Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni
Sono il Necroforo di alcuni cimiteri in affidamento ad una cooperativa ed in materia di rifiuti cimiteriali da esumazioni ed estumulazioni avrei bisogno di quante più notizie chiare possibili: il materiale ligneo (i cofani o casse) e lo zinco vengono da noi conferiti in cassoni che –a nostre spese- facciamo smaltire dall’azienda che si occupa della raccolta di tutti i rifiuti della zona. Desidererei sapere perchè spetta a noi pagare lo smaltimento di un rifiuto che dovrebbe pagare il comune (ovviamente includendolo nei costi delle esumazioni o estumulazioni ai cittadini)…. Al momento dell’acquisto del loculo da parte del cittadino è lo stesso che ordina di inserire in tale loculo la cassa di legno con la vasca di zinco che contiene il de cuius quindi al momento delle operazioni, trascorso il tempo di concessione del loculo, è sempre lo stesso il proprietario del cofano e zinco contenente i resti del proprio caro, quindi perché noi gestori dobbiamo pagare lo smaltimento di un rifiuto che non abbiamo prodotto?
Grazie per il Vostro eccellente servizio e la Vostre immense competenze.
Fabrizio Giorgi cooperativa sociale IL CIOTTOLO
Nella domanda è detto: “…Alcuni cimiteri in affidamento ad una Cooperativa…”, il che vuol dire che Vi è stato un affidamento di servizio (o di lavori e servizi) da parte di un Comune o più Comuni.
Quindi desumiamo che vi sia un Capitolato Speciale d’Appalto ed un Computo Metrico Estimativo che avranno dettagliato il primo e quantificato il secondo, i servizi e/o i lavori richiesti, definendo i corrispettivi e le caratteristiche delle operazioni cimiteriali (come devono essere condotte ed eseguite) che saranno richieste dall’utenza (o più capitolati e CME nel caso di diversi Comuni).
Sicuramente, quindi, le descrizioni date dal Comune (o dai Comuni) in merito ai servizi cimiteriali richiesti, indicheranno che l’onere della raccolta e smaltimento del rifiuto (dall’inerte al rifiuto proprio cimiteriale) è posto a totale onere e carico dell’appaltatore.
Questo vuole dire che la tariffa che il Comune “deve” riscuotere dal cittadino (direttamente od anche indirettamente) il quale richiede l’esecuzione di servizi cimiteriali, ha previsto anche i costi di raccolta, stoccaggio (eventuale) e smaltimento del rifiuto che deriva da una esumazione o da una estumulazione o da un riordino (o trasferimento, o risanamento igienico del loculo, ecc.).
Le tipologie di rifiuto che derivano dalle principali operazioni “Esumazione ed Estumulazione” sono:
– il materiale inerte derivante dalla maceria che si ottiene demolendo muri o lastre in cls o pietra che sono poste a chiudere i loculi o sono i copri tomba sulle sepolture a terra;
– il materiale che ha vestito il cadavere, (residui di tessuti);
– il materiale di arredo del feretro (rivestimenti interni della cassa che sono sempre residui di tessuto);
– il materiale del feretro che è distinto in:
a) materiale metallico (in genere leghe di alluminio, ottone ed anche ferro);
b) materiale zinco (cassone in genere interno a quello ligneo) in quanto nelle tumulazioni in Italia è prevista la doppia cassa per garantire un ambiente ermetico nel quale sia stato depositato il cadavere;
c) materiale ligneo rappresentato dalla bara lignea.
In merito alla domanda “di chi è il rifiuto cimiteriale” , in particolare quello che diventa rifiuto con la esumazione o con la estumulazione (in genere sono queste le due operazioni principali di produzione), la Redazione ricorda che l’argomento è già stato trattato nella sezione “Forum”, vedi quesito : “Smaltimento rifiuti urbani e rifiuti speciali”.
I servizi cimiteriali rivolti all’utenza, sono a pagamento e le tariffe relative devono essere dimensionate tenendo conto di tutti i costi in capo al Comune, ai sensi dell’art. 117(1) del decreto legislativo n. 267 del 2000, Testo Unico degli enti locali.
Quindi l’esecuzione di tali servizi cimiteriali ha rilievo economico che deve essere totalmente coperto dalla tariffa da riscuotere per ogni prestazione richiesta e svolta.
Nel caso la documentazione di affidamento non avesse provveduto a dettagliare in tal modo alcune operazioni, suggeriamo di richiedere una revisione prezzi che dovrà necessariamente determinare una modifica del bilancio comunale in quanto anche le tariffe dovranno avere correzione in tale senso.
(1) Art. 117. Tariffe dei servizi
1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) l’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) l’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
d) l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.
3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall’ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell’ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.