Tombe di famiglia – manutenzione – a chi spetta
La mia famiglia possiede una cappella a Palmi (89015) costruita da mio nonno negli anni inizio 70 nella cappella sono tumulati:
Nonno e Nonna (proprietari iniziali)
figlia A
figlia della figlia A
figlio della figlia A
genero della figlia A
figlio B (fatta arrivare dall’Australia imbalsamato e incorruttibile per anni) figlio C marito della figlia D genero della figlia D (la figlia D e vivente) il quesito:
questa cappella richiede manutenzione, chi deve pagare la fattura dei lavori di manutenzione ?
con che quote si ripartisce tra gli eredi il costo di questi lavori ?
chi e il responsabile della cappella e tenuto a trattare con la ditta appaltatrice ?
se gli eredi del figlio B residenti in Australia ignorano la richiesta di contribuire alle spese, come comportarsi ?
Privato
Una tomba di famiglia è per certi versi analoga ad un condominio, in cui gli eredi/titolari della concessione sono i condomini, il loro rappresentante verso il comune l’amministratore e i defunti gli inquilini.
Pertanto se si comincia a parlare di vie legali bisogna mettere in conto che devono essere rispettate delle procedure, a partire dal fatto che la decisione di fare i lavori di ristrutturazione devono essere decisi formalmente dall’assemblea dei condomini, il preventivo approvato ecc…
Con una particolarità: se la ristrutturazione è chiesta dal Comune per pericolo alla pubblica incolumità o per decoro o per questioni di igiene (odori, fuoruscita di liquidi), gli interventi sono obbligatori pena la perdita della concessione e passaggio della tomba al Comune, il quale se dovesse provvedere lui, si può rivalere in solido, ovvero può chiedere il pagamento anche ad uno solo degli eredi.
Si tenga presente che se gli australiani rinunciano sia all’eredità che al diritto di farsi seppellire loro e discendenti nella tomba con atto notarile, dal momento della comunicazione agli altri eredi, cessa ogni obbligo di manutenzione per loro e comunque il fratello B non può essere rimosso senza il loro assenso.
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altra informazione:
se gli eredi del “figlio B” tumulato nella cappella di famiglia, residenti in Australia si rifiutano di corrispondere le spese di manutenzione,
gli eredi che contribuiscono e integrano la quota mancante degli australiani,
si possono rifare delle spese della manutenzione della cappella su dei beni immobili lasciati dagli australiani in italia ???
(pignorare a recupero credito quote di bene immobile)
Il fondatore (1) fonda una tomba per sé e per la sua famiglia.
Se non diversamente stabilito dal regolamento di polizia mortuaria comunale, hanno in genere diritto a farcisi seppellire i discendenti e coniugi/conviventi degli stessi.
Questo diritto prescinde sia dalla titolarietà della concessione che dalla proprietà.
Il diritto si attua per premorienza, ovvero chi prima muore prima viene sepolto fra tutti gli aventi diritto.
La manutenzione spetta ai titolari/eredi ed è indipendente da chi vi sia sepolto.
La movimentazione delle spoglie mortali spetta in primis al consorte/convivente e in secundis ai parenti di grado più vicino del defunto, indipendentemente da qualsiasi altra condizione (2).
Pertanto:
a) la manutenzione spetta ai figli dei nonni, se sono solo A B C D, spese un quarto a testa, in quanto eredi/subentranti nella concessione.
Nel caso uno dei figli fosse defunto, la sua parte viene sostenuta dai suoi figli in solido, e così via.
Nel caso di estinzione del ramo di uno dei figli, l’aliquota totale va divisa fra i figli superstiti pari livello
b) strano che il comune non abbia chiesto chi dei figli dei nonni che sono subentrati nella concessione rappresenti tutti; in ogni caso vi dovete accordare perchè uno dei figli rappresenti la famiglia nei rapporti con terzi e sia autorizzato a parlare in nome e per conto di tutti. Questi tratterà con le ditte interessate
c) temo che ci siano poche possibilità che gli australiani paghino la loro parte; in questo caso l’importo relativo va ripartito fra i figli superstiti A C D in parti uguali.
d) per potersi sottrarre all’obbligo della manutenzione, si può rinunciare all’eredità e contemporaneamente ad diritto di sepoltura nella tomba per sé e i propri discendenti con atto notarile in favore degli altri eredi. Atto da portare a conoscenza sia degli altri aventi titolo che del Comune, perché possa vigilare che il rinunciatario e i suoi discendenti non possano essere sepolti nella tomba.
(1) salvo il caso di tombe ereditarie, raro
(2) il genero della figlia D, ad esempio, per poterlo spostare bisogna avere il consenso della moglie/convivente o qualora defunta o divorziata/non più convivente, dei suoi figli unanimi. Se non ci fossero neanche i figli, il suo parente più prossimo, genitore, fratello…
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