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Assenso parziale estumulazione
Come ci si deve comportare nel caso in cui viene richiesta un’operazione di traslazione ordinaria di resti mortali/ossei con l’assenso di quattro figli su cinque. Il quinto figlio infatti non è d’accordo.
GE.U.S srl (Le)
Grazie per la risposta più che soddisfacente
GE.U.S. srl
Giovanni
Non esiste una normativa specifica al riguardo, salvo il DPR 285/90, ma fa testo la giurisprudenza, ovvero le sentenze emesse dai giudici in passato, che nel caso ormai è consolidata.
Il criterio base è che il diritto di decidere sulla collocazione o movimentazione di cadavere o resto mortale spetta alle persone che sono più vicine affettivamente al defunto.
La collocazione dei cadaveri o resti mortali spetta in primis al defunto, qualora si fosse espresso prima della morte, e poi al coniuge/convivente, a seguire figli o genitori (parenti di primo grado) e poi altri parenti di grado più prossimo (i fratelli lo sono di secondo), salvo casi particolari quali divorziati, abbandonati ecc… e nel caso di parenti pari grado, all’unanimità secondo normativa nazionale. La ratio di questa unanimità trova riscontro per analogia nell’Art. 79 comma 1 D.P.R. 285/90: “La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.”.
Ma siccome si agisce per analogia, e la famiglia non è definita, se il regolamento di polizia mortuaria comunale prevede altrimenti, vale quanto previsto dal regolamento, sia per l’unanimità (potrebbe prevedere la maggioranza) sia per la precedenza nelle decisioni della collocazione.
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