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Costruzione in area soggetta a vincolo cimiteriale
Una casa che risiede nei paraggi di un cimitero da più di 40 anni, che fra l’altro questo cimitero in origine era un vecchio e piccolo convento ove vi seppellivano gli stessi occupanti, oggi è un cimitero a tutti gli effetti. L’immobile è soggetto a vincolo?, è dichiarato abusivo? Si fa presente che l’immobile era una casa rurale già prima della guerra 1940.
Privato
Il vincolo cimiteriale si impone come legge igienico sanitaria dello Stato, su ogni norma urbanistica.
Si presuppone che il convento sia stato convertito in camposanto prima del 1934. Nel 1934 si instaura il vincolo cimiteriale (1).
Si tratta di capire se la casa rurale esisteva da prima del 1934 e se l’attuale fabbricato sia diverso dalla casa rurale o derivi da trasformazione della stessa.
caso A) la casa rurale esisteva da prima del 1934 (o prima dell’instaurazione del vincolo cimiteriale se successivo) e l’attuale fabbricato deriva da trasformazione della stessa e non amplia del più del 10% (non è chiaro se in area o in volume) il fabbricato rurale. L’immobile è legittimo e può essere sanato con una trasformazione d’uso (2).
caso B) come A), ma il fabbricato attuale non deriva da trasformazione del fabbricato rurale: è abusivo.
Caso C) prima del 1934 (o prima dell’instaurazione del vincolo cimiteriale se successivo)non esisteva il fabbricato rurale o l’abitazione attuale: tutto abusivo.
(1) il vincolo cimiteriale è previsto dall’art. 338 del R.d. n. 1265/1934 (come modificato dapprima dall’art. 4 della Legge 30 marzo 2001, n. 130 e quindi dall’art. 28, comma 1, lettera a), della Legge 1° agosto 2002, n. 166)
(2) la presenza in sito di un manufatto prima del 1934 (fatto da dimostrare comunque con documentazione, foto aeree, dati catastali, ecc.) ne garantisce la convivenza con il Cimitero all’interno della vigente fascia di rispetto. Per tali edifici la modifica del sopracitato art. 338 del T.U. n. 1265 del 1934, operata con la L. n. 166 del 2002 consente il recupero dell’immobile ed anche il suo ampliamento, limitato al 10% rispetto la superficie complessiva “legittimata dell’edificio esistente”.