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Esumazione ordinaria
Vorrei sapere se, in occasione di esumazione ordinaria, possa essere eseguito un rifascio per traslare la salma dalla vecchia bara in legno in una nuova bara per tumulazione in cappella privata. Vorrei anche sapere se possa ingaggiare io una squadra di operatori per eseguire le operazioni di esumazione al posto degli operatori del cimitero, altamente senza il minimo senso del rispetto.
Privato
Non è possibile.
NEL CASO DI RESTI INCONSUNTI
per gli effetti del DPR 254/2003 il Resto Mortale proveniente dal Campo di esumazione ordinaria può essere reinumato:
a) in campo speciale degli inconsunti per 5 anni impiegando un contenitore idoneo alla ripresa della mineralizzazione det Resti (quindi cassa in legno semplice o cassa in cellulosa);
b) in campo speciale inconsunti per 2 anni impiegando appositi enzimi che velocizzano il riavvio dei fenomeni di scheletrizzazione del Resto; dovrà farsi uso sempre di cassa in semplice legno o in cellulosa; la differenza tra a) e b) sta nei disposti ASL sul tipo di enzimi idonei da impiegare e dal costo che ovviamente è maggiore per il familiare nel caso b).
Dal 2001 la inumazione e la esumazione sono OPERAZIONI a pagamento tramite tariffa cimiteriale che deve essere concepita e dimensionata secondo i principi dell’art. 117 del D.lgs 267/2000 e cioè deve ricomprendere tutte le effettive spese complessive che il Comune sostiene per quella operazione.
c) potrà provvedere anche alla cremazione del Resto Mortale facendo provvedere alla collocazione del Resto in cassa di semplice legno o cellulosa; le Ceneri potrà collocarle in Ossarini o Cinerari oppure in Loculo di Sua disponibilità nello stesso Cimitero o in altro Cimitero anche di altro Comune.
NEL CASO DI COMPLETA MINERALIZZAZIONE, ovvero a scheletrizzazione avvenuta, i Resti Ossei raccolti potranno essere collocati nell’apposita cassetta in ZINCO (no lamiera zincata), opportunamente sigillata e questa potrà essere collocata in un ossarino o all’interno di un loculo che Lei ha in concessione sia in Quel Cimitero o in un altro Cimitero anche di altro Comune, sempre che questa ultima opzione (loculo) non sia vietata dal regolamento di PM del Comune interessato.
Il Comune non può non Sovrintendere alle operazioni anche perchè queste devono essere autorizzate e un addetto deve verificare che si svolgano secondo le condizioni stabilite dal DPR 285/1990, dalle Circolari ministeriali emesse e in particolare secondo i dettami della ASL competente.
Per maggiori informazioni si veda la risposta completa