Luce votiva tomba di famiglia – chi può chiedere l’allacciamento
Ho perso mia madre circa un mese fa, e l’abbiamo tumulata nella cappella la cui concessionaria è mia zia (sorella della defunta).
Nel contesto delle pratiche cimiteriali ho fatto la richiesta dell’allaccio luce votiva per il loculo di mia mamma (premetto che è un loculo che si accede all’esterno della cappella) mentre all’interno c’è una lampada centrale che paga mia zia.
Ieri mia zia si è recata al cimitero, ha visto la lampadina accesa sul loculo di mia madre e mi ha obbligato a disdire il contratto perchè se lo sarebbe intestato lei, quale concessionaria della tomba.
Ma non rientra negli atti di “pietas” la lucina votiva?
Visto che il loculo ha la lapide e l’accesso all’esterno e si tratta di mia madre, perchè non posso pagargli la luce?
C’è un regolamento che lo vieta?
Privato
Occorre sempre riferirsi al Regolamento comunale di Polizia Mortuaria (o Cimiteriale che dir si voglia).
La luce votiva è un “Servizio a domanda individuale” che il Comune può far gestire anche con apposito contratto di esternalizzazione del servizio ai privati.
E’ un servizio che per legge non è obbligatorio; si paga l’allacciamento e un canone annuo onnicomprensivo, oltre ad eventuali operazioni particolari quali disallacci/riallacci, il tutto soggetto ad IVA.
Generalmente non è obbligatorio che la richiesta dell’allaccio votivo (quindi del pagamento del relativo canone) siano in capo al concessionario, però nel caso di Tomba di famiglia bisogna considerare che si agisce su proprietà immobiliare pro tempore del concessionario, il quale ha diritto di decidere lui su cosa inserire nel fabbricato.
Oltre tutto un inserimento all’esterno della tomba influisce anche sull’estetica e a maggior ragione le decisioni spettano al concessionario.
Tenga presente che è il concessionario che è responsabile se dovesse succedere qualche incidente.
Pertanto si ritiene non eccepibile il comportamento della zia / concessionaria.
Se vuole pagare lei il canone, chieda alla zia che la cartella del canone le venga mandata al suo indirizzo e provveda di conseguenza, o rimborsi la zia dell’importo pagato.