1
Requisiti professionali per partecipare a una gara di appalto per gestione servizi cimiteriali
Nel comune dove lavoro stiamo preparando una gara d’appalto per la gestione del cimitero. Ai sensi dell’art.83 codice appalti si può indicare tra i requisiti professionali richiesti di possedere la qualifica di necroforo?
Comune (Sud Sardegna)
I requisiti di partecipazione sono prescritti dalla legge o richiesti dalla stazione appaltante nel bando di gara con cui i concorrenti dimostrano di possedere la capacità di eseguire correttamente l’opera (lavoro) o la fornitura o il servizio oggetto dell’appalto.
Distinguiamo i requisiti di partecipazione in:
– I requisiti di ordine generale = affidabilità morale e professionale del concorrente e (vedi artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016).
– I requisiti di ordine speciale = esperienza e capacità professionale “concreta” del concorrente a svolgere l’appalto, sul piano sia economico che tecnico (vedi art. 80 del D.Lgs 50/2016 e seguenti).
La loro previsione nel bando di gara rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, purché nel limite della pertinenza alle caratteristiche dell’appalto.
I requisiti di partecipazione alle gare d’appalto, sia generali che speciali, devono essere posseduti dai concorrenti (cfr. ex multis, Cons. Stato n. 6487/2012):
• alla data di scadenza del bando,
• alla data di verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante,
• alla data dell’aggiudicazione
Il possesso dei requisiti non rileva invece al momento della stipulazione del contratto.
Nel Capitolato Speciale d’Appalto si possono precisare i dettagli dei SERVIZI richiesti e quindi introdurre peculiarità di servizio da svolgersi secondo specifiche da descrivere e quindi evidenziando che le mansioni devono essere svolte da personale specificatamente formato eventualmente con dimostrata esperienza (ad es. della figura del “Capo squadra o capo operaio” o del “Responsabile Tecnico”.
Attenzione in quanto negli ultimi anni molti imprenditori abusano del distacco della manodopera credendolo analogo al subappalto, ritenendolo addirittura migliore in quanto senza restrizioni al 30%. Il distacco e il subappalto sono simili ma non sono la stessa cosa. Secondo la giurisprudenza, le risorse necessarie all’esecuzione di un appalto possono essere impiegate dall’operatore economico anche tramite ricorso allo strumento del distacco (v. C.d.S., Sez. III, 13 settembre 2017, n. 4336, che ha confermato T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 19 dicembre 2016, n. 1038; cfr., altresì, T.A.R. Marche, Sez. I, 29 ottobre 2018, n. 699). Se non sussistono particolari condizioni dalla lex specialis di gara che ostano al ricorso al distacco, imponendo ai concorrenti di indicare le modalità con cui avrebbero ingaggiato le risorse necessarie per fornire l’esecuzione della prestazione (C.d.S., Sez. III, n. 4336/2017, cit.), ovvero clausole che impongono all’operatore di servirsi di propri dipendenti (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 18 maggio 2016, n. 959) vale il principio secondo cui il distacco di manodopera è istituto generalmente applicabile (arg. ex T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 959/2016, cit.).
Quindi la risposta alla domanda è SI’, è possibile definire le caratteristiche che alcuni elementi (altri possono anche essere dei generici) devono possedere.
Il disciplinare di gara e specificatamente il Capitolato Speciale d’Appalto dettagli bene le operazioni cimiteriali che possano definire le caratteristiche di formazione, capacità operativa delle tipologie di esecutore/operatore necessarie che potrà anche essere distinto in base alle diverse operazioni cimiteriali ben diverse da quelle di edilizia quali da operaio edile, che nei casi di scavo a mano di fossa o demolizione di chiusura loculo possono coincidere, ma qui:
– si opera in un area con presenza di pubblico direttamente coinvolto presente e quindi serve anche una capacità relazionale con lo stesso
– si deve conoscere la normativa cimiteriale; se si sbaglia può esserci il penale; la violazione di sepolcro (art. 407 CP) comporta da 1 a 5 anni di reclusione; il vilipendio di cadavere (art. 410 CP) da 3 a 6 anni di reclusione
– si deve conoscere la normativa antinfortunistica: redazione del DVR per le proprie lavorazioni e nel caso di affidamento della gestione completa, redazione del DUVRI perché nel luogo di lavoro cimitero operano più ditte (marmisti, fiorai, edili per cappelle private ecc…) [nel caso di gestione parziale questa ultima incombenza spetta al Comune]
– si deve poter stabilire se un resto esumato/estumulato è o meno mineralizzato
– si deve redigere il registro cimiteriale e verificare la documentazione di accompagnamento del feretro
– si fanno operazioni quali la ri-fasciature di feretro per perdita di liquidi e gas e igienizzazioni di sepolcrisi deve conoscere l’uso della camera mortuaria ecc…
Per normativa antinfortunistica per maneggiare una bara ci devono essere 4 persone, per cui chi ha la responsabilità del servizio deve assicurare di poterlo fare o con personale proprio o ricorrendo nel caso a risorse in “subappalto” (anche a partite iva).
Fra il personale ci deve essere almeno un caposquadra e un secondo addetto che possa sostituirlo in caso di ferie o malattia, a nostro avviso con le caratteristiche di:
– essere stato addestrato mediante corsi di formazione per efossori
– conoscere la normativa cimiteriale e di sicurezza sullo specifico lavoro
– avere precedente esperienza di efossore; non è stabilito quanta, ma a nostro parere di qualche anno
– essere dotato di capacità relazionale verso i dolenti
– essere dotato di elementare buon senso.