizio cimiteriale” (come l’inumazione, l’esumazione, la tumulazione, l’estumulazione, la traslazione, ecc.) sono operazioni eseguibili solo dal Comune, intendendo dire che sono in capo ad esso, quindi operativamente da parte degli addetti cimiteriali, che possono essere sia personale comunale che personale della ditta a cui è stato affidato il servizio cimiteriale (esternalizzazione).
Inoltre la custodia dei cimiteri è affidata per legge al sindaco, che delega un responsabile.
Pertanto, per poter ottemperare agli obblighi di istituto:
A) di vigilanza e custodia (ricognizioni per verificare che non vi siano state situazioni di vilipendio di cadavere, verifiche stato di manutenzione della tomba, conoscenza di chi può accedere ai feretri, ovvero ha le chiavi ecc…)
B) di sepoltura delle salme (l’eventuale sopralluogo, preparazione della tomba, come l’apertura di pietra tombale o rimozione di lapidi ecc…),
è necessario che le chiavi della “cappella” siano nella disponibilità del suddetto Responsabile della custodia cimiteriale o del Custode cimiteriale senza dover dipendere dai concessionari.
E’ opportuno che assieme all’archivio delle Concessioni cimiteriali, vi sia l’archivio delle “chiavi” dei sepolcri privati quando questi fossero protetti da porte o cancelli dotati di lucchetti o serrature.
A riguardo si suggerisce che all’atto della consegna di copia delle suddette chiavi, oltre alla prova del loro funzionamento, sia eseguita una ricognizione, assieme al Concessionario del vano della tomba e redatto un verbale da sottoscrivere sullo stato del vano stesso e una declaratoria di oggetti eventualmente presenti e di quali si declina ogni responsabilità.
Difatti occorre anche conoscere se le chiavi della tomba fossero in possesso anche da parte di altre persone (es. fioraio o società di servizi per pulizia periodica o ditta che periodicamente cura il mantenimento e rimozione o montaggio lapidi, ecc.), per poter garantire il controllo di “custodia” e conoscere quanti altri hanno la possibilità di accesso alla stessa.
Poiché non risulta nei testi legislativi un esplicito obbligo di deposito delle chiavi da parte del concessionario, conviene inserire questo obbligo nel regolamento di polizia mortuaria.
Al riguardo si citano come esempio due Regolamenti comunali di Polizia mortuaria che hanno specificatamente normato tale aspetto.
Comune di Bergamo
estratto dal REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI (Approvato dal C.C. con Del. N.14 del 30/01/2012)
Art. 46 – Consegna delle chiavi delle cappelle
1. I concessionari di cappelle sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi dei cancelli e delle porte di ingresso alle sepolture presso la direzione del cimitero; il responsabile del cimitero o suo delegato, può accedere alle cappelle private in qualunque momento per ispezioni ed altre esigenze di servizio.
Art. 82 – Guardiani esumatori.
1. Sono compiti specifici dei guardiani esumatori:
… omissis …
d) tenere in custodia le chiavi dell’ingresso del cimitero, del tempio crematorio, delle cappelle, degli uffici e magazzini, della camera mortuaria e della sala delle autopsie, del deposito di osservazione, dell’obitorio e di ogni luogo chiuso che si trovi nel cimitero stesso;
… omissis …
Comune di Parma
estratto dal REGOLAMENTO PER I SERVIZI E IL PERSONALE DEI CIMITERI (Approvato dal C.C. con atto n. 409 del 16/04/1970 e con atto n. 707 del 29/07/1971, controllato senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo in seduta del 09/07/1971 con n. 6060/684 e seduta del 31/08/1971 con numero 8842/3499 e successive modifiche: Deliberazione di C.C. n. 9/40 del 05/02/1997; Deliberazione di C.C. n. 228/23 del 19/10/1998; Deliberazione C.C. n. 103/39 del 28/04/2003 e Deliberazione del C.C. n. 32 del 25/02/2005)
ART. 9 – Custode del cimitero urbano
Il custode del cimitero urbano riceve in consegna i feretri che vengono trasportati al cimitero accompagnati dai documenti dovuti. Inoltre:
… omissis …
– tiene in consegna le chiavi delle cappelle e in custodia quelle del cimitero e di ogni altro luogo chiuso del cimitero stesso;
… omissis …
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