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Salma in deposito provvisorio da 12 anni; che si fa?
Abbiamo una salma abbandonata presso la Camera Mortuaria del Cimitero Comunale da circa 12 anni.
Gli eredi non riescono a mettersi d’accordo per la sepoltura.
Essendo trascorsi 12 anni in cui la salma si trova presso il deposito, vorremmo procedere alla sepoltura per motivi igienico sanitari.
Quali sono gli adempimenti inerenti l’abbandono della salma?
Comune di Tivoli (RM)
Dodici anni fa veniva fatta richiesta, da parte dei parenti, di “deposito provvisorio” della salma della defunta madre (1) in quanto gli stessi familiari non avevano deciso in tempo dove effettuare la tumulazione, se in loculo da richiedere in concessione, oppure in uno dei loculi disponibili già in concessione a parenti prossimi.
La suddetta defunta madre si trova ancora oggi tumulata in uno dei loculi ad uso di “deposito temporaneo” che il Comune ha realizzato e gestisce per fare fronte alle varie richieste sia in occasione di seppellimenti (es.: in attesa di completamento lavori di ristrutturazione tombe o di costruzione di nuovi loculi) che in occasione di trasferimenti (es.: per il trasferimento in altri comuni) o altre necessità.
Sono casi che normalmente possono accedere nei cimiteri italiani.
Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria vigente prevede che:
1 – art. 34 “… La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l’ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati fino ad un totale di 48 mesi. …”;
2 – art. 34 “…Scaduto il termine senza che l’interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro della definitiva estumulazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. …”;
3 – art. 58 “…Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo coma dell’Art. 53 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall’Art. 69 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di stipulazione del contratto pena la decadenza. …”.
Quindi il Comune sotto l’aspetto normativo è sufficientemente attrezzato.
Si sarebbe dovuto procedere entro i primi 48 mesi all’inoltro della diffida ai familiari della defunta madre, precisando che il Comune avrebbe provveduto alla sepoltura in terra del feretro dal deposito provvisorio occupato, per un periodo ordinario di 10 anni, a spese dei familiari stessi, vista l’inerzia degli stessi a trovare la collocazione definitiva alla salma.
Trascorsi 12 anni dal primo seppellimento, operare oggi, di fatto, è cosa più complessa in quanto diversi sono gli scenari e le correlate ipotesi di intervento. Di seguito proveremo ad illustrarne due, tra loro alternative.
Prima occorre però fare una ulteriore precisazione in quanto il Quesito proposto parla di “salma abbandonata”. Il DPR 285/1990 all’art. 63 parla di sepolture abbandonate nei cimiteri, puntualmente richiamato anche dal Regolamento comunale: ma non possiamo ricorrere a tale norma. Difatti il “deposito temporaneo”, come è stato regolamentato dal comune, prevede un controllo della sepoltura da parte del Comune stesso, ad esempio per riscuotere la tariffa in caso di prolungamento della permanenza provvisoria del Defunto: quindi vi è un monitoraggio costante. In questo caso non si tratta di “salma abbandonata” ma di “disinteresse sulla sepoltura” da parte dei parenti della defunta, per il cui caso è previsto un procedimento con tanto di indicazione delle risorse economiche sulle quali imputare la spesa da sostenere.
A) Prima soluzione, da operare subito, è la messa in opera degli adempimenti già previsti dal Regolamento comunale vigente e cioè svolgere l’estumulazione straordinaria e l’inumazione del cadavere per 10 anni in Campo comune del Cimitero, previa emissione di Ordinanza del Sindaco che evidenzi l’urgenza del provvedimento, gli aspetti salienti gravi di natura Igienico-Sanitaria nel mantenere la salma in un “deposito provvisorio” e gli aspetti di natura pubblica incolumità alla luce della necessità di mantenere pronti-disponibili questi loculi “tampone”, particolarmente utili in periodi di emergenze sanitarie.
L’Ordinanza deve essere corredata dal parere dell’ASL competente per territorio alla quale sottoporre anche il piano tecnico di azione per eseguire l’estumulazione straordinaria e la inumazione di feretro; difatti il feretro è stato confezionato per la tumulazione, quindi con doppia cassa di cui una in zinco e non per la inumazione. Pertanto occorrerà aprire il feretro, dissaldare e rimuovere il coperchio, eseguire intagli interni ecc.. Sarà necessario quantificare esattamente i costi che occorrerà sostenere e verificare se questi risulteranno totalmente, parzialmente o per nulla coperti dalle tariffe riscosse o non riscosse per il deposito temporaneo effettuato (vedi nota 3 in calce).
L’Ordinanza sarà pubblicata sull’Albo pretorio ed all’ingresso di ogni cimitero in modo da dimostrare che si è data pubblicità all’operazione al fine di poter informare i familiari della defunta nel caso risultassero a tutt’oggi sconosciuti perché magari non vennero trascritti sui registri cimiteriali. Se conosciuti basta una comunicazione diretta, per PEC o raccomandata (a tutti gli interessati), in modo che se lo desiderano possono assistere all’operazione.
B) Seconda soluzione. Valutare se possa convenire, sotto l’aspetto economico per il Comune, quindi rispetto la soluzione precedente, di mantenere nel “Deposito provvisorio” il feretro della defunta per i rimanenti 10/8 anni circa di sepoltura al fine di compiere il ciclo di 20 anni di tumulazione come disposto dal DPR 254/2003, al fine di ritrovarsi ad eseguire non più una estumulazione straordinaria di cadavere e suo trasferimento in terra per 10 anni ma eseguendo una Estumulazione Ordinaria dalla quale l’eventuale Resto Mortale, nel caso di continua “latitanza” da parte dei familiari, il Comune potrà operare d’Ufficio alla cremazione di tali Resti Mortali della Defunta ed conseguentemente ricoverarli in dispersione presso il Cinerario comune del Cimitero.
Probabilmente, fatti i conti, questa operazione dovrebbe riuscire a contenere sia i costi economici che tempo ed energie necessarie per eseguire le operazioni articolate di cui al punto A).
E’ indubbio che contestualmente alla disposizione amministrativa da attuarsi sia che si preferisca la Soluzione A o la Soluzione B, non può prescindere che l’Ufficio cimiteriale in condivisione con l’Ufficio d’anagrafe operino una efficace ricerca dei familiari della Defunta al fine di poter imputare i costi:
– sia della permanenza in “Deposito temporaneo” della Salma (che a questo punto con apposito atto amministrativo, anche se postumo, si potrebbe trasformare la riscossione della tariffa del Deposito provvisorio in tariffa per la concessione di loculo per una permanenza di salma massimo di anni 20 sulla scorta della eccezionalità di quanto avvenuto);
– sia delle spese che comunque il Comune ha sostenuto in questo tempo come la ricerca anagrafica e la manutenzione ordinaria della sepoltura, avendo accertato il disinteressamento dei diretti familiari.
Questo grave comportamento dei familiari nei confronti della defunta, una volta rintracciati, dovrebbe anche estendersi ad una verifica sullo stato di rilascio di concessioni cimiteriali a tali soggetti.
Difatti sarebbe cosa grave se si dovesse riscontrare che tali familiari erano già concessionari di Tomba di Famiglia con posti salma disponibili (tanto più all’epoca del decesso della salma in argomento) o di loculi in colombario. Una ricerca facilmente eseguibile attraverso il sistema informativo cimiteriale (tramite il/un gestionale cimiteriale oggi molto diffusi), spesso chiamato “Catasto cimiteriale”.
Difatti oggi alla luce della disciplina normativa nazionale in materia cimiteriale ed in materia di Enti pubblici è sempre più responsabilizza la figura del Responsabile (funzionario/istruttore comunale) come “Servizio di custodia” (ex DPR 285/1990) (vedi nota 4 in calce)
NOTE
(1) ai sensi dell’art. 34 del Regolamento comunale
(2) approvato nel 1993 ed aggiornato nel 2012
(3) Le operazioni da svolgere sono:
a- estumulazione straordinaria della quale curare il procedimento assieme ASL,
b- demolizione chiusura loculo + smaltimento macerie,
c- igienizzazione loculo,
d- apertura e poi ri-chiusura del feretro per rimozione del coperchio metallico ed intagli alla cassa in zinco,
e- trasporto del feretro al bordo fossa,
f- scavo fossa inumazione,
g- inumazione,
h- chiusura fossa e formazione cumulo.
(4) SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA ex art. 52, comma1 del DPR 285/1990 e l’art. 17 comma1 del DPR 254/2003. In base a quanto previsto dalla circolare Ministero Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 è da intendersi per “Custodia” la custodia amministrativa, ovverosia la presenza delle registrazioni di entrata e uscita di cadaveri, resti mortali, ceneri ed ossa, come le traslazioni da sepoltura a sepoltura. I registri di cui all’art. 52 comma2 del DPR 285/1990 sono il ruolo ideale dove annotare anche tutto (anche ad es. gli spostamenti delle urne cinerarie per effetto di affido personale). Il Responsabile del servizio di custodia è tenuto anche alla segnalazione di comportamenti nell’attività cimiteriale che costituiscano reato (es. agli artt. 410 e 411 del Codice Penale) o di illecito amministrativo (es. agli art. 87 DPR 285/1990). Spetta poi al responsabile del servizio di custodia la segnalazione all’autorità competente (ASL o Comune secondo la legislazione locale) di eventuali confezionamenti errati (materiali, spessori degli stessi, mancanza della doppia cassa o presenza della stessa quando non richiesta) del feretro.
È l’ufficio del gestore del cimitero che ha potestà nel procedimento di individuazione dei familiari. Difatti tale Ufficio deve assicurare la riscossione degli oneri dell’inumazione, esumazione, estumulazione e cremazione, il cui inadempimento determina responsabilità patrimoniale ai sensi dell’art. 93 del D.lgs 267/2000, avendo la possibilità di individuare velocemente (sempre che il Cimitero fosse organizzato e gestito con un programma informatico gestionale specifico) chi può disporre dette operazioni, ovviamente avendone diritto.
Si può vedere in proposito anche l’articolo svolto in materia dal dott. Sereno Scolaro che è leggibile al seguente link: https://www.funerali.org/dottrina/il-responsabile-del-servizio-di-custodia-dei-cimiteri-60960.html