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Riutilizzo terre di scavo nel cimitero
La terra di risulta da scavi effettuati all’interno dell’area cimiteriale e ivi depositata, può essere riutilizzata, in un secondo momento,anche a distanza di tempo, sempre all’interno della medesima area cimiteriale, per varie operazioni?
Quando questa prassi non è possibile?
Impresa
La materia e’ normata dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e ss.mm.ii in cui si stabilisce che:
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Art. 13 Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali 1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1)1, possono essere riutilizzati all’interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
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Art. 2 Definizioni
comma 1, lettera f), numero 1)
f) rifiuti derivanti da altre attivita’ cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attivita’ cimiteriali:
1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
Pertanto nulla vieta al loro riutilizzo nel sito di origine.