Esumazioni – estumulazioni: chi paga le spese, compreso eventuale cremazione resti?
In caso di esumazioni ordinarie o estumulazioni ordinarie – intese dopo 20 anni dalla tumulazione e comunque a scadenza della sepoltura – è possibile assumere a carico del Comune le varie spese, cremazione inclusa, in caso di disinteresse permanente o irreperibilità dei familiari?
L’art. 5 della Legge 130/2001 integra la Legge 26/2001 o vi è discrasia fra le due norme?
Che tipo di ordinanza va pubblicata se si intendono cremare gli inconsunti anche in assenza di assenso dei parenti disinteressati o irreperibili?
Comune di Cavarzere (VE)
Dal punto di vista operativo, ovviamente nel caso di estumulazione a scadenza concessione, si procede come con tutte le operazioni di estumazione ordinaria: elenco degli estumulandi portato a conoscenza dei parenti, anche con affissioni per congruo periodo in cimitero (alcuni mesi, preferibilmente includendo novembre), avviso all’ ASL, con data delle operazioni, ed esecuzione delle stesse.
Nel caso di assenza di parenti occorre dimostrare di aver fatto una ricerca degli stessi e che questa non ha dato esito. In questo caso l’importo delle operazioni va messo in negativo dentro la voce di bilancio servizi cimiteriali, ampliamente coperto con la tariffa di riconcessione del loculo liberatosi.
In caso di estumulazione di salma senza parenti, il Comune come può procedere al riguardo?
Può effettuare il servizio a proprie spese?
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LikeDislikePer l’inumazione l’occupazione del posto salma per 10 anni è garantita e gratuita in quanto il cimitero è Servizio pubblico (ed è opera di urbanizzazione primaria): non sono gratuite le operazioni cimiteriali connesse.
Indigenza
Salvo dimostrati casi di indigenza (ISEE) tutte le operazioni cimiteriali, comprese quelle relative alle inumazioni vanno remunerate a tariffa cimiteriale che copra almeno i costi ex art. 117 del T.U. Enti Locali D. Lgs. 267/2000.
Eventuali operazioni causa indigenza (possibili solo nel caso di inumazioni) vanno messe in entrata al servizio cimiteriale e in uscita nella voce di bilancio assistenza sociale.
Disinteresse
Il DPR 285/1990 prevede che prima dello scadere dell’anno siano pubblicati gli elenchi delle esumazioni ordinarie e delle estumulazioni ordinarie da farsi l’anno successivo secondo i periodi indicati per lo svolgimento idoneo di tali operazioni.
Occorre quindi svolgere la ricognizione ed il rintraccio dei familiari, avvisarli della Campagna esumativa ordinaria o della Estumulazione ordinaria che verrà svolta ed inoltrare loro l’esatta quantificazione delle spese che dovranno essere e pagare. Avviso agli stessi che in caso di mancata riscossione entro il tempo indicato il Comune procederà a porre a ruolo tali pagamenti: attenzione che le società di riscossione di tali crediti ora operano direttamente con gli Istituti di credito in cui i “creditori” risultano possedere un Conto Corrente e la “Banca” è obbligata a pagare il credito entro il tempo massimo indicato anche se il proprio cliente fosse dissenziente.
Abbandono
Salvo rintracciare ove possibile gli aventi titolo come nel caso di disinteresse, si devono fare ripetuti accertamenti ed apposizioni di avvisi sulla sepoltura e sulle bacheche comunali e del Cimitero per un congruo periodo di tempo (che ricomprenda almeno un periodo della ricorreza “dei morti”); prima di avviare la procedura di abbandono.
Recupero crediti
Il mancato recupero, o tentativo di recupero dei costi delle operazioni, nei casi dovuti, configura il danno erariale.
Prima di tutto bisogna verificare che nel regolamento, tariffario e/o nel testo della concessione:
a. nel caso di tumulazioni, sia chiaro che le spese di estumulazione sono a carico del concessionario o subentrante
i. o facendole pagare al momento della concessione aumentando la tariffa
ii. o al momento della estumulazione
b. nel caso di esumazioni sia chiaro che le spese relative sono a carico dei parenti di grado più vicino; in primis coniuge/convivente more uxorio e poi figli-genitori e poi secondo grado di parentela.
In ogni caso, se gli aventi titolo non pagano per disinteresse ci si puo’ rivalere:
a. sulla eredita’ del defunto,
b. sul concessionario o subentrante, e se non esistente o reperibile, su uno qualsiasi dei parenti pari grado più vicini, visto che rispondono in solido, anche mettendo a ruolo l’importo.
Nel caso di irreperibilità occorre dimostrare di aver fatto una ricerca degli aventi titolo e che questa non ha dato esito. In questo caso l’importo delle operazioni va messo in negativo dentro la voce di bilancio servizi cimiteriali.
Ordinanza e Regolamento
Nel caso si voglia cremare i resti: si può agire (una tantum) con Ordinanza del Sindaco anche per mettere a punto la procedura ma si invita ad inserire nel Vs. regolamento l’articolo che prevede che in caso di disinteresse o irreperibilità, a scadenza della concessione si procederà d’ufficio alla cremazione dei resti mortali, riservandosi la possibilità di recupero degli importi spesi sugli aventi titolo ove individuati, previo poter dimostrare:
a. nel caso di irreperibilita’, di aver fatto una indagine per identificare i soggetti
b. nel caso di disinteresse, di aver comunicato agli interessati l’intenzione del comune o aver chiesto una dichiarazione in merito
Per quanto riguarda i costi, si tenga presente che le operazioni di estumulazione, eventuale riposizionamento dei resti in cassa di cartone, fornitura della croce, inumazione in campo inconsunti, esumazione dal campo inconsunti, sono operazioni che sarebbero nel caso di irreperibilità a carico del comune, per non parlare del costo di esproprio del terreno per campi inconsunti, e pertanto non si ravvisano oneri maggiori nel caso di cremazione dei resti e successivo versamento in cinerario comune rispetto alla inumazione in campo inconsunti.
E’ una procedura gia’ attuata da altri comuni nei casi di irreperibilità o dichiarazione di nulla osta da parte dei parenti più prossimi all’unanimità, specie se non c’e’ spazio per il campo inconsunti.
Si consiglia di inserire nel regolamento anche:
– chi sono i familiari del concessionario
Esempio: coniuge o convivente more uxorio, ascendenti e discendenti diretti e relativi coniugi
– che per le tumulazioni in caso di morte del concessionario gli aventi titolo si devono notificare entro 1 anno come subentranti firmando il cambio di intestazione della concessione (voltura); in caso contrario la concessione decade. In questo modo si identificano gli aventi titolo – familiari,
portando a conoscenza degli attuali aventi titolo la specifica.
Si tenga presente che ai fini delle decisioni sui resti possono decidere in primis il coniuge e poi i parenti di grado piu’ prossimo (figli – genitori) a maggioranza, ma in caso di cremazione devono essere concordi all’unanimità.
SINTESI
– Bisogna aggiornare il Rwgolamento di polizia mortuaria
– Dovete seguire le procedure prescritte
– Bisogna dimostrare di aver fatto il possibile per il recupero crediti
in caso contrario qualcuno deve rispondere di danno erariale.
Fonti normative
Discrasia sulle fonti normative L. 130/2001 (in vigore dal maggio 2001) e L. 26/2001 (in vigore dal marzo 2001): concerto o integrazione tra le due leggi.
La legge 130/2001 è norma sulla cremazione ed a tal riguardo completa il disposto della L. 26/2001 (1) che, come è noto, ha assunto l’onere di decretare che solo l’occupazione garantita della sepoltura in terra dei famosi almeno mq. 3,71 è garantita a tutti i cittadini residenti di quel comune per 10 anni è gratuita, in quanto il Cimitero è stato chiarito essere “opera di urbanizzazione primaria” (ed il che ricomprende che il campo di sepoltura oltre ad essere riservato alla sepoltura di tutti i cittadini residenti che chiedessero l’inumazione, sarà sempre gestito e mantenuto in opportune condizioni per il pubblico decoro e per l’accessibilità con le dotazione di servizi necessari (raccolta rifiuti, acqua corrente, garanzia della pietas verso i defunti, sfalci delle superfici inerbite, controlli e vigilanza garantiti, ecc.) (2) RENDENDO SOLO A TARIFFA LE OPERAZIONI DI SCAVO FOSSA, CALO BARA, CHIUSURA DELLA SEPOLTURA E FORMAZIONE DEL CUMULO DI TERRA CON APPOSIZIONE DEL CIPPO CHE QUEST’ULTIMO RIENTRA TRA LE OPERAZIONI GRATUITE GARANTITE.
NOTE:
(1) Legge quale “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali” quindi con disposti miranti varie tematiche della P.A. locale.
(2) Ai sensi dell’art. 26 bis D.L. 415/1989 convertito dalla legge 38/1990, alle opere d’urbanizzazione primaria sono equiparati gli impianti cimiteriali ed al comma 1 di tale legge è scritto “Gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Al successivo comma 2 è inoltre precisato: “Ai fini dell’applicazione della norma di cui al comma 1 si considerano impianti cimiteriali le opere ed i servizi indicati all’articolo 54 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni”.
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