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Chi autorizza i trasferimenti di resti mortali?
Chi rilascia l’autorizzazione al trasporto di resti mortali che vengono (inumati/estumulati) (ordinarie o straordinarie) da un comune ad un altro comune? Ed all’interno dello stesso cimitero? Lo stato civile o l’ufficio dei servizi cimiteriali?
È necessario un’autorizzazione dell’Asp competente?
Potrei anche avere i riferimenti normativi?
Comune di San Giovanni La Punta (CT)
L’autorizzazione di trasporto funebre fuori dal cimitero di sepoltura per destinazione ad altro cimitero del Comune o di altro Comune oppure ancora per il crematorio, di Resti mortali provenienti da:
– esecuzione di esumazioni ordinarie ai sensi dell’art. 82 e straordinarie ai sensi dell’art. 83 del DPR 285/1990 e come previsto dall’art. 3 del DPR 254/2003,
– esecuzione di estumulazioni ordinarie e/o straordinarie ai sensi dell’art. 86 del DPR 285/1990 e come previsto dall’art. 3 del DPR 254/2003,
è rilasciata dal Sindaco, da intendersi da parte del Dirigente o del Responsabile del servizio delegato, ai sensi dell’art.109 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali D.lgs.267/2000.
L’autorizzazione è redatta ai sensi di quanto disposto dagli Artt.24 e 34 del DPR 285/1990.
Quindi si tratta di individuare quale dirigente è stato delegato dal Sindaco; dirigente che si avvarrà dal personale di cui è responsabile.
Si fa presente che il permesso di sepoltura è rilasciato dall’Ufficiale di Stato Civile, per cui se ha lui la delega anche per i trasporti si ha probabilmente una migliore integrazione.
L’autorizzazione al trasporto dei Resti mortali è soggetta ai medesimi procedimenti che regolano il trasporto di cadavere, solo che non trovano applicazione le cautele di carattere igienico-sanitario come leggasi nella risoluzione del Ministero della Salute del 23/3/2004(1).
il decreto di trasporto redatto ai sensi dell’Art. 24 comma 2 del DPR 285/1990 è comunicato al Comune di destinazione in cui è collocato il cimitero di sepoltura.
Differentemente, per i trasferimenti di Resti mortali da svolgere internamente al cimitero, questa è attività cimiteriale, svolta dagli addetti cimiteriali sotto autorizzazione e controllo da parte del Responsabile del Cimitero, con obbligo di annotazione dell’operazione svolta sul Registro cimiteriale ai sensi dell’Art. 52 del DPR 285/1990.
(1) Risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004
Quesito sulle procedure e sulle caratteristiche dei contenitori per il trasporto di resti mortali
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Per quel che concerne la procedura più corretta per il trattamento e confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione, si considerano valide le norme dettate per il trattamento dei resti mortali provenienti da esumazione.
Nel caso non sussistano motivi ostativi di natura igienico-sanitaria, per il trasporto di resto mortale è sufficiente l’uso di contenitore di materiale biodegradabile (inumazione) o facilmente combustibile (cremazione). Il contenitore di resti mortali deve avere caratteristiche di spessore e forma capaci di contenere un resto mortale, di sottrarlo alla vista esterna e di sostenere il peso. Il contenitore di resti mortali, all’esterno deve riportare nome cognome, data di nascita e di morte.
Nel caso in cui la competente autorità di vigilanza (A.U.S.L. o Comune in funzione delle specifiche normative regionali o locali) abbia rilevato la presenza di parti molli, è d’obbligo per il trasporto dei resti mortali, l’uso di feretri aventi le caratteristiche analoghe a quelle per il trasporto di cadavere.
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